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Numero d'incarto:
80.1999.210
Data decisione, Autorità:
04.11.1999, CDT
Incarto n.
80.1999.00210
Lugano
4 novembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 13 ottobre 1999
in
materia di: IC 95/96
presentato
da:
__________, __________,
rappr.
da: __________ __________ __________ Sig. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________ è domiciliata in Ticino (), proveniente dal cantone dei Grigioni
(), dal __________ 1995, giorno in cui ha contratto matrimonio con
__________ __________. Il matrimonio è poi stato sciolto per divorzio il
__________ 1997.
L' Ufficio circondariale
di tassazione di Locarno ha pertanto assoggettato __________ __________
all'imposta cantonale dalla data del suo arrivo in Ticino, imponendola sul suo
reddito del lavoro e sul suo reddito della sostanza con l'aliquota B per
"altri contribuenti" prevista dall'art. 35 cpv. 1 LT-1994 (cfr.
notifica di tassazione del 22 febbraio 1999).
- Assistita dalla
__________ __________ __________, __________ __________ contestava la notifica
di una tassazione separata da quella del marito, rilevando di essere coniugata
dal giorno del suo arrivo in Ticino.
Il reclamo veniva respinto
con decisione del 13 settembre 1999. Dei motivi della decisione si dirà in
seguito, per quanto necessario.
- Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________, sempre assistita dalla __________
__________ __________, chiede nuovamente la riforma della tassazione
intermedia, postulando l'applicazione dell'aliquota A per coniugati.
L'UT, dal canto suo chiede
la reiezione del ricorso, rinviando al parere espresso in sede di reclamo dal
Servizio giuridico della Divisione cantonale delle contribuzioni.
- 4.1.
Va innanzi tutto ricordato
che l'assoggettamento comincia il giorno in cui è dato il domicilio o la dimora
fiscali nel Cantone o vi sono acquisiti elementi imponibili (art. 7 cpv. 1 LT).
Esso cessa con la morte o la partenza del contribuente dal Cantone o con l’
estinzione degli elementi imponibili nel Cantone (art. 7 cpv. 2 LT).
Va inoltre rammentato che
si procede a una tassazione intermedia del reddito e della sostanza in caso di:
a) divorzio
o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) inizio
o cessazione duraturi dell’ attività lucrativa;
c) mutamento
duraturo e essenziale delle basi dell’ attività lucrativa in seguito a
cambiamento di professione;
d) devoluzione
per causa di morte;
e) modificazione
delle basi determinanti per l’ imposizione nei rapporti intercantonali o
internazionali (art. 55 LT).
All’ inizio dell’ assoggettamento,
il reddito imponibile è calcolato:
a) per
il periodo fiscale in corso, in base al reddito conseguito dall’ inizio dell’ assoggettamento
e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi;
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di
computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 LT)
I
proventi e le spese straordinarie sono considerati soltanto per il periodo
fiscale che segue quello in cui inizia l’ assoggettamento (art. 53 cpv. 2 LT).
Le regole concernenti il calcolo del reddito all’ inizio dell’ assoggettamento
si applicano anche al figlio imposto per la prima volta separatamente sul
reddito della sua attività lucrativa (art. 53 cpv. 3 LT).
4.2.
La Legge tributaria del 21
giugno 1994, in vigore dal 1° gennaio 1995, non prevede più che il matrimonio
sia motivo di tassazione intermedia, allineandosi così a quanto disposto dall'art.
17 della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’ armonizzazione delle imposte
dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID).
4.3.
Va infine ritenuto che il
reddito e la sostanza di coniugi non separati legalmente o di fatto sono
cumulati, qualunque sia il regime dei beni (art. 8 cpv. 1 LT).
I loro redditi e la loro
sostanza sono tassati con l'aliquota per coniugati prevista dall'art. 35 cpv. 2
LT.
4.4.
La celebrazione del
matrimonio durante il periodo fiscale è quindi del tutto irrilevante; è, in
altre parole, durante il periodo fiscale come se non fosse avvenuta. Il matrimonio
diviene fiscalmente rilevante soltanto all'inizio del periodo fiscale
successivo, a partire dal quale le partite vengono congiunte e imposte con l'aliquota
per coniugati.
- 5.1.
Per quanto esposto,
l'Autorità fiscale non poteva decidere diversamente da quanto ha fatto.
La celebrazione del
matrimonio (il giorno stesso della domiciliazione della ricorrente in Ticino)
non è rilevante, poiché - come si è visto - il matrimonio non è motivo d'intermedia.
Di rilievo invece è la domiciliazione
in Ticino, che fa sorgere l'inizio dell'assoggettamento della contribuente, la
quale, fino alla fine del periodo fiscale in corso, deve essere assoggettata
come persona sola con l'aliquota prevista dall'art. 35 cpv. 1 LT.
Il matrimonio, contratto
durante il periodo fiscale in corso, sarà invece di rilievo a partire dal
periodo successivo, determinando la congiunzione delle partite e l'imposizione
con l'aliquota per coniugati (art. 35 cpv. 2 LT).
5.2.
La tesi ricorsuale appare
chiaramente infondata. Se la si seguisse, si finirebbe per reintrodurre surretiziamente
nella legge una tassazione intermedia per matrimonio, tuttavia limitata ai soli
casi in cui la data del matrimonio coincide con la domiciliazione in Ticino o
la precede, ma non nei casi in cui la domiciliazione in Ticino è antecedente
alla data del matrimonio e inoltre nei casi - ed è la stragrande maggioranza
- in cui entrambi i coniugi risiedevano in Ticino prima del matrimonio.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 250.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 330.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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