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Numero d'incarto:
80.1999.206
Data decisione, Autorità:
04.11.1999, CDT
Incarto n.
80.1999.00206
Lugano
4 novembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 6 ottobre 1999
in
materia di: IC/IFD 97/98 intermedia
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Il 16 novembre 1998 l'
Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________ __________ la
tassazione IC/IFD 1997-98, in cui gli esponeva un reddito del lavoro di fr.
120'000.- di media annua. La valutazione veniva effettuata d'ufficio, poiché il
contribuente, nonostante richiamo, diffida e multa disciplinare, non aveva
presentato la dichiarazione d'imposta e i relativi allegati.
Il 10 febbraio 1999
__________ __________ inviava una dichiarazione all' Ufficio di tassazione in
cui affermava di essere legalmente separato dalla moglie e di versarle gli
alimenti.
Il 10 maggio 1999 l'
Ufficio di tassazione notificava al contribuente una tassazione intermedia per
divorzio a valere dal 1° agosto 1997, in cui detraeva dai redditi imposti con
la tassazione ordinaria del 16 novembre 1998 l'ammontare degli alimenti pari a
fr. 37'200.- all'anno.
-
__________ presentava reclamo il 10 giugno 1999, lamentando che nella
tassazione non si tiene conto dell'effettivo guadagno percepito negli anni 1997
e 1998, come pure degli oneri sociali, dei contributi assicurativi di legge.
Con decisione del 30
agosto 1999 l'Ufficio di tassazione di __________ respingeva il reclamo,
rilevando che nell'ambito di una tassazione intermedia l'autorità fiscale ha
facoltà di esaminare unicamente i fattori toccati dall'intermedia, vale a dire
gli elementi di reddito e di sostanza che si sono modificati a dipendenza
dell'intermedia, ma non quelli già definiti nella tassazione ordinaria e non
toccati dall'intermedia.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ contesta la decisione su reclamo
dell'UT. Ribadisce che nel 1997 ha ricevuto un salario di fr. 97'200.- e nel
1998 indennità di disoccupazione per fr. 74'650.-. Chiede che da questi importi
vengano dedotti gli alimenti alla figlia e alla moglie, come pure i contributi
assicurativi di legge, per un totale di fr. 61'847,60.
-
4.1.
Di regola il reddito
imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente
il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994).
All'inizio
dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato: a) per
il periodo fiscale in corso:
• per
l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a
LIFD);
• per
l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT
1994).
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel
periodo di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44
cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
4.2.
La base di calcolo
temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale anche per i
casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994),
limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla
modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994).
La tassazione intermedia è
quindi fondata sulla tassazione ordinaria in vigore, aumentata o diminuita
degli elementi di reddito o di sostanza che sono stati modificati, i quali
vengono commisurati secondo le regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento.
In altre parole, gli elementi di reddito e di sostanza che non sono direttamente
o quanto meno indirettamente toccati dalla tassazione intermedia, non vengono
invece modificati, bensì ripresi tali e quali.
4.3.
Ne consegue che il reclamo
e il ricorso contro la tassazione intermedia sono ricevibili limitatamente agli
elementi di reddito e di sostanza modificati dalla tassazione intermedia (cfr. CDT
n. 447 del 28 novembre 1984 in re Lu.). In altre parole, il contribuente non
può impugnando la tassazione intermedia, far valere prove o sollevare eccezioni
che ha dimenticato di esibire o di eccepire nella tassazione base (cfr. CDT
n. 381 del 31 agosto 1984 in re F.B.). Nella procedura di reclamo o di ricorso
contro la tassazione intermedia, la competente autorità può quindi soltanto
verificare liberamente, da un lato, l'esistenza dei presupposti che giustificano
questa tassazione e, dall'altro, la determinazione degli elementi di reddito o
di sostanza che si sono modificati, nonché il calcolo dell'imposta. Essa non
può invece riesaminare i fattori imponibili che non sono oggetto della
tassazione intermedia (cfr. Masshardt/Tatti, Imposta federale diretta,
1985, n. 31 ad art. 96 DIFD, p. 422; STF del 27 settembre 1985 in re
F.B., cons. 2 b; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/
Ursprung, Kommentar
zum Aargauer Steuergesetz, 1991, n. 4 al § 59, p. 676).
4.4.
Va infine ricordato che si
procede ad una tassazione intermedia solo in presenza di uno dei presupposti
seguenti:
a) divorzio o
separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento
duraturo e essenziale delle basi dell'attività lucrativa in seguito a assunzione
o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione
per causa di morte
(artt. 45 LIFD, 55 LT
1994).
Per la sola imposta
cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in
caso di modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali
o internazionali (art. 55 lett. e LT 1994).
- Da quanto precede,
risulta chiaramente che il reddito dei coniugi, imposto nella tassazione
ordinaria, non costituisce un fattore di reddito toccato in quanto tale, dalla
tassazione intermedia. Toccata dalla tassazione intermedia è soltanto
l'attribuzione all'uno o all'altro coniuge dei redditi accertati nella
tassazione ordinaria, come pure la deduzione, risp. l'imposizione degli alimenti.
Il ricorrente non può
quindi rimettere in discussione in questa sede il reddito del lavoro accertato dall'
Ufficio di tassazione nella tassazione del 16 novembre 1998, cresciuta in
giudicato e quindi divenuta definitiva in quanto non impugnata in tempo utile
dal contribuente. Diversamente mediante la tassazione intermedia si finirebbe
per consentire al contribuente di recuperare il termine di ricorso da lui
lasciato decorrere infruttuoso.
La decisione dell' UT va
quindi confermata in linea di principio, nella misura in cui ha negato al
ricorrente la facoltà di rimettere in discussione il reddito del lavoro, stabilito
al netto delle deduzioni e di conseguenza le deduzioni stesse (spese professionali,
oneri assicurativi, contributi di legge, ecc.).
- Resta pertanto da
esaminare, per scrupolo, l'importo degli alimenti.
Dalla dichiarazione
prodotta dal ricorrente medesimo all' Ufficio di tassazione l'importo degli
alimenti per la moglie e la figlia ammonta a fr. 37'200.-. Non risulta dagli
atti, nei quali non è per altro contenuta la sentenza di divorzio, che il
ricorrente si sia assunto al momento del divorzio ulteriori spese ricorrenti
della moglie e della figlia, che devono essere considerate giuridicamente come
alimenti (CDT n. ..__________ dell' 8 ottobre 1999 in re
A.W.). Il ricorrente d'altronde non pare nemmeno pretenderlo né produce
documentazione (ad esempio la sentenza di divorzio, la prova dei versamenti di
altre spese ricorrenti relative ai famigliari, ecc.) atta a suffragare tale ipotesi.
Anche su questo punto la
decisione dell' Ufficio di tassazione va pertanto confermata.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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