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Numero d'incarto:
80.1999.177
Data decisione, Autorità:
08.10.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00177
Lugano
8 ottobre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 8 settembre 1999
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, la moglie __________ e il figlio __________ vivono in casa propria
a __________ in via __________ __________, dove sono domiciliati. La famiglia
__________ possiede inoltre due dimore secondarie, l'una a __________ e l'altra
a __________.
Nella dichiarazione
d’imposta IC/IFD 1997-98 i coniugi __________ chiedevano tra l’altro la
deduzione dei costi di trasporto per complessivi fr. 3'648 di media annua.
L'Ufficio di tassazione
ammetteva solo parzialmente la deduzione per spese di trasporto, limitandola a
fr. 1'600 di media annua (cfr. notifica di tassazione del 9 febbraio 1998).
Con tempestivo reclamo del
6 marzo 1998 __________ __________ contestava, tra l'altro, l’ammissione solo
parziale delle spese di trasferta, rilevando che la famiglia non vive tutto
l'anno a __________, ma per quattro mesi all'anno a __________ e per due a
__________. Faceva inoltre rilevare che questi argomenti erano stati accettati
dall' Ufficio di tassazione nel reclamo presentato nel 1995 contro la tassazione
del precedente periodo. Faceva inoltre notare di non aver chiesto la deduzione
per doppia economia domestica durante il periodo in cui dimora nelle residenze
secondarie e non rincasa per il pranzo.
Con decisione su reclamo
del 9 agosto 1999 l’Ufficio di tassazione respingeva su questo punto il
reclamo, argomentando che la deduzione per spese di trasferta deve essere
determinata in base alla distanza tra il domicilio e la sede principale di lavoro.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso i coniugi __________ ripropongono la richiesta di poter
dedurre le spese di trasferta del mezzo privato dal luogo dell'effettiva dimora
al luogo di lavoro in ragione di fr. 3'648 di media annua, come pure la
deduzione per doppia economia domestica per il pranzo limitatamente a 120 pasti
all'anno, per un totale di fr. 1440.
-
3.1.
Sia secondo l'art. 25 cpv.
1 lett. a LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD sono deducibili le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro.
La legge, secondo la sua
chiara lettera, riconosce quindi unicamente la deduzione delle spese
strettamente necessarie per raggiungere il luogo di lavoro partendo dal proprio
domicilio. Riconosce così, in linea di principio, come spesa di trasporto necessaria
quella per l'uso del mezzo di trasporto pubblico e solo eccezionalmente quella
per l'uso del mezzo privato. Necessaria è inoltre la spesa per raggiungere il
luogo di lavoro dal proprio domicilio e non da un altro luogo più discosto, p.
es. da una dimora secondaria. L'eccedenza di spesa che ne deriva non costituisce
una spesa necessaria, ma una spesa voluttuaria di carattere privato. Si noti
che in passato si era affermata una giurisprudenza che non considerava
necessaria la spesa per raggiungere il luogo di lavoro dal domicilio, quando
questo era sito in un'altra località, p. es., in zona rurale, per ragioni di
tranquillità, di miglior conforto o di minor costo (Funk, Der Begriff der
Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2.a ed., Coira/Zurigo
1989, p. 82 e s.; Känzig, Wehrsteuer, Basilea 1982, p. 680 e s.).
3.2.
Nel caso di specie, non è
controverso che il domicilio del contribuente sia a __________ e il suo luogo
di lavoro a __________.
Le spese di trasporto
deducibili sono quindi al massimo quelle ammesse dall' Ufficio di tassazione,
che le ha calcolate in base a quattro tragitti quotidiani di tre chilometri a
fr. 0.60 al chilometri per ca. 220 giorni lavorativi annui.
Le spese eccedenti che il
contribuente sopporta quando la famiglia dimora a __________ o a __________ non
sono spese necessarie. Esse devono invece essere annoverate tra le spese
private non deducibili, in quanto non strettamente necessarie.
- 4.1.
Secondo l'art. 25 cpv. 1
lett. b LT, come pure secondo l'art. 26 cpv. 1 lett. b LIFD, sono pure
deducibili a titolo di spese professionali le spese supplementari necessarie
per pasti fuori domicilio.
La deduzione è ammessa
quando al contribuente non è possibile rincasare per il pranzo e non gli viene
riconosciuta la spesa per la relativa trasferta (Funk, op. cit., p. 86; Känzig,
op. cit., p. 685). La deduzione per il pranzo fuori casa e quella per la trasferta
di mezzogiorno non possono in nessun caso essere cumulate.
4.2.
La richiesta di dedurre le
spese per il pranzo durante il periodo in cui la famiglia abita nelle residenze
secondarie di __________ e di __________ non può essere ammessa per le stesse
ragioni per le quali non può essere concessa la spesa di trasferta eccedente.
Non solo il ricorrente può rincasare per il pranzo, ma l' Ufficio di tassazione
gli ha riconosciuto la relativa spesa per la trasferta.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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