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Numero d'incarto:
80.1999.169
Data decisione, Autorità:
13.09.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00169
Lugano
13 settembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 30 agosto 1999
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che il 14 dicembre 1998 l'
Ufficio di tassazione di __________ -__________ notificava a __________
__________ la tassazione IC/IFD 1997-98;
-
che l'11 maggio 1999 la
contribuente inviava all'Ufficio esazione e condoni in __________ una fotocopia
della notifica di tassazione, sulla quale scriveva che dopo il trasferimento
del domicilio da __________ a __________ il 1° gennaio 1996 il suo salario era
di molto diminuito, pregando di rettificare la tassazione;
-
che il 21 luglio 1999
presentava reclamo all' Ufficio di tassazione, richiamado il suo scritto dell'
11 maggio 1999 vergato su una fotocopia della notifica di tassazione;
-
che il 16 agosto 1999 l'
Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo respingeva il reclamo;
-
che con il presente
tempestivo ricorso __________ __________ chiede l'annullamento della suddetta
decisione, facendo presente, da una parte, di aver ritenuto provvisoria la
notifica di tassazione del 14 dicembre 1998 emessa senza dichiarazione da parte
sua e, dall'altra, di aver reclamato contro la notifica di tassazione già l'11
maggio 1999 e non soltanto il 21 luglio successivo;
-
che, conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che l'art. 206 cpv. 1 LT
stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto
all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione
della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è
perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di
restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);
-
che, nel caso in esame, il
primo scritto con il quale la ricorrente ha manifestato il proprio dissenso
verso la notifica di tassazione del 14 dicembre 1998 è quello vergato su una
fotocopia della notifica e datato 11 maggio 1999;
-
che tale scritto può
senz'altro essere considerato come un reclamo contro la notifica di tassazione;
-
che esso è comunque
manifestamente tardivo, essendo stato spedito dalla ricorrente quasi cinque
mesi dopo aver ricevuto la notifica di tassazione, quindi ben oltre il termine
utile di trenta giorni;
-
che neppure nel ricorso la
contribuente invoca uno dei motivi cui la legge subordina la restituzione del
termine di reclamo;
-
che, in realtà, dalla
motivazione del ricorso emerge che la ricorrente ha frainteso la notifica di
tassazione, considerandola alla stregua di un conteggio provvisorio;
-
che tale motivo è del
tutto ininfluente, poiché, a differenza di alcuni altri Cantoni, il Ticino non
conosce l'istituto della tassazione provvisoria;
-
che nemmeno nei casi in
cui un contribuente non presenta la dichiarazione o la necessaria
documentazione viene emesso un conteggio provvisorio, bensì una tassazione
d'ufficio, contro la quale è dato quale unico rimedio il reclamo;
-
che in simili condizioni
la decisione su reclamo dell' Ufficio di tassazione del 16 agosto 1999 deve
essere confermata.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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