AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1999.166
Data decisione, Autorità:
08.10.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00166
Lugano
8 ottobre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 24 agosto 1999
in
materia di: IC/IFD 1999/2000
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, nata nel 1969, domiciliata a __________, lavora quale decoratrice
presso la ditta __________ di __________. Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD
1999-2000 la contribuente chiedeva una deduzione per spese di trasporto con
l’automobile da casa al posto di lavoro di fr. 10'560.- di media annua.
Nella notifica di
tassazione del 17 maggio 1999 l'UT le concedeva una deduzione a titolo di spese
di trasferta di soli fr. 2’400.- di media annua in relazione all'uso dei mezzi
di trasporto pubblici.
L'UT confermava poi
l'importo della deduzione con decisione su reclamo del 16 agosto 1999,
argomentando che dalla consultazione degli orari delle FART e delle FFS i
collegamenti tra __________ e __________ sono particolarmente favorevoli, che
non comportano tempi di attesa e che non prolungano oltremodo la durata della
trasferta quotidiana.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ chiede di poter dedurre dai propri
redditi le spese di trasferta necessarie per andare e tornare dal lavoro con
l'automobile come chiesto nella dichiarazione d’imposta. Rileva i tempi di
percorrenza prolungati richiesti dall’uso del mezzo di trasporto pubblico:
partenza alle 06.27 da __________ e arrivo a __________ alle 07.48. Fa inoltre
notare di essere tenuta contrattualmente a servirsi della propria automobile su
richiesta del datore di lavoro per svolgere le proprie mansioni, ritenuto che
le trasferte dal luogo di lavoro le vengono rimborsate.
-
3.1
Sia secondo l'art. 25 cpv.
1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili
sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con
l'esercizio dell'attività professionale.
Tra gli altri costi e
spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le spese di
formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b
LIFD).
3.2.
Sono considerate spese
di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo
di domicilio a quello in cui lavora.
Per l'uso di mezzi
pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a
DE del 10 dicembre 1996). Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di
una motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.– l'anno (art. 3
cpv. 1 lett. b DE del 10 dicembre 1996). Infine, per l'uso di una motocicletta
o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo
pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE del 10 dicembre 1996).
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente
non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina
fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km
per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts. per le
automobili (art. 3 cpv. DE del 10 dicembre 1996). La deduzione per il tragitto
di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima
ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 12.- al giorno o di fr. 2’600.-
all’anno (art. 3 cpv. 3 DE del 10 dicembre 1996).
Anche per l’IFD è
deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di
domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle
spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente,
del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art.
5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un
mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il
contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese
effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente
aggiornata (per il periodo 1997-98: fr. 600.– all’anno per la bicicletta e il
motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile).
La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è
limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3
2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
3.3. La questione
di sapere se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per
l'uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità:
l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare
la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si
può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è
diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia
obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276;
cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2. ediz., vol. I, p. 682/83).
Il limite entro il quale è
possibile pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici si
determina in pratica in base a diversi fattori, laddove tuttavia non è
possibile stabilire delle regole rigide (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar
zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109). Fra i diversi
criteri adottati dai cantoni, il più ricorrente è quello che considera potersi
concedere la deduzione delle spese per il mezzo privato quando ciò consente di
risparmiare quotidianamente almeno un'ora per lo spostamento da casa al posto
di lavoro e ritorno (cfr. Istruzioni di servizio alla legge fiscale del Canton
Zurigo, cifra 144bis, lett. a; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar
zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 315; Weidmann/Grossmann/Zigerlig,
Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna 1987, p. 38; StE
1988 B 22.3 n. 21 [Canton Soletta]). Un altro criterio consiste nell'ammettere
la deduzione per l'automobile privata se lo spostamento con il mezzo pubblico
richiede più di un'ora e con l'automobile basta meno della metà del tempo (in
tal senso una sentenza del Tribunale amministrativo bernese, cfr. Gruber,
Handkommentar zum bernischen Gesetz über die direkten Staats- und Gemeindesteuern,
5a ediz., Berna 1987, p. 109). Più rigida la giurisprudenza dei Cantoni di Basilea-Campagna
e Basilea-Città, che non ammettono deduzioni aldilà di quelle per i mezzi
pubblici ogniqualvolta il tragitto da casa al luogo di lavoro richieda meno di
due ore e mezzo per l'andata al mattino ed il ritorno alla sera (sentenze
citate in: Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht,
2a ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 84, nota 17).
3.4.
Al di là delle differenze
rilevabili nella prassi e nella giurisprudenza dei diversi Cantoni, il
riconoscimento della deduzione delle spese per il mezzo privato rappresenta
dunque l'eccezione. Sebbene l'autorità fiscale cantonale non abbia emanato direttive
in materia, varrà comunque il principio che si ammette la deduzione delle spese
per il mezzo pubblico, a meno che non vi siano particolari impedimenti o
difficoltà tali da indurre a concludere che non si possa pretendere dal
contribuente l'uso dei mezzi pubblici. Circa la definizione di criteri che
permettano di rendere praticabile la suddetta distinzione, si ritiene che non
sia compito della Camera di diritto tributario ma piuttosto dell'autorità
amministrativa di provvedervi.
4 4.1.
Dall'esame dell'orario
ferroviario, risulta che i collegamenti tra __________ e __________ -__________
non sono sempre, a differenza di altri casi, tra i migliori. In effetti, per
raggiungere __________ prima delle otto del mattino e, meglio, alle 07.43
occorre partire da __________ con il bus già alle 06.12, con un tempo di
percorrenza di un'ora e trentun minuti. Il collegamento successivo, che parte
da __________ alle 07.28, è leggermente migliore, poiché implica un tempo di
percorrenza di un'ora e quindici minuti, ma permette di raggiungere la stazione
di __________ -__________ solo alle 08.43.
La situazione migliora
leggermente la sera. L'unico collegamento disponibile, se fa astrazione da
quello delle 16.13, è alle 17.42 e consente di raggiungere __________ alle
18.49, in poco più di un'ora.
Il tempo di percorrenza
complessivo è di ca. due ore e quaranta minuti, senza considerare la trasferta
a piedi dal domicilio alla partenza del bus e dalla stazione al luogo di lavoro
e viceversa. Con l'automobile il tempo di percorrenza giornaliero, considerati
i collegamenti autostradali che attualmente sono particolarmente favorevoli
(galleria __________ -; uscita di __________ -), si
situerebbe attorno a un'ora e dieci minuti, ampiamente meno della metà del tempo
necessario, nel caso specifico, utilizzando i mezzi pubblici.
Se poi si considera che
con i mezzi pubblici occorre cambiare due volte il mezzo (bus da __________ a
__________, cambiamento del treno a __________), si deve convenire che l'uso
del mezzo pubblico è difficilmente esigibile nelle circostanze concrete del
caso, senza che metta conto chinarsi ulteriormente sulla necessità di usare
l'automobile per ragioni di lavoro (ritiro e spedizione pacchi alla posta;
lavori esterni), come confermato dal datore di lavoro, attivo nel ramo della
pubblicità, a questa Camera con lettera del 22 settembre 1999.
4.2.
Secondo l'indicatore delle
distanze in uso presso lo stato, la distanza media che separa __________ da
__________ è di 38 chilometri.
Le spese annue di
trasferta ammontano pertanto a fr. 10'032.-.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 16 agosto 1999 è riformata nel senso
che la deduzione per spese di trasporto è fissata in fr. 10'032.- di media
annua.
§§ Gli
atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per
l'emissione di nuovi conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster