-
che __________ __________,
nato nel 1947, coniugato, domiciliato a __________, svolge l'attività d’esperto
d'auto per la __________ Assicurazioni e ora per la __________ Assicurazioni;
-
che nella dichiarazione
d'imposta IC/IFD 1995-96 chiedeva la deduzione delle spese di trasposto con
l'automobile in ragione di fr. 8'000.- di media annua;
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che nella notifica di
tassazione del 10 novembre 1997 l' Ufficio di tassazione ammetteva una
deduzione per spese di trasporto di fr. 1'100.- di media annua, calcolata in
base a un tragitto giornaliero di circa quattro chilometri dal domicilio di
__________ al luogo di lavoro a __________;
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che con tempestivo reclamo
del 20 novembre 1997 il contribuente faceva presente che per ragioni di lavoro
egli è tenuto a recarsi due o tre volte la settimana nell'ufficio di __________
e a pranzare fuori casa;
-
che con decisione del 14
giugno 1999 l' Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, rilevando che le
spese di trasporto supplementari per l'uso del veicolo privato durante il
lavoro (missioni esterne) sono per legge a carico del datore di lavoro;
-
che con il presente,
tempestivo ricorso il ricorrente chiede nuovamente l'aumento della deduzione
per spese di trasporto, affermando che i costi di trasporto gli venivano
corrisposti, quando era nell'ufficio di __________, a partire da __________ e quando
era in quello di __________ a partire da __________ e che quindi le trasferte,
due volte la settimana, a __________ erano a suo carico; lamentando inoltre di
non poter più produrre una dichiarazione in tal senso, poiché nel frattempo la
__________ ha cessato l'attività;
-
che l'UT rinunciava a
esprimersi sul ricorso;
-
che, conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella
composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di
principio e non è di rilevante importanza;
-
che sia secondo l'art. 25
cpv. 1 lett. a LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD
sono deducibili a titolo di spese professionali le spese di trasporto
necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
-
che sono considerate spese
di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo
di domicilio a quello in cui lavora;
-
che, eccezionalmente, se
nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene
(p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario
sfavorevole, ecc.), è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le
motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts. per le
automobili (art. 3 cpv. DE del 10 dicembre 1996);
-
che anche per l’IFD è
deducibile la spesa effettiva dell'uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2
Ordinanza del 10 febbraio 1993), quando non sia disponibile un mezzo di trasporto
pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso;
-
che in tal caso possono
essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene
periodicamente aggiornata: per il periodo 1997-98: fr. 600.– all’anno per la
bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il
chilometro per l’automobile;
-
che non va d’altra parte
dimenticato che il codice delle obbligazioni prevede espressamente che il
datore di lavoro debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie
dall'esecuzione del lavoro (art. 327a CO);
-
che tale rimborso non
rientra nel salario del lavoro, poiché non rappresenta una controprestazione
per le prestazioni del lavoratore, bensì un compenso di spese che il lavoratore
ha sostenuto nell'interesse del datore di lavoro (cfr. Rehbinder,
Der Arbeitsvertrag, in Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393; inoltre Rehbinder,
Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a ediz., Berna 1995, p. 100 s.);
-
che lo stesso diritto
privato definisce necessarie, ai fini dell'applicazione della norma in
questione, solo quelle spese che sono in relazione diretta ed immediata con
l'esecuzione del lavoro (p. es., spese postali e telefoniche, colazioni
d'affari);
-
che, quanto alle spese di
trasferta, rientrano fra quelle necessarie solo gli spostamenti a destinazione
di luoghi di lavoro esterni, cioè di luoghi di lavoro distinti dallo
stabilimento ed in cui il lavoratore si trattiene per prestarvi lavoro, senza
che vi abbia il domicilio o la dimora (Rehbinder, Der Arbeitsvertrag,
cit., p. 397; inoltre CDT n.122 del 23 giugno 1994 in re P.J., consid.
3.4);
-
che se il lavoratore,
d'intesa con il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a
motore, ha diritto al rimborso delle spese correnti d'esercizio e di
manutenzione, nella misura in cui il veicolo è adoperato per il lavoro (art.
327b cpv. 1 CO);
-
che se è lo stesso lavoratore
a mettere a disposizione il veicolo a motore, gli devono essere rimborsati
anche le tasse pubbliche sul veicolo, i premi dell'assicurazione per la
responsabilità civile e un'equa indennità per l'usura del veicolo, sempre nella
misura in cui questo è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 2 CO; Rehbinder,
Der Arbeitsvertrag, cit., pp. 401-405);
-
che quindi, questa Camera
ha confermato che non possono essere dedotti, a titolo di spese di trasporto, i
costi che il contribuente deve affrontare per spostarsi, su ordine del datore
di lavoro, dalla sede della ditta ai vari cantieri dei committenti, trattandosi
di spese che il codice delle obbligazioni pone a carico del datore di lavoro
(cfr. CDT n. ..__________ dell' 11 ottobre 1996 in
re G. R.);
-
che, nel caso in esame, su
richiesta del giudice, il ricorrente ha prodotto copia della lettera
d'assunzione da parte della __________ del 28 giugno 1971, una copia della
condizioni interne di lavoro, la fotocopia di alcuni rapporti giornalieri di
lavoro (distinte spese) e una dichiarazione dell'ex-agente generale dell'ora
disciolta __________;
-
che da tutti questi atti
emerge con tranquillante certezza che il luogo di lavoro del ricorrente era in
linea di principio a __________, e almeno una volta alla settimana, il
mercoledì, a __________ presso l'ufficio dell'agente generale signor
__________;
-
che le spese di trasferta
gli venivano rimborsate dalla __________ a partire dal luogo di lavoro,
rispettivamente da __________ o da __________, come si evince quanto meno
implicitamente dalla documentazione prodotta in questa sede e in particolare
dalle condizioni interne di lavoro e dalle distinte spese;
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che in simili condizioni
al ricorrente va riconosciuta la deduzione delle spese di trasporto quotidiane
dal domicilio al luogo di lavoro principale e a quello secondario;
-
che in via di valutazione
si può ammettere per equità che il ricorrente abbia svolto il proprio lavoro
per sette decimi pari a ca. 160 giorni partendo da __________ e per tre decimi
pari a circa 70 giorni da __________;
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che, da un lato, la
deduzione per spese di trasporto deve essere quantificata tenendo conto, di una
distanza, conformemente all’Indicatore cantonale delle distanze, di 4 km da
__________ a __________ e di 26 km tra __________ e __________ per un costo al
km di fr. 0,60;
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che, dall’altro, tali
distanze vengono percorse solo due volte al giorno per recarsi al lavoro e per
rientrare al domicilio, ritenuto che al ricorrente è stata concessa la
deduzione intera per doppia economia domestica per il pranzo fuori casa;
-
che pertanto la deduzione
per spese di trasporto va elevata da fr. 1'100.- a fr. in fr. 2'952.- di media
annua.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 14 giugno 1999 è riformata nel senso
che la deduzione per spese di trasporto viene elevata a fr. 3'000.- di media
annua.
§§ Gli
atti del procedimento vengono retrocessi all' Ufficio di tassazione per
l'emissione di nuovi conteggi.
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).