AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1999.140
Data decisione, Autorità:
13.08.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00140
80.99.139
Lugano
13 agosto 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 25 giugno 1999
in
materia di: IC/IFD 97/98 e IC/IFD 97/98 intermedia
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________ e da
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________ __________ e __________ __________ contraevano matrimonio l'
__________ 1980. Dal 17 dicembre 1997 vivevano separati, avendo avuto esito
negativo il tentativo di conciliazione esperito dal giudice. Il 9 giugno 1998
il loro matrimonio veniva sciolto per divorzio.
Nella notifica di
tassazione IC/IFD 1997-98 del 18 gennaio 1999 (valida per il periodo dal 1°
gennaio al 15 dicembre 1997) l' Ufficio di tassazione esponeva ai contribuenti
un reddito del lavoro della moglie di fr. 29'613.- di media annua, riprendendolo
dalla tassazione intermedia per inizio d'attività della moglie, del 26 ottobre
1998, cresciuta incontestata in giudicato e un reddito aziendale del marito di
fr. 38'000.- di media annua. Il reddito aziendale del marito veniva stabilito
per apprezzamento, scostandosi da quello dichiarato di fr. 19'868.- di media
annua, poiché dal raffronto delle entrate e delle uscite del periodo di computo
(anni 1995-96) risultava una carenza di liquidità di fr. 18'650.- circa di
media annua.
Il 18 gennaio 1999 l'
Ufficio di tassazione notificava pure a __________ __________ la tassazione
intermedia IC/IFD 1997-98, a valere dal 16 dicembre 1997 al 31 dicembre 1998,
in cui, tra l'altro, gli esponeva il reddito aziendale di fr. 38'000.- di media
annua, gli deduceva l'importo degli alimenti versati ai figli e gli attribuiva
per intero la sostanza.
- Il 3 febbraio 1999
__________ e __________ __________ presentavano reclamo, contestando il reddito
aziendale esposto a __________ __________ e chiedendone la riduzione come a
dichiarazione. Chiedevano inoltre lo stralcio del reddito del lavoro della
moglie, poiché corrisponderebbe all'indennità di disoccupazione versatale dal
1° settembre 1996 e l'erogazione sarebbe durata meno di due anni.
Con decisione su reclamo
del 14 giugno 1999 l'UT confermava l'esposizione del reddito aziendale del
marito di fr. 38'000.-. Rilevava inoltre che la tassazione intermedia per
inizio dell'attività della moglie era cresciuta incontestata in giudicato e che
pertanto il relativo reddito doveva essere esposto anche nella successiva tassazione
ordinaria.
Sempre con decisione del
14 giugno 1999 l'UT respingeva il reclamo nella misura in cui era rivolto anche
contro la tassazione intermedia per separazione con effetto dal 16 dicembre
1999.
- 3.1.
Con tempestivo ricorso del
25 giugno 1999 __________ __________ personalmente contesta nuovamente il
reddito aziendale di fr. 38'000.- di media annua attribuitogli dall'UT sia in
relazione alla tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98 (valida fino al 15 dicembre
1997) sia in relazione alla tassazione intermedia per separazione (valida dal
16 dicembre 1997).
Contesta inoltre, con
riferimento alla sola tassazione intermedia, l'attribuzione dell'intera
sostanza a lui, rilevando che la stessa deve essere ripartita in ragione di fr.
6'500.- all'ex marito e di fr. 60'530.- all'ex moglie.
3.2.
Con tempestivo ricorso,
sempre del 25 giugno 1999, gli ex coniugi __________ e __________ __________
contestano inoltre la tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98 contestando sia il
reddito aziendale di fr. 38'000.- di media annua attribuito dall'UT a
__________ __________ sia l'esposizione del reddito di __________ __________ di
fr. 29'613.-, percepito a titolo di indennità di disoccupazione. L'inizio
dell'attività non sarebbe infatti durato due anni a decorrere dal 1° settembre
1996.
- Reddito aziendale
di __________ __________
4.1.
L’art. 130 cpv. 2 LIFD
così come l'art. 204 cpv. 2 LT consentono all’autorità di tassazione di
procedere ad una tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente
non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non
possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In
tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione
patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La legge precisa ancora che
l’autorità deve effettuare una «valutazione coscienziosa».
La tassazione d’ufficio
sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente accertamento dei
fatti. La valutazione cui procede l’autorità fiscale si basa invece su
considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel,
Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.;
Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992,
n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).
4.2.
Il legislatore federale ha
definito i presupposti, in presenza dei quali si procede ad una tassazione per
apprezzamento, conformandosi alla giurisprudenza del Tribunale federale, che,
vigente il Decreto concernente l’imposta federale diretta (DIFD) del 1940,
aveva esteso le condizioni previste da quest’ultimo.
Condizione imprescindibile
per intraprendere una tassazione per apprezzamento è dunque l’incertezza delle
circostanze di fatto, sia che essa sia determinata da una insoddisfacente
collaborazione del contribuente sia che abbia un’altra causa, come per esempio
l’inosservanza degli obblighi di collaborazione di un terzo obbligato.
L’autorità di tassazione deve però avere prima esaurito tutti gli strumenti di
indagine che potevano condurre ad un accertamento dei fatti (Zweifel,
op. cit., p. 129; Känzig/Behnisch, op. cit., n. 9 ad art. 92 DIFD, p.
166).
4.3.
Nel corso degli anni di
computo 1995-96 il ricorrente e la sua ex moglie hanno avuto entrate per
complessivi fr. 69’307.- e, meglio: fr. 39'737.- quale utile aziendale dei due
anni; fr. 9'392.- quali indennità di disoccupazione dell’ex moglie; fr. 162
quale reddito di capitali e fr. 20'000.- quale donazione e fr. 16.- per diminuzione
dei titoli. A fronte di queste entrate vi sono uscite per fr. 58'605.- e,
meglio: fr. 7'578.- per l’aumento del capitale proprio; fr. 20'000.- per la
diminuzione del debito; fr. 8'850.- per i premi della cassa-malati; fr. 6'825.-
per premi all’assicurazione sulla vita; fr. 15'074.- per interessi passivi; fr.
74.- per imposte cantonali e federali pagate e fr. 204.- per imposte comunali.
Al contribuente, alla sua
ex moglie e ai loro due figli, nati rispettivamente nel 1989 e nel 1993,
restavano per vivere durante due anni solo fr. 10'702.-, vale a dire poco più
di fr. 5'000.- all’anno.
È del tutto evidente che
tale importo non basta di gran lunga per far fronte al dispendio di una
famiglia di quattro persone, anche se calcolato con estrema prudenza
considerando il minimo vitale valevole in materia di esecuzione e fallimenti.
Secondo le tabelle appositamente elaborate dall’autorità esecutiva cantonale,
il minimo vitale per una famiglia come quella del ricorrente era di fr. 1'810.-
al mese, pari a fr. 21'720.- all’anno. Tenuto conto che il ricorrente aveva una
disponibilità annua di fr. 5'350.-, vi è pur sempre un ammanco di liquidità di
circa fr. 16'000.-.
Nemmeno in questa sede il
ricorrente è in grado di comprovare, se si fa astrazione da generiche
affermazioni, come abbia potuto far fronte con le sole entrate dichiarate al
mantenimento suo e della sua famiglia. Vi sono quindi ragioni più fondate per
integrare il reddito aziendale dichiarato di fr. 19'868.- di media annua, in
modo da coprire il fabbisogno per vivere. Dando prova di particolare prudenza,
questa Camera ritiene di poter così stabilire il reddito aziendale in fr.
35'000.- di media annua, riducendo quindi, seppur di poco, la valutazione
dell’UT. La tassazione ordinaria e la tassazione intermedia IC/IFD 1997-98
vanno pertanto rettificate di conseguenza.
- Reddito da
attività dipendente della moglie (intermedia dal 1° settembre 1996 per inizio
dell'attività)
È vero che l'UT, come si è
visto, ha allestito una tassazione intermedia per inizio dell'attività della
moglie dal 1° settembre 1996, esponendole un reddito del lavoro di fr. 29'613.-
di media annua. E altrettanto vero è che la relativa notifica di tassazione del
26 ottobre 1998 non è stata contestata, forse anche in considerazione
dell'esiguità dell'imposta dovuta per il 1996: fr. 143.- per l'IC e fr. 26.65
per l'IFD.
Questa Camera non può
tuttavia consentire che il presunto reddito del lavoro venga esposto anche
nella tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98 dei coniugi __________ fino al
momento della tassazione intermedia per separazione e successivamente nella partita
fiscale personale della ricorrente.
In effetti, dagli atti
dell'incarto non si intravede alcun inizio d'attività lucrativa, ma soltanto
l'erogazione (o, se si preferisce, l'inizio dell'erogazione) dell'indennità di
disoccupazione a partire dal 1° settembre 1996. Che non si sia trattato
d'inizio d'attività, bensì semplicemente dell'erogazione dell'indennità di
disoccupazione, è d'altronde confermato dall' Ufficio di tassazione stesso, il
quale in data 19 luglio 1999 ha notificato alla ricorrente una nuova tassazione
intermedia, con effetto dal 1° settembre 1998, per cessazione dell'attività in
relazione, come si evince dagli atti, alla cessazione del versamento delle
indennità di disoccupazione.
Le indennità di
disoccupazione percepite da __________ __________ vanno esposte sia nella
tassazione ordinaria dei coniugi sia nella successiva tassazione personale
della ricorrente dal momento della separazione (16 dicembre 1997) in media
annua. In tale senso vanno quindi corrette sia la tassazione ordinaria IC/IFD
1997-98 (decisione su reclamo) del 14 giugno 1999, sia la tassazione ordinaria
personale della ricorrente dal 16 dicembre 1997, notificatale pendente il
presente ricorso e, meglio, il 19 luglio 1999.
- Attribuzione della
sostanza e del relativo reddito nella tassazione intermedia per separazione
Resta così da
esaminare, unicamente con riferimento alla tassazione intermedia l’attribuzione
dell’intera sostanza e del relativo reddito al ricorrente.
Il ricorrente sostiene in
particolare che la sostanza immobiliare nel comune di domicilio di fr. 67'030.-
sarebbe toccata a lui solo in ragione di fr. 6'500.- e per la rimanenza alla
moglie.
Orbene, su tale punto gli
vanno retrocessi all’UT per nuova decisione dopo ulteriori accertamenti.
In effetti, nella
tassazione intermedia per separazione la sostanza mobile e immobile è stata
integralmente attribuita al ricorrente. Nella convenzione del 18 febbraio 1998
omologata dal Pretore nella sentenza di divorzio si legge che tra le parti vige
la separazione dei beni e che ciascun coniuge resta proprietario di quanto in
suo possesso.
Appare quindi opportuno
retrocedere gli atti all’UT per complemento d’istruttoria su questo punto e per
nuova decisione, se del caso dopo aver sentito nuovamente il ricorrente e la
sua ex moglie.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- 1.1.
Il ricorso contro
decisione su reclamo del 14 giugno 1999 in materia di tassazione ordinaria
IC/IFD 1997-98 (a valere dal 1° gennaio al 15 dicembre 1997) è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, il reddito aziendale è ridotto a fr. 35'000.- di media annua.
§§ Gli
atti del procedimento sono retrocessi all’UT per l’emissione di nuovi conteggi.
1.2.
Il ricorso contro
decisione su reclamo del 14 giugno 1999 in materia di tassazione intermedia
IC/IFD 1997-98 (a valere dal 16 dicembre 1997 al 31 dicembre 1998) è accolto.
§ Di
conseguenza gli atti del procedimento sono retrocessi all’UT perché rettifichi
il reddito aziendale come stabilito per la tassazione ordinaria, perché esponga
in media annua le indennità di disoccupazione percepite dalla moglie nel corso
del 1996 e perché, dopo ulteriori accertamenti, si pronunci sull’attribuzione
all’uno e all’altro degli ex coniugi dei fattori di sostanza e sul relativo
reddito e, meglio, come indicato al consid. 5.
§§ L'UT
provvederà inoltre a riformare di conseguenza la notifica di tassazione IC/IFD
1997-98 di __________ __________ del 19 luglio 1999 a valere dal 16 dicembre
1997.
-
Non si prelevano né
tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione alle
parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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