Withholding tax on vested benefits: split tariff treatment

80.1999.14Outro Tribunal17 de mai. de 1999Partially Granted

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Resumo

The pension foundation appealed a withholding-tax ruling concerning a CHF 1,185,404 vested-benefit payment to a former employee domiciled abroad. It sought application of the more favorable tariff for an allegedly pre-existing pension relationship. At the hearing, the parties reached a compromise: the benefit would be taxed partly at the normal tariff and partly at the reduced tariff, taking into account the structure of the contract and the source of part of the financing. The court partially upheld the appeal and modified the objection decision accordingly. No court fees were charged.

Regest

Art. 144 LIFD; Art. 231 LT: vested-benefit payments subject to withholding tax may be split for tariff purposes where the contractual origin of the pension relationship and the provenance of the financing justify differentiated treatment. If part of the capital stems from an institution not fiscally recognized, only the portion attributable to the older qualifying relationship benefits from the reduced tariff; the remainder is taxable at the normal tariff. A compromise reached by the parties may be incorporated into the dispositive and leads to a partial allowance of the appeal (consid. 4).

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1999.14

Data decisione, Autorità: 17.05.1999, CDT

Incarto n. 80.99.00014

Lugano 17 maggio 1999

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 21 gennaio 1999

in materia di: imposte alla fonte

presentato da:

Fondazione di previdenza per il personale della __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  1. La fondazione di previdenza per il personale della __________ __________ di __________ ha versato al dipendente __________ __________, all’inizio del 1998 una prestazione di libera uscita di fr. 1’185’404, con riferimento all’uscita dell’assicurato dalla fondazione di previdenza in data 31 dicembre 1997.

Su richiesta della suddetta fondazione, in data 5 ottobre 1998, l’Ufficio imposte alla fonte comunicava che dalla prestazione di uscita a favore del signor __________, domiciliato all’estero, avrebbe dovuto essere trattenuta una imposta alla fonte di fr. 189’039.60.

  1. La debitrice d’imposta impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 27 ottobre 1998, contestando il calcolo dell’imposta e postulando l’applicazione dell’aliquota più favorevole prevista per le prestazioni fondate su un rapporto previdenziale già esistente al 31 dicembre 1986. L’importo avrebbe pertanto dovuto essere ridotto a fr. 100’059.20.

L’autorità di tassazione respingeva il gravame con decisione del 23 dicembre 1998, argomentando che:

  • il contratto di assicurazione in oggetto era iniziato il 1° gennaio 1989;

  • l’avere di vecchiaia già maturato sul contratto di assicurazione già esistente non era stato trasferito al nuovo contratto;

  • il premio unico di fr. 675’564, versato sul nuovo contratto di previdenza, proveniva da un’istituzione di previdenza non riconosciuta.

  1. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la Fondazione di previdenza per il personale della __________ __________ ripropone la richiesta che la prestazione a favore del signor __________ sia tassata con l’aliquota più favorevole. Contesta l’affermazione su cui si fonda la decisione impugnata ed osserva di avere stipulato un contratto di assicurazione collettiva con la __________ assicurazioni sin dal 1972 e di averlo semplicemente ristrutturato nel 1989, scindendolo in due contratti distinti. Una delle due polizze è stata finanziata, a tale momento, pure con il versamento di un premio unico di fr. 675’564, proveniente da un’istituzione di previdenza non riconosciuta.

Nelle sue osservazioni del 12 febbraio 1999, l’Ufficio imposte alla fonte propone la reiezione del ricorso, negando che il rapporto di previdenza in base al quale è stata versata la prestazione in capitale fosse già esistente al 31 dicembre 1986.

  1. All’udienza del 28 aprile 1999, tenuto conto della genesi del contratto che ha dato luogo al versamento del capitale e della provenienza dei finanziamenti da una fondazione non riconosciuta fiscalmente, le parti hanno convenuto di imporre la prestazione di libera uscita in ragione di fr. 920’000 con l’aliquota normale e per il resto con l’aliquota attenuata.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 23 dicembre 1998 è riformata nel senso che la prestazione di libera uscita è imposta in ragione di fr. 920’000 con l’aliquota normale e per il resto con l’aliquota attenuata.

  1. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

  2. Intimazione alle parti.

  3. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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