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che in data 15 aprile 1999
l'Ufficio di tassazione di __________ __________ ha inviato a __________
__________ -__________ un richiamo, non avendo ella inoltrato, entro il termine
del 30 marzo 1999, il questionario per le indivisioni ai fini dell’IC/IFD
1999/2000;
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che ella rispondeva con
lettera del 29 aprile 1999, dichiarando di non comprendere il richiamo ed
allegando copia di una decisione dell’autorità fiscale con la quale le veniva
concessa una proroga per l’inoltro della dichiarazione fiscale fino al 31 dicembre
1999;
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che, con decisione del 19
maggio 1999, l'Ufficio di tassazione la diffidava ad inviare il suddetto
questionario entro dieci giorni e poneva a suo carico una tassa di diffida di
fr. 30;
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che la signora __________
insorgeva con reclamo del 25 maggio 1999, chiedendo l’annullamento della tassa
di diffida e ribadendo di avere ottenuto una proroga per l’inoltro della
dichiarazione;
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che l’autorità fiscale
respingeva il gravame con decisione del 28 maggio 1999, nella quale argomentava
che la proroga si riferiva esclusivamente alla dichiarazione fiscale della contribuente
stessa e non anche al questionario relativo alla comproprietà rappresentata
dalla reclamante;
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che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ -__________
chiede l’annullamento della tassa di diffida e sostiene che l’autorità di
tassazione avrebbe dovuto rispondere alla sua lettera del 29 aprile 1999,
spiegandole che il richiamo si riferiva al questionario per l’indivisa ed
invece la proroga concessale solo alla dichiarazione personale;
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che, conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
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che l'art. 202 LT, in
materia di imposta cantonale, e l'art. 128 LIFD, in materia di imposta federale
diretta, stabiliscono che i soci, i comproprietari e i proprietari in comune
devono, a richiesta, fornire alle autorità fiscali informazioni sui loro
rapporti di diritto, in particolare sulle quote, sui redditi e sulla sostanza;
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che su tale presupposto
l'autorità fiscale ha preteso dai ricorrenti l'inoltro dell'apposito modulo n.
__________, cioè del Questionario per le comunioni ereditarie e altre indivisioni,
per le comproprietà;
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che, secondo gli art. 198
cpv. 3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la
dichiarazione d'imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a
rimediarvi entro un congruo termine;
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che la legge tributaria
precisa, a tale proposito, che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita
dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo
all'autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30
giorni (art. 198 cpvv. 4 e 5 LT);
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che l'art. 19 del
Regolamento della legge tributaria, del 18 ottobre 1994, stabilisce che «per
ogni diffida inviata al ricorrente che non osserva i termini di consegna della
dichiarazione d'imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte
viene percepita una tassa di fr. 30.–»;
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che nella fattispecie la
ricorrente ha chiaramente fatto confusione fra la propria dichiarazione fiscale
e il questionario per le indivisioni, come dimostra il tono indignato con cui
ha reagito al richiamo del 15 aprile 1999, invitando persino l'Ufficio di tassazione
a fare ordine nelle proprie carte «afin que la même chose ne se reproduise ni l’année
prochaine, ni les suivantes tant que je serais en vie!!»;
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che l'Ufficio di
tassazione non si è però evidentemente avveduto dell’errore, come dimostra la
nota apposta a matita sulla lettera in questione dal funzionario che l’ha
ricevuta: «? c’è proroga e nessun richiamo... classare»;
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che, di conseguenza, l’autorità
fiscale ha archiviato la lettera in questione, senza né estendere la proroga al
termine per l’inoltro del questionario n. __________ né rispondere alla
contribuente, chiedendole spiegazioni circa il contenuto e il tono della sua lettera;
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che, di fronte a tale
confusione, considerazioni ispirate al rispetto del principio della buona fede
suggeriscono di annullare la tassa di diffida.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 28 maggio 1999 è riformata nel senso
che è annullata la tassa di diffida di fr. 30.
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).