Tax exemption for religious community legacy

80.1999.132Outro Tribunal5 de jul. de 1999Modified

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Resumo

The Tax Chamber of the Ticino Appellate Court decided, after a Federal Supreme Court remittal, that a legacy of CHF 150,000 to a religious community qualifies for exemption from inheritance and donation tax. It held that Art. 154 LT cannot be interpreted to exclude private entities with religious or cult purposes from the concept of ideal purpose, since such an exclusion would breach equal treatment and is not supported by the statute. The appeal was therefore upheld, the tax decision was reformed, no fees were charged, and CHF 2,000 in party compensation was awarded.

Regest

Art. 154 LT; exemption from inheritance and donation tax for entities pursuing ideal purposes; religious or cult purpose. An interpretation that admits tax exemption for associations with ideal purposes such as sports or leisure but excludes a private entity with a religious or cult purpose violates the principle of equality and Art. 4 aCst./Federal Constitution. Such a restriction cannot be derived from the wording of the law, nor from the fact that Art. 154 cpv. 1 lett. c LT separately mentions public-law churches. Cost allocation follows Art. 231 LT 1994; where the appeal succeeds, no judicial fees are levied and party compensation may be awarded.

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1999.132

Data decisione, Autorità: 05.07.1999, CDT

Incarto n. 80.99.00132

Lugano 5 luglio 1999

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 26 novembre 1997

in materia di: esenzione imposte di successione e donazione

presentato da:


__________ __________ __________, __________ __________, rappr. da: Studio legale __________ __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che __________ , deceduto il __________ 1995 a __________ (), lasciava a titolo di legato alla Comunità __________ di __________ una somma di fr. 150’000.--;

  • che il 30 gennaio 1997 l’Ufficio delle imposte di successione e donazione notificava alla Comunità un progetto di tassazione relativo al predetto legato che prevedeva una tassa di successione di fr. 46’050.--;

  • che con istanza 24 marzo 1997 la Comunità chiedeva l’esenzione dall’imposta di successione e donazione;

  • che la Divisione delle contribuzioni respingeva l’istanza con decisione formale del 30 ottobre 1997;

  • che la Comunità __________ di __________ presentava ricorso alla Camera di diritto tributario, contestando la decisione alla quale era pervenuta l’autorità fiscale;

  • che con sentenza del 23 marzo 1998 la Camera di diritto tributario respingeva il ricorso, tutelando l'argomentazione dell'autorità fiscale, secondo la quale l'esenzione per scopo ideale sarebbe riservata, stando alla volontà del legislatore cantonale, a determinate associazioni che svolgono un'attività a scopo ideale unicamente o prevalentemente con l'intendimento di migliorare la condizione dei loro aderenti, segnatamente a società sportive, società per il tempo libero, società amatoriali, società locali e altre (associazioni di foto cine e radioamatori, ornitologiche e micologiche, altre società per il tempo libero), ma non ad associazioni con scopi religiosi o di culto, la cui esenzione è disciplinata in modo limitativo dall'art. 154 LT cpv. 1 lett. c;

  • che la soccombente inoltrava ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale;

  • che con sentenza dell'8 marzo 1999 il Tribunale federale ha accolto il ricorso e annullato la decisione del 23 marzo 1998 della Camera di diritto tributario;

  • che secondo il Tribunale federale è in contrasto con il principio della parità di trattamento e perciò con l' art. 4 Cost. fed. un' interpretazione dell' art. 154 cpv. 1 lett. d LT che ammette che siano scopi ideali, come tali meritevoli di esenzione dall' imposta di successione e donazione, quelli perseguiti da società sportive o per il tempo libero, escludendo per contro che vi rientri un ente privato avente scopo di culto;

  • che, sempre secondo il Tribunale federale, la legge non prevede infatti una simile limitazione, né è possibile dedurla dalla circostanza che all' art. 154 cpv. 1 lett. c LT siano menzionate solo le chiese cui lo Stato ha conferito la personalità di diritto pubblico.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, la decisione del 30 ottobre 1997 è riformata nel senso che alla Comunità __________ di __________ è riconosciuta l'esenzione dalle imposte di successione e donazione.

  1. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

Alla ricorrente viene riconosciuta un'indennità di fr. 2'000.– a titolo di ripetibili.

  1. Intimazione alle parti.

  2. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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