Reminder fee for late tax return upheld

80.1999.127Outro Tribunal5 de jul. de 1999Dismissed

Abrir fonte

Resumo

Two taxpayers, limited taxpayers in Ticino, appealed a CHF 30 reminder fee imposed after they failed to file their 1999/2000 tax return on time. They argued that their fiduciary had been ill. The Tax Chamber held that no extension had been requested and that the reminder fee under Art. 198 LT is an administrative fee, not a disciplinary sanction. The appeal was dismissed. Court costs and the court fee, totaling CHF 130, were charged to the appellants.

Regest

Art. 198 LT; reminder fee for failure to file a tax return; nature and judicial review of the fee. The reminder fee provided for in Art. 198 cpv. 4 LT is a mere administrative fee charged automatically upon issuance of the reminder to cover the costs caused by the taxpayer's procedural default; it is not a disciplinary sanction. Where the taxpayer has neither filed the return nor requested an extension, the reminder and the related fee are justified. In appeal, the fee may be challenged within the statutory time limit under Art. 198 cpv. 5 LT in conjunction with Arts. 206 and 227 LT; unsuccessful appellants bear the costs pursuant to Art. 231 LT.

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1999.127

Data decisione, Autorità: 05.07.1999, CDT

Incarto n. 80.99.00127

Lugano 5 luglio 1999

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 7 giugno 1999

in materia di: tassa di diffida

presentato da:


e __________ __________ -__________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che i coniugi __________ e __________ __________ -__________, domiciliati a __________ (Canton __________), sono limitatamente imponibili nel Canton Ticino, quali proprietari di sostanza immobiliare a __________;

  • che, non avendo i contribuenti inoltrato la dichiarazione fiscale 1999/2000 entro il termine stabilito, l'Ufficio di tassazione di __________ __________ notificava loro dapprima un richiamo (14 aprile 1999) e quindi, con decisione del 19 maggio 1999, una diffida raccomandata, che prevedeva il pagamento di una tassa di fr. 30;

  • che un reclamo dei contribuenti contro la diffida veniva respinto dall’autorità fiscale con decisione del 28 maggio 1999;

  • che, con scritto del 7 giugno 1999, inviato alla Camera di diritto tributario e redatto in lingua tedesca, i contribuenti contestano nuovamente la diffida e la relativa tassa, adducendo una malattia del loro fiduciario;

  • che, in data 9 giugno 1999, la Camera di diritto tributario ha attribuito loro un termine di quindici giorni per confermare la volontà di ricorrere contro la suddetta decisione su reclamo – traducendo in tal caso il gravame – o per ritirarlo, in considerazione delle scarse probabilità di accoglimento dello stesso;

  • che, con lettera del 17 giugno 1999, i ricorrenti scrivono testualmente:

«Egregi Signori,

Abbiamo riservato vostra lettera da 9 giugno 1999

Concernente: la dichiarazione delle imposte è arrivato tropi tardi.

Motivo: Nostro fiduciario era malato qualche tempo, perciò ha ritardate nostro dichiarazione delle imposte

La prego di prender nota per Sua informazione»;

  • che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

  • che dallo scritto del 17 giugno 1999 si evince la volontà dei ricorrenti di mantenere il ricorso, nonostante gli avvertimenti, contenuti nella lettera loro inviata in data 9 giugno 1999, circa la tassa di giustizia minima e il probabile esito del ricorso;

  • che i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta e che coloro che non ricevono il modulo sono tenuti a chiederlo all’autorità competente (art. 198 cpv. 1 LT);

  • che il contribuente che omette di consegnare la dichiarazione o che presenta un modulo incompleto è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (art. 198 cpv. 3 LT);

  • che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato (art 198 cpv. 4 LT);

  • che, per quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell'invio della diffida, per coprire i costi causati dall'inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l'autorità fiscale dapprima a richiamarlo all'obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo per lettera raccomandata (Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, p. 126);

  • che, per quanto precede, la tassa di diffida è quindi sostanzialmente una mera tassa di cancelleria e non una sanzione disciplinare per violazione degli obblighi procedurali;

  • che contro la tassa di diffida il contribuente può presentare reclamo all’autorità fiscale e ricorso alla Camera di diritto tributario nel termine di trenta giorni (art. 198 cpv. 5 LT, in combinazione con gli art. 206 e 227 LT);

  • che nel caso in esame è pacifico che i ricorrenti, non hanno presentato la dichiarazione fiscale cantonale 1999/2000 e che non hanno chiesto all’autorità una proroga del termine, invocando quale giustificazione la malattia del fiduciario incaricato di redigere la dichiarazione stessa;

  • che la diffida – e di conseguenza anche la relativa tassa di fr. 30 – è pertanto senz’altro giustificata, essendo il 19 maggio 1999 abbondantemente scaduto il termine per l’inoltro della dichiarazione;

  • che la tassa di giustizia e le spese processuali – già limitate al minimo stabilito dalla legge – sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia e le spese processuali, per complessivi fr. 130.–, sono a carico dei ricorrenti.

  3. Intimazione alle parti.

  4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Palavras-chave

tax returnreminder feeadministrative feeprocedural defaultlate filingcourt costs