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Numero d'incarto:
80.1999.117
Data decisione, Autorità:
05.07.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00117
Lugano
5 luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 25 maggio 1999
in
materia di: imposta sugli utili immobiliari
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
rappr.
da: __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Con atto pubblico
del 25 novembre 1996, i coniugi __________
e __________ __________ scioglievano il regime patrimoniale ordinario ed
adottavano il regime della separazione dei beni. A liquidazione del regime e in
compensazione delle pretese della moglie, riservata tuttavia la liquidazione
relativa alla ditta di cui è titolare il marito, quest’ultimo cedeva alla
moglie la proprietà della part. n. ______________________________
di __________. La signora __________ assumeva gli oneri ipotecari esistenti,
per complessivi fr. 363’000 (nominali).
Nella dichiarazione per
l’imposta sugli utili immobiliari, il signor __________
dichiarava di non avere conseguito alcun utile con la cessione dell’immobile,
per il fatto che la controprestazione ricevuta, consistente nell’assunzione
degli oneri ipotecari da parte della moglie, era inferiore al valore di
investimento.
Notificandogli la
tassazione, con decisione del 26 febbraio 1997, l'Ufficio di tassazione di
Lugano Campagna commisurava per contro l’utile imponibile in fr. 103’655 e
l’imposta in fr. 5’182.75. Nella motivazione allegata, l’autorità fiscale
spiegava di avere adottato quale valore di alienazione il valore venale
dell’immobile, accertato mediante una stima prudenziale intrapresa alla luce
dei costi di costruzione del 1981.
- Il contribuente
impugnava la suddetta decisione con reclamo del 20 marzo 1997, contestando che
il valore venale potesse essere impiegato quale valore di alienazione. Doveva
per contro essere impiegato il valore risultante dal rogito, quale valore
attribuito al negozio dalle parti.
Con decisione del 27
aprile 1999, l'Ufficio di tassazione accoglieva solo in parte il gravame,
riducendo il valore di alienazione a fr. 450’000, in base ad una stima appositamente
commissionata all’Ufficio cantonale di stima. L’autorità ribadiva che il valore
venale doveva ritenersi determinante quale valore di alienazione.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________
__________ ripropone la richiesta di
annullamento dell’imposta sugli utili immobiliari, invocando l’art. 131 LT, secondo
cui il valore di alienazione risultante dal rogito sarebbe vincolante per
l’autorità di tassazione. Contesta che l'Ufficio di tassazione possa fare capo
ad una perizia dell’Ufficio di stima per ricavare il valore di alienazione.
-
4.1.
Lo Stato preleva
un'imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai guadagni
realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti di esso (art.
123 LT).
Il tributo sugli utili
immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte sul reddito; non si
tratta tuttavia di un'imposta generale sul reddito bensì di una speciale,
poiché colpisce solo una parte del reddito della persona assoggettata. Per il
fatto che l'imposta grava sull'immobile trasferito, senza che entri in considerazione
la complessiva capacità contributiva del soggetto dell'imposta, il tributo in
esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli,
L'imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140
LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p.
59).
4.2.
L'utile imponibile
corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di
investimento. Quest'ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e dei
costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT).
Tuttavia, se l'alienante è
stato proprietario dell'immobile per più di venti anni, può chiedere che il
valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di proprietà valga
quale valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2 LT).
- Secondo l’autorità
fiscale, la “cessione” della part. __________
di __________ dal ricorrente alla moglie
__________ costituirebbe un trasferimento
imponibile ex art. 124 LT. Secondo il ricorrente, per contro,
l’imponibilità sarebbe esclusa, per il fatto che egli non ha conseguito alcun
utile.
5.1.
Per l’art. 131 cpv. 1 LT,
il valore di alienazione è quello risultante dall'atto notarile o dalla
contrattazione.
Nel valore di alienazione
rientrano tutte le prestazioni effettuate dall'acquirente nei confronti
dell'alienante, purché siano in relazione causale con l'alienazione e debbano
pertanto essere qualificate come controprestazioni per il trasferimento di
immobili o diritti ad essi relativi.
È peraltro irrilevante
quale forma assuma tale controprestazione. Perlopiù il prezzo di vendita viene
pagato in denaro; tuttavia, entrano in considerazione anche prestazioni di
cose, quali fondi (è il caso della permuta), cartevalori, crediti, prestazioni
accessorie, la concessione di diritti d'uso all'alienante, l'assunzione di obblighi
dell'alienante, la remissione di debiti a favore dell'alienante, ecc. (Soldini/Pedroli,
op. cit., p. 209 con riferimenti).
5.2.
Se si esamina la
convenzione mediante la quale è stato pattuito il trasferimento dell’immobile
dal ricorrente alla moglie, ci si avvede che le parti hanno convenuto
l’assunzione dell’intero debito ipotecario da parte della signora __________ __________.
Ne consegue che, nella misura in cui l’acquirente ha assunto il debito
garantito da ipoteca, gravante sull’immobile oggetto della cessione, ella ha
pagato un prezzo per l’acquisto dell’oggetto.
Dalle affermazioni del
ricorrente, che trovano del resto puntuale riscontro nell’incarto fiscale dei
coniugi, risulta che il debito ipotecario in questione ammontava a fr.
251’000.– al 1.1.1997.
5.3.
Il valore dell’immobile al
momento della cessione alla moglie ammontava tuttavia, secondo la perizia
dell’Ufficio cantonale di stima, a fr. 450’000.–. Vi è quindi una differenza di
quasi 200’000 franchi.
__________ quindi l’interrogativo se, con il trasferimento
dell’immobile, nella misura che eccede l’ammontare del debito assunto dalla
compratrice, il ricorrente possa avere saldato un debito derivante dallo
scioglimento del regime della partecipazione agli acquisti.
5.4.
Sebbene che non competa
certamente a questa Camera di valutare le premesse su cui si fonda la
convenzione sottoscritta dai coniugi __________,
va detto che non sono noti tutti gli aspetti dello scioglimento del regime
patrimoniale. L’unico elemento sulla cui attribuzione è stata informata
l’autorità fiscale è rappresentato dall’immobile di __________, che costituisce anche l’abitazione dei coniugi. Si apprende
inoltre dagli atti che la liquidazione relativa ad un importante elemento patrimoniale,
cioè la ditta __________ __________ __________,
è stata differita al momento dello scioglimento del matrimonio, per decesso del
ricorrente o per divorzio.
Quest’ultima clausola
contrattuale solleva in realtà non poche perplessità, poiché sembrerebbe voler
limitare gli effetti dell’adozione del regime della separazione dei beni solo
ad una parte del patrimonio dei coniugi, in contrasto con la legge, che esige
per contro che la separazione si estenda a tutti i beni (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, Berna 1996, n. 6 all’art. 247 CCS, p.
441).
Dal reclamo in materia di
imposta sugli utili immobiliari si apprende inoltre che la moglie del
ricorrente avrebbe rinunciato ad una pretesa, nel quadro della liquidazione del
regime, avendo messo a disposizione del marito, al momento in cui questi iniziava
la propria attività, un importo di fr. 90’000 ricevuto in donazione dal di lei
padre. Perché si sarebbe dovuto tenere conto di tale elemento nell’ambito di
una liquidazione, nella quale si è volontariamente rinunciato a includere
l’azienda del marito, non è francamente comprensibile.
Tutti gli elementi
descritti contribuiscono a rendere poco chiara la situazione economica dei
coniugi __________ al momento della
liquidazione del regime della partecipazione agli acquisti, soprattutto per il
fatto che hanno deliberatamente rinunciato a includervi l’azienda del marito,
del cui probabile incremento di valore avrebbe dovuto partecipare anche la
moglie, la quale, come si è visto, ha contributo con un finanziamento mediante
beni propri.
È dunque impossibile
ricostruire i calcoli che hanno portato i coniugi all’accordo di cedere
l’immobile dal marito alla moglie.
5.5.
La casa di cui si tratta
non è un bene proprio del marito bensì un acquisto, essendo stata acquistata
nel 1980, quindi dopo il matrimonio contratto nel 1968. Per l’art. 9d cpv. 1
delle disposizioni finali del codice civile, infatti, dopo l’entrata in vigore
della legge nuova, la liquidazione fra i coniugi del regime dei beni è retta,
per tutta la durata del precedente regime comune e del nuovo regime ordinario,
dalle norme sulla partecipazione agli acquisti, salvo che i coniugi, al momento
di questa entrata in vigore, abbiano già terminato la liquidazione secondo le
disposizioni sull’unione dei beni. E, per l’art. 197 CC, sono acquisti i beni acquisiti
da un coniuge a titolo oneroso durante il regime; l’aumento è dato dal valore
totale degli acquisti (art. 210 cpv. 1 CC) e a ciascun coniuge spetta la metà
dell’aumento conseguito dall’altro (art. 215 cpv. 1 CC).
In mancanza di ogni
indicazione in merito alle modalità di finanziamento dell’acquisto della casa
ed in particolare circa l’esistenza di eventuali crediti della massa dei beni
propri del marito, si può dunque ritenere che la casa costituisse interamente
un aumento da dividere fra i coniugi. Donde un credito della moglie nei confronti
del marito.
5.6.
Non vi è una disposizione
della legge tributaria che preveda il differimento dell’imposizione, nel caso
di un trasferimento a saldo di un credito della moglie, derivante dalla
liquidazione del regime patrimoniale. Il differimento è infatti riservato ai
casi dell’adozione e dello scioglimento del regime della comunione dei beni (art.
125 lett. b LT; cfr. Soldini/Pedroli, op. cit., p. 121).
Se il trasferimento si
verifica nell’ambito dello scioglimento del regime ordinario, si ammette
pertanto che il coniuge cedente realizzi un utile immobiliare, anche senza
ricevere un corrispettivo in denaro: in effetti, se egli abbandona la proprietà
di un suo immobile per estinguere un debito nei confronti del coniuge o quale
contropartita del diritto di quest’ultimo ad una parte dell’utile realizzato
dall’unione dei coniugi, si presuppone che egli gli dovesse a tale titolo un
importo corrispondente al valore dell’immobile al momento del divorzio (cfr.
sentenza del Tribunale federale del 29 ottobre 1997, in RDAF 54/1998 p.
159 ss. consid. 5a; cfr. anche CDT n. 80.98.00210 del 15 ottobre 1998 in
re R.B.).
5.7.
In conclusione, pur
comprendendo le difficoltà pratiche che possono derivarne, nessun dubbio può
dunque essere avanzato in merito alla legittimità dell’imposizione dell’utile
conseguito dal coniuge che cede all’altro coniuge un immobile per estinguere un
debito risultante dalla liquidazione del regime patrimoniale ordinario (cfr. CDT
n. ..__________ del
15 giugno 1998 in re R.L.).
- Il ricorso è pertanto
respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente,
soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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