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Numero d'incarto:
80.1999.116
Data decisione, Autorità:
10.06.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00116
Lugano
10 giugno 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 20 maggio 1999
in
materia di: IC 97/98
presentato
da:
__________ __________ -__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il 19 gennaio 1998
l'Ufficio di tassazione di Lugano-Città notificava a __________ __________ -__________, domiciliata ad __________, proprietaria di sostanza
immobiliare in Ticino, la tassazione IC 1997-98, in cui le esponeva un reddito
della sostanza lordo di fr. 7'059.-, da cui deduceva a titolo di spese di
manutenzione e di interessi passivi fr. 4'596.-.
Il 21 dicembre 1998 __________ __________
-__________ si rivolgeva all’Ufficio di
tassazione, spiegando di aver inteso la notifica di tassazione del 19 gennaio
1998 quale tassazione provvisoria e di aver saputo soltanto in occasione di un
colloquio telefonico con l’UT il 17 dicembre 1998 che non era più previsto alcun
conguaglio. Rilevava inoltre che l’autorità fiscale svittese aveva emesso la
decisione di riparto di sua competenza il 28 aprile 1998, ma di non sapere se
ne era stata trasmessa direttamente una copia all’autorità fiscale ticinese.
L’ UT di Lugano-Città
considerava lo scritto in questione alla stregua di un reclamo e lo respingeva
in quanto tardivo con decisione del 10 maggio 1999.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ -__________
contesta la decisione su reclamo. Dopo aver ribadito quanto già esposto nello
scritto del 21 dicembre 1998 all’UT, si interroga se l’autorità cantonale
ticinese possa notificare una tassazione definitiva senza attendere la
decisione di riparto del Cantone di domicilio.
-
Conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni
di principio e non è di rilevante importanza.
-
4.1.
Secondo l'art. 227 cpv. 1
LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo
dell'autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notifica, alla Camera di
diritto tributario.
L'art. 192 cpv. 1 LT
precisa che questo termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo
prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del
termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire
a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi
riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994).
In altre parole, la restituzione del termine viene concessa solo se non è
riscontrabile colpa alcuna da parte del contribuente o del suo rappresentante
(cfr. CDT n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; in senso analogico DTF
106 II 173).
4.2.
La norma dell'art. 46 cpv.
2 Cost. fed., volta ad impedire i casi di doppia imposizione, non ha come
conseguenza di limitare la sovranità fiscale di un cantone in favore di un
altro. Se dunque un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi
applica, per quanto lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto
attiene al merito sia per quanto attiene alla procedura (Höhn, Interkantonales
Steuerrecht, 3a ediz., Berna 1993, p. 529 ss.).
Se, per motivi desunti dal
divieto di doppia imposizione, un contribuente intende contestare davanti ad
una autorità cantonale una decisione di quest'ultima autorità egli deve agire
secondo il diritto processuale di questo cantone e meglio entro i termini di
reclamo rispettivamente di ricorso previsti da questa legislazione (cfr. CDT
n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.).
4.3.
Nel presente caso, lo
scritto del 21 dicembre 1998, trattato a giusta ragione dall’ Ufficio di
tassazione come un reclamo contro la notifica di tassazione in materia di imposta
cantonale 1997-98 del 19 gennaio 1998, è manifestamente tardivo.
La ricorrente non invoca
per altro alcun motivo di restituzione del termine, ma ammette pacificamente di
aver frainteso la notifica di tassazione, credendo che si trattasse di una
notifica provvisoria soggetta a conguaglio in sede di notifica definitiva.
4.4.
È appena il caso di
notare, a titolo meramente abbondanziale, che la procedura tributaria ticinese
non conosce, a differenza di quella di alcuni altri cantoni, l’istituto della
tassazione provvisoria.
Se il contribuente
dissente dalla notifica di tassazione, è tenuto a impugnarla nel termine di
trenta giorni, altrimenti essa passa in giudicato e diventa definitiva.
- 5.1.
Va nondimeno rilevato che,
in materia di doppia imposizione intercantonale, il contribuente, proprio per
evitare decisioni cantonali contrastanti, ha la facoltà di sollevare
l'eccezione derivante dall'art. 46 cpv. 2 Cost. fed. nel termine di 30 giorni
dall'ultima decisione cantonale mediante ricorso di diritto pubblico al Tribunale
federale (cfr. art. 89 cpv. 3 OG; DTF 111 Ia 45, c. 1a e richiami; ASA
53 pag. 212; RTT 1984 pag. 241 segg.; STF dell'8 gennaio 1986 in
re F. St.: Höhn, op. cit., p. 530; CDT n. 377 del 5 novembre 1987
in re K.M.).
5.2.
Di regola, quando un
reclamo perviene a questa Camera nel termine di trenta giorni dalla decisione
di riparto del cantone di domicilio, ovvero dall’ultima decisione impugnabile,
viene trasmesso direttamente all'autorità competente, vale a dire al Tribunale
federale, conformemente a quanto disposto dall'art. 32 cpv. 4 OG (cfr. anche DTF
121 I 93).
5.3.
Nel caso in esame è
tuttavia del tutto pacifico che lo scritto del 21 dicembre 1998 non rispetta
minimamente il termine di trenta giorni dalla decisione di riparto del __________ __________
__________ che, per ammissione stessa della ricorrente, le è stata
notificata il 28 aprile 1998.
Di fronte a questa
evidenza, questa Camera si esime quindi, per economia di giudizio, dal
trasmetterlo al Tribunale federale perché lo consideri quale ricorso di diritto
pubblico inviato ad un’autorità incompetente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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