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Numero d'incarto:
80.1999.113
Data decisione, Autorità:
21.07.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00113
Lugano
21 luglio 1999
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 21 maggio 1999
in
materia di: imposta sugli utili immobiliari
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
rappr.
da__________ __________, __________ __________,
2.
__________ __________, __________. __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Con atto pubblico
iscritto a registro fondiario in data 11 ottobre 1996, i signori __________ __________
e __________ __________ alienavano a __________
__________ la part. n. __________ e la PPP n. __________ del Comune di __________
__________ __________,
al prezzo di fr. 610’572.20.
Notificandogli la
tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, l'Ufficio di tassazione di
Locarno commisurava l’utile imponibile in fr. 570’572, avendo ammesso in
deduzione solo il valore di acquisto di fr. 40’000.
In seguito a reclamo dei
contribuenti, l’autorità fiscale riduceva l’utile a fr. 36’391 e l’imposta a
fr. 7’278.20. In particolare, erano ammesse spese di investimento per
complessivi fr. 218’564.80, cioè per un ammontare di fr. 89’930.25 inferiore
rispetto a quanto fatto valere dai reclamanti. Erano infatti stati esclusi gli
interessi passivi pagati dai venditori negli anni 1991, 1992, 1993.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i signori __________ e __________
contestano il mancato riconoscimento degli interessi passivi quali costi di
investimento. A loro avviso, indipendentemente dalla loro natura di interessi
sul capitale o di interessi sul credito di costruzione, dovrebbero essere
dedotti per il fatto stesso di non essere stati considerati nell’ambito della
tassazione ordinaria. Quanto al periodo fiscale 1995/96, ammettono che la
tassazione d’ufficio intrapresa dall’autorità fiscale non comprende interessi
passivi; in relazione al periodo precedente, la tassazione ordinaria non
sarebbe per contro ancora stata emessa.
-
In occasione
dell'udienza del 23 giugno 1999 l'Ufficio di tassazione precisava che gli
interessi passivi 1991/92 erano stati interamente dedotti nelle tassazioni 1993/94
degli alienanti.
L’Ufficio di tassazione
soggiungeva inoltre che una parte degli interessi, che doveva essere
considerata relativa non all’acquisto ma alla costruzione ed era quindi già
stata ammessa in deduzione nella decisione su reclamo, in base ad un calcolo
approssimativo.
Sentite le spiegazioni
dell' Ufficio di tassazione l'avv. __________
dichiarava, per quanto lo concerneva personalmente, di ritirare seduta stante
il ricorso, riservandosi un termine per comunicare l'eventuale ritiro del
ricorso anche da parte di __________ __________.
Con lettera del 12 luglio
1999 l'avv. __________ comunicava a questa Camera che anche __________ __________
recedeva dal ricorso.
- Il presente ricorso
viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria
civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che
consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un
Giudice unico le cause che non pongono questioni di principio e non sono di
rilevante importanza;
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è stralciato
dai ruoli.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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