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Numero d'incarto:
80.1998.69
Data decisione, Autorità:
15.06.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00069
Lugano
15 giugno 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 10 aprile 1998
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________ __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Il 23 settembre 1996 l'UT
notificava a __________ e __________ __________
la tassazione IC/IFD 1995-96, in cui esponeva a __________
__________, che lavora alle dipendenze
della __________ __________ in qualità di acquisitore, un reddito del lavoro di
fr. 58'000.- di media annua a fronte di quello dichiarato di fr. 38'925.-.
Con tempestivo reclamo del
18 ottobre 1996 __________ __________ contestava la rivalutazione del
proprio reddito del lavoro in ragione di fr. 18'936.- di media annua.
Contestava altresì le deduzioni dal reddito che l'UT gli aveva concesso, segnatamente
la deduzione per contributi di legge e quella per spese di viaggio e di doppia
economia domestica.
L'UT respingeva il reclamo
del contribuente con decisione del 23 marzo 1998.
Degli argomenti contenuti
nel reclamo e della motivazione della decisione verrà detto in seguito, per
quanto necessario.
- Il 10 aprile 1998 __________ __________
presentava un reclamo cautelativo, lamentando d'aver ricevuto la decisione su
reclamo per posta semplice soltanto il giorno stesso e facendo presente che il
reclamo debitamente motivato sarebbe seguito nel termine di trenta giorni.
Con scritto del 15 aprile
1998 questa Camera segnalava al ricorrente che la decisione su reclamo gli era
stata notificata per lettera raccomandata già il 23 marzo 1998 e che, non
essendo stata ritirata, gli è stata rispedita per lettera semplice. Rendeva
altresì attento il ricorrente alla giurisprudenza del Tribunale federale
relativo agli invii per lettera raccomandata non ritirati.
Con scritto del 30 aprile
1998 __________ __________ ribadisce la contestazione relativa alla
rivalutazione del reddito del lavoro operata dall'UT, definendola immotivata.
Contesta inoltre la deduzione per spese di viaggio e di trasferta.
- Ricevibilità
3.1.
Il contribuente può
impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’ autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto
tributario. Il ricorrente deve indicare, nell’ atto di ricorso, le conclusioni,
i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova; i documenti probatori
devono essere allegati o designati esattamente. Se il ricorso non soddisfa
questi requisiti, al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi,
con la comminatoria dell’ irricevibilità. Con il ricorso possono essere fatti
valere tutti i vizi della decisione impugnata e della procedura anteriore (cfr.
art. 227 cpv. 1-3 LT; art. 140 cpv. 1-3 LIFD).
Va inoltre rilevato che
per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del
documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener,
Schw. Zivilprozessrecht, p. 250 s.; CDT n. 144 del 15 maggio 1986
in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.).
Quando un invio raccomandato
non può essere consegnato, viene depositato nella buca lettere un avviso di
ritiro. L'invio si considera però notificato non al momento del deposito
dell'avviso nella bucalettere ma soltanto al momento in cui il destinatario lo
ritira all'ufficio postale. Se tuttavia il ritiro non avviene entro il termine
di custodia di sette giorni, l'invio è nondimeno considerato come notificato
l'ultimo giorno di giacenza (cfr. DTF 100 III 7; CDT n. 32 del 21
gennaio 1983 in re G.; CDT n. 358 del 6 ottobre 1986 in re S.M.).
3.2.
Nel caso in esame la
decisione su reclamo è stata notificata per lettera raccomandata il 23 marzo
1998. L'avviso di ritiro è quindi stato depositato nella bucalettere del
ricorrente il giorno successivo, 24 marzo e la raccomandata, non essendo stata
ritirata, è rimasta in giacenza presso l'Ufficio postale fino al 31 marzo. Da
questa data ha cominciato a decorrere il termine di ricorso di trenta giorni.
La motivazione del ricorso, pervenuta a questa Camera lunedì 4 maggio 1998, è
stata spedita per lettera raccomandata il 30 aprile 1998.
Il ricorso è pertanto
tempestivo.
- Nel merito
In occasione dell'udienza
del 3 giugno 1998, preso atto del fatto che le contestazioni di merito
sollevate dal ricorrente nel ricorso non hanno potuto essere esaminate dall'UT
in sede di evasione del reclamo, essendo andate deserte le convocazioni, si è
convenuto di retrocedere gli atti all'autorità fiscale per nuova decisione dopo
esame in contraddittorio delle contestazioni ricorsuali.
- Spese e tassa di
giustizia
5.1.
La tassa di giustizia e le
spese di procedura sono poste a carico della parte soccombente; se il ricorso è
ammesso parzialmente, le spese sono ripartite proporzionalmente (art. 231 cpv.
1 LT). Tuttavia le spese sono totalmente a carico del ricorrente vincente, se
già nella procedura di tassazione, ottemperando agli obblighi procedurali,
avesse potuto ottenere soddisfazione (art. 231 cpv. 2 LT).
5.2.
Nel caso in esame è
pacifico che la presente procedura è sostanzialmente stata occasionata dal
mancato seguito dato dal ricorrente alla convocazione dell'UT.
Le spese procedurali e la
tassa di giustizia gli vanno pertanto integralmente caricate.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto a'sensi
dei considerandi.
§ Di
conseguenza, gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di
tassazione per nuova decisione.
- Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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