Foreign real estate value for tax rate and allocation

80.1998.63Outro Tribunal24 de jul. de 1998Partially Granted

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Resumo

The taxpayer appealed two objection decisions concerning IC/IFD 1991/92 and 1993/94, challenging the valuation of foreign real estate used for tax rate and debt allocation. After a hearing, the court accepted a settlement approach: German real estate values were to be assessed by multiplying the German Einheitswerte by five, while Swiss real estate was to be valued using the cantonal official estimate multiplied by the federal revaluation coefficient for each tax period. The appeal was therefore upheld in this sense, the objection decision of 9 March 1998 was annulled, and the file was remitted to the local tax office for new calculations. No court fees or costs were charged.

Regest

Art. 144 LIFD; art. 231 LT 1994: where the appeal is resolved on the basis of revised tax computations, the challenged objection decision must be annulled and the file remitted to the tax office for issuance of new assessments. For determining foreign real estate in the tax-rate and allocation context, the court may adhere to established valuation methodology; for Swiss real estate, the official cadastral value is to be multiplied by the revaluation coefficient fixed by the federal tax administration at the beginning of each tax period. Cost allocation may be waived in light of the outcome and the settlement-like resolution.

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1998.63

Data decisione, Autorità: 24.07.1998, CDT

Incarto n. 80.98.00061 80.98.00062

Lugano 24 luglio 1998

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 4 aprile 1998

in materia di: IC/IFD 91/92 e 93/94

presentato da:

__________ __________, rappr. da: __________. __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  1. Il 10 novembre 1997 l'UT di Locarno notificava a __________ __________ la tassazione IC/IFD 1991-92 e il 24 novembre la tassazione IC/IFD 1993-94. Per la determinazione dell'aliquota applicabile e per la ripartizione dei debiti e relativi interessi tra la Germania e la Svizzera, l'UT di Locarno prendeva in considerazione una sostanza imponibile all'estero calcolata al 1° gennaio 1991 e al 1° gennaio 1993 rivalutando i valori unitari immobiliari tedeschi di cinque volte.

I reclami presentati dal contribuente contro le due suddette notifiche di tassazione venivano respinti con due distinte decisioni su reclamo del 9 marzo 1998.

  1. Con il presente, tempestivo ricorso i ricorrenti contestano la valutazione della sostanza immobiliare imponibile all'estero.

Dei motivi ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.

  1. All'udienza del 14 maggio, dopo aver sentito le parti e esaminato le argomentazioni ricorsuali, il giudice ha proposto di confermare, per la determinazione del valore della sostanza immobiliare tedesca, quanto già stabilito dalla CDT con sentenza n. __________ 3 settembre 1993 e, meglio di moltiplicare i valori unitari tedeschi (Einheitswerte) per cinque. Per quanto concerne invece la determinazione della sostanza immobiliare svizzera, il giudice ha proposto di moltiplicare il valore ufficiale di stima cantonale per il coefficiente di rivalutazione stabilito dall' Amministrazione federale delle contribuzioni all'inizio di ogni periodo fiscale.

Dopo aver preso visione dei nuovi conteggi d'imposta allestiti dall'UT conformemente alla suddetta proposta, il ricorrente, per il tramite del suo patrocinatore, ha aderito a sua volta alla proposta di transazione formulata dal giudice.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto a' sensi dei considerandi.

§ Di conseguenza, annullata la decisione su reclamo del 9 marzo 1998, gli atti del procedimento vengono retrocessi all'UT per l'intimazione dei nuovi conteggi.

  1. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

  2. Intimazione alle parti.

  3. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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