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che __________ __________,
domiciliato a Interlaken, è limitatamente imponibile nel Canton Ticino, quale
proprietario di sostanza immobiliare a __________;
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che, con reclamo del 4
dicembre 1997, redatto in lingua tedesca, il contribuente impugnava la
tassazione IC 1995/96, notificatagli il 17 novembre 1997, argomentando che la
sostanza imponibile avrebbe dovuto essere ridotta da fr. 795’060.– a fr. 0.–;
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che, in data 12 dicembre
1997, l'Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna indirizzava al reclamante una
lettera, nella quale gli attribuiva un termine fino al 31 dicembre 1997 per
tradurre il gravame in lingua italiana e lo avvertiva che, in caso di inadempienza,
il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile;
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che, non essendole
pervenuta la traduzione richiesta, l’autorità fiscale dichiarava irricevibile
il reclamo, con decisione del 9 marzo 1998;
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che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________
__________ chiede nuovamente di azzerare
il patrimonio imponibile nel Canton Ticino, adducendo di aver dimenticato di
chiedere in deduzione i debiti esistenti, e dichiara di non aver saputo che la
lingua tedesca non è accettata nel Canton Ticino;
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che la Camera di diritto
tributario, in caso di ricorso contro una decisione dell'Ufficio di tassazione,
che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, deve esaminare
preliminarmente se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,
nel qual caso gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la
decisione di merito, oppure se la decisione di irricevibilità deve essere
confermata;
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che, secondo dottrina e
giurisprudenza, la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la
propria lingua madre, rientra fra le libertà non scritte della Costituzione federale:
nella misura in cui la lingua madre è pure una delle lingue nazionali, il suo
uso è tutelato anche dall' art. 116 cpv. 1 CF, che riconosce quattro lingue nazionali;
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che, tuttavia, il
riconoscimento delle lingue nazionali all'art. 116 cpv. 1 CF pone alla libertà
linguistica anche dei limiti, poiché la stessa norma costituzionale garantisce
altresì il principio di territorialità, per il quale tutte le lingue
nazionali hanno pari diritti: sulla base di tale norma, i cantoni hanno il
potere di prendere misure per mantenere i confini delle zone linguistiche
nonché la loro omogeneità, anche se in tal modo ne deriva una limitazione della
libertà del singolo di adoperare la propria lingua;
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che, secondo il Tribunale
federale, il principio della territorialità, secondo cui i confini esistenti
delle zone e delle isole linguistiche non devono poter essere modificati, è
compatibile anche con l’art. 8 (che tutela la vita privata e familiare) e con l’art.
14 (che vieta fra l' altro una discriminazione fondata sulla lingua) della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) (DTF 106 Ia 303; Haefliger,
Die EMRK und die Schweiz, p. 207; cfr. pure Rep. 1987 p. 149 e RDAT
II-1993 p. 215 s.);
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che, pertanto,
l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è
considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile, tanto è vero che, per
costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un
ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF
102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo
1990 in re V.M.; CDT n. ..__________
del 31 maggio 1995 in re R.K.);
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che, di fronte al reclamo
del contribuente, redatto in lingua tedesca, l’Ufficio di tassazione, per non
incorrere in un eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v.
anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications
dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234), ha provveduto, con scritto
del 12 dicembre 1997 a segnalare il vizio al reclamante e ad attribuirgli
contestualmente un termine di oltre quindici giorni per la traduzione;
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che, non essendo pervenuta
alcuna traduzione del gravame, l'autorità fiscale lo ha pertanto correttamente
dichiarato irricevibile;
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che, stando così le cose,
la Camera di diritto tributario non può che constatare la sopravvenuta res
judicata della decisione del 17 novembre 1997, contro la quale è stato
interposto un reclamo formalmente inammissibile;
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che non possono ovviamente
indurre ad una diversa soluzione le argomentazioni del ricorrente, secondo cui
egli avrebbe ritenuto di poter reclamare in lingua tedesca, proprio perché
l’autorità di tassazione lo aveva avvertito dell’esistenza del vizio formale.
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.