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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1998.49
Data decisione, Autorità:
07.05.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00049
Lugano
7 maggio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
Il
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 22 marzo 1998
in
materia di: multa disciplinare
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che, con decisione del 12
febbraio 1998, l'Ufficio di tassazione di Locarno infliggeva a __________ __________
una multa disciplinare di fr. 75.–, per non avere inoltrato la dichiarazione
fiscale 1997/98;
-
che un reclamo contro la
suddetta sanzione veniva respinto dall’autorità fiscale con decisione del 27
febbraio 1998;
-
che, con scritto del 22
marzo 1998, redatto in lingua tedesca, il contribuente dichiara di interporre
ricorso alla Camera di diritto tributario contro la decisione su reclamo;
-
che l’osservanza della
lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una
esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i
settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana
non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep.
1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
-
che, tuttavia, l'autorità
ticinese che riceva un ricorso redatto in lingua diversa da quella ufficiale
del Cantone non può limitarsi a pronunciare l'irricevibilità dello stesso, ma
deve segnalare prima tale vizio al ricorrente, attribuendogli contestualmente
un termine per la traduzione, per non incorrere in un eccesso di formalismo (DTF
106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans
le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p.
234);
-
che, pertanto, la Camera
di diritto tributario ha inviato al contribuente, in data 25 marzo 1998, una
lettera nella quale lo avvertiva del difetto del suo ricorso e attribuiva un
termine di quindici giorni per sanarlo, con comminatoria di irricevibilità in
caso di mancata traduzione;
-
che, il ricorrente non ha
dato seguito a tale ingiunzione;
-
che, sulla base di quanto
precede, questa Camera non può fare altro che constatare l’inammissibilità del
ricorso, per il difetto formale indicato;
-
che la tassa di giustizia
e le spese processuali devono essere poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è irricevibile.
-
La tassa di giustizia e le
spese di cancelleria, per complessivi fr. 80.–, sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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