Tax assessment annulled for missing inadmissibility warning

80.1998.36Outro Tribunal7 de mai. de 1998Granted

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Resumo

The Canton of Ticino tax chamber heard a taxpayer's appeal against ex officio IC and IFD 1996 assessments confirmed on objection. The taxpayer, later represented by counsel, produced accounting documents and sought remittal, which was also supported by the tax authority and the legal service. The court held that both the assessment notice and the subsequent reminder lacked the explicit and unequivocal warning of inadmissibility required by the relevant tax statutes, in light of Federal Supreme Court case law. It therefore upheld the appeal, annulled the objection decision in order, remitted the file to the tax office for a new decision, and ordered no court costs.

Regest

Art. 132 cpv. 3 LIFD; art. 206 cpv. 2 LT: the notice fixing an ex officio assessment must contain an explicit and unequivocal warning of inadmissibility for later submissions. If this warning is missing in the assessment notice and in the subsequent invitation to produce documents, the sanction of inadmissibility cannot be applied. In such a case, the objection decision is annulled in order and the file remitted for a new assessment after examination of the documentation (consid. 2). The earlier cantonal practice is displaced by the later Federal Supreme Court case law (DTF 123 II 552).

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1998.36

Data decisione, Autorità: 07.05.1998, CDT

Incarto n. 80.98.00036

Lugano 7 maggio 1998

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

Il segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 6 marzo 1998

in materia di: IC e IFD 1996

presentato da:

__________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche notificava il 20 novembre 1997 alla __________ __________ e per essa alla __________ __________ __________ le tassazioni IC e IFD per il 1996, emesse d'ufficio per mancata presentazione della dichiarazione;

  • che la notifica di tassazione veniva confermata con decisione su reclamo del 5 febbraio 1998, poiché la contribuente non aveva dato seguito alla raccomandata dell'UTPG del 5 dicembre 1997, con cui veniva invitata a produrre la necessaria documentazione;

  • che con il presente, tempestivo ricorso la contribuente, ora assistita dalla __________ __________ __________, chiede la riforma della tassazione in base alla documentazione contabile allegata al ricorso;

  • che con scritto del 1° aprile 1998 la rappresentante della contribuente, con il consenso dell'UTPG, chiede la retrocessione degli atti per esame della documentazione contabile presentata;

  • che parimenti il Servizio giuridico della Divisione cantonale delle contribuzioni, con scritto del 6 aprile 1998, postula la restituzione degli atti all'UTPG per un definitivo accertamento dell'imponibilità;

  • che nulla osta, nel caso in esame, ad annullare in ordine la decisione impugnata ed a retrocedere gli atti all'UTPG per nuova decisione, dopo esame della documentazione presentata con il ricorso;

  • che, in effetti, la proposta dell'autorità fiscale merita di essere accolta, alla luce della recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 123 II 552), poiché sia nella notifica della tassazione d'ufficio sia nel successivo scritto del 5 dicembre 1997 fa difetto l'esplicita e inequivocabile menzione della comminatoria d'irricevibilità prevista dagli articoli 132 cpv. 3 LIFD e 206 cpv. 2 LT;

  • che va comunque dato atto all'autorità fiscale di essersi attenuta alla giurisprudenza di questa Camera (cfr. CDT n. 80.96.162 del 12 dicembre 1996 in re R. SA), che non ha tuttavia trovato conferma da parte del Tribunale federale (cfr. DTF 123 II 552), ed è quindi stata modificata;

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto a' sensi dei considerandi.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 5 febbraio 1998 è annullata in ordine e gli atti sono retrocessi all'UTPG per nuova decisione.

  1. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

  2. Intimazione alle parti.

  3. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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