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Numero d'incarto:
80.1998.310
Data decisione, Autorità:
27.01.1999, CDT
Incarto n.
80.98.00310
Lugano
27 gennaio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 16 dicembre 1998
in
materia di: revisione IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Il 22 settembre 1997
l’UT di __________ -__________ notificava a __________ __________ una
tassazione d’ufficio in cui le esponeva un reddito del lavoro di fr. 56'508.-
di media annua e un reddito della sostanza di fr. 221.-. La tassazione veniva
emessa d’ufficio, poiché la contribuente, malgrado un richiamo, una successiva
diffida per lettera raccomandata e una multa disciplinare inflittale il 14
agosto 1997, non aveva presentato la dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98. La
decisione cresceva incontestata in giudicato.
-
Il 31 dicembre 1997
__________ __________ inviava all’UT la dichiarazione fiscale 1997-98,
corredata dei necessari documenti e il 2 marzo successivo si rivolgeva
nuovamente all’autorità fiscale chiedendo tra l’altro che tenesse conto dei
dati da lei presentati, segnatamente di un salario di ca. fr. 7'000.- inferiore
a quello espostole.
L’ 11 marzo 1998 l’UT
faceva notare alla contribuente che la notifica di tassazione del 22 settembre
1997 non era stata contestata nel termine di trenta giorni.
Il 20 maggio 1998
__________ __________ chiedeva formalmente all’UT la revisione della notifica
di tassazione del 22 settembre 1997. L’ 8 ottobre 1998 l’UT respingeva la
domanda di revisione per carenza dei presupposti di legge.
Il reclamo presentato
dalla contribuente il 26 ottobre successivo veniva respinto dall’UT con
decisione del 17 novembre 1998, in cui veniva ribadita l’assenza, nel caso
concreto, dei presupposti legittimanti la revisione.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ chiede l’annullamento della suddetta
decisione e conseguentemente l’accoglimento della propria domanda di revisione.
Dei motivi ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.
-
Conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni
di principio e non è di rilevante importanza.
-
5.1.
Sia in materia di imposta
federale diretta sia in materia di imposta cantonale, sono tre i motivi di
revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta
in giudicato:
a) la scoperta di fatti
rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la
mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra
violazione di princìpi essenziali della procedura;
c) il
fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla
sentenza.
(art. 232 cpv. 1 LT 1994,
art. 147 cpv. 1 LIFD);
5.2.
Entrambe le legislazioni
in esame escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza
che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già
nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232
cpv. 2 LT 1994, art. 147 cpv. 2 LIFD): l’istituto della revisione non è dato,
cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di
reclamo o di ricorso (cfr. in particolare Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436;
inoltre: DTF 111 Ib 210 consid. 1, 105 Ib 252, 103 Ib 90; ASA 49
pag. 209 consid. 2b e relativi riferimenti; DTF 111 Ib 210 consid. 1,
105 Ib 252 e riferimenti). Una diversa soluzione contrasterebbe con i più elementari
principi della sicurezza giuridica.
5.3.
La revisione è dunque
esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per
trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far
valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi
di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire
subito l'errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione
notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und
Entscheide, in ASA 61 pp. 450-451; CDT n.
..__________ del 23 luglio 1997 in re G. F.).
- Nel caso concreto la
ricorrente non fa valere alcun fatto nuovo o nuovo mezzo di prova che non
avesse già potuto essere presentato nel quadro della procedura ordinaria di
tassazione facendo usodella diligenza del caso.
Il fatto stesso di aver
costretto l’UT a emettere d’ufficio la tassazione esclude l’esistenza di un
motivo di revisione, poiché la ricorrente poteva senz’ altro produrre in tempo
utile e, meglio, nella procedura ordinaria, il certificato di salario e gli
altri documenti, che ha inviato all’UT soltanto il 31 dicembre 1997.
Il ricorso deve quindi
essere respinto.
La revisione costituisce
invero, come si è visto, un rimedio giuridico straordinario che non è dato per
riparare a negligenze del contribuente nel corso della procedura di tassazione
e che, in linea di principio, deve essere escluso per definizione nei casi di
tassazione d'ufficio.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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