-
che __________ __________,
domiciliato a __________, a seguito dello scioglimento della società semplice
con __________ __________, ha ceduto il 19 gennaio 1998 la sua quota di
proprietà comune sulla part. n. __________ RFD di __________ a quest'ultimo
contro assunzione dei debiti ipotecari gravanti l'immobile;
-
che, con decisione dell'8
luglio 1998, l'Ufficio di tassazione di __________ infliggeva a __________
__________ una multa disciplinare di fr. 100.-, poiché, nonostante un richiamo
per lettera semplice e una diffida per lettera raccomandata del 9 giugno 1998,
non aveva presentato la dichiarazione per l'imposta sugli utili immobiliari;
-
che il 23 luglio 1998
__________ __________ contestava l'ingiunzione di pagamento per complessivi fr.
160.-, rilevando che il trasferimento di proprietà relativo allo scioglimento
della società semplice con __________ __________ non aveva dato luogo ad alcun
utile imponibile;
-
che il 22 settembre 1998
l'Ufficio esazione e condoni esigeva il pagamento della multa di fr. 100.-,
come pure della tassa di fr. 30.- relativa alla diffida del 9 giugno 1998 e
un'ulteriore tassa di fr. 30.- relativa a quest'ultima ingiunzione di
pagamento;
-
che con decisione del 30
ottobre 1998 l' Ufficio di tassazione respingeva nel merito il reclamo;
-
che __________ __________
impugnava la suddetta decisione con lettera del 18 novembre 1998 in lingua
tedesca;
-
che, con scritto del 19
novembre 1998, la Camera di diritto tributario gli attribuiva un termine di
quindici giorni per riproporre il ricorso in lingua italiana o per presentarne
la traduzione, avvertendolo che, in caso di inosservanza dell’invito, il
ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
-
che, conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che l'osservanza della
lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza
essenziale e irrinunciabile, sicché, per costante giurisprudenza, in tutti i
settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana
non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep.
1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
-
che, tuttavia, l'autorità
ticinese che riceva un ricorso redatto in lingua diversa da quella ufficiale
del Cantone non può limitarsi a pronunciare l'irricevibilità dello stesso, ma
deve segnalare prima tale vizio al ricorrente, attribuendogli contestualmente
un termine per la traduzione, per non incorrere in un eccesso di formalismo (DTF
106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans
le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p.
234);
-
che, pertanto, la Camera
di diritto tributario ha inviato al contribuente, in data 19 novembre, una
lettera nella quale lo avvertiva del difetto del suo ricorso e attribuiva un
termine di quindici giorni per sanarlo, con comminatoria di irricevibilità in
caso di mancata traduzione;
-
che, il ricorrente non ha
dato seguito a tale ingiunzione;
-
che, sulla base di quanto
precede, questa Camera non può fare altro che constatare l’inammissibilità del
ricorso, per il difetto formale indicato;
-
che, in via abbondanziale,
la decisione dell' Ufficio di tassazione appare fondata anche nel merito,
poiché il ricorrente, malgrado i ripetuti inviti dell'autorità fiscale, non ha
dato seguito all'obbligo di presentare nella sua qualità di alienante la
dichiarazione d'imposta sugli utili immobiliari, quand'anche l'alienazione non
avesse dato luogo ad alcun utile imponibile;
-
che dall'atto pubblico di
scioglimento della proprietà semplice del 19 gennaio 1998 non si evince se il
notaio __________ gli abbia consegnato il formulario per la dichiarazione
d'imposta, come prescritto dall'art. 215 cpv. 4 LT;
-
che quand'anche ciò non
fosse avvenuto, la negligenza del ricorrente non troverebbe più alcuna
giustificazione dopo il primo richiamo ricevuto dall'autorità fiscale e ancor
meno dopo la diffida per lettera raccomandata;
-
che in ogni caso anche
un'eventuale inadempienza del notaio in quanto mandatato dall'alienante di
sbrigare le pratiche fiscali legate al trasferimento di proprietà è ininfluente
ai fini del presente giudizio, poiché investe unicamente i rapporti di diritto
civile tra le parti al mandato;
-
che la tassa di giustizia
e le spese processuali devono essere poste a carico del ricorrente.
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.