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Numero d'incarto:
80.1998.255
Data decisione, Autorità:
15.03.1999, CDT
Incarto n.
80.98.00255
Lugano
15 marzo 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 16 ottobre 1998
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che, notificando a
__________ __________ la tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 16 aprile
1998, l'Ufficio di tassazione di __________ aggiungeva al reddito del lavoro di
fr. 48’936 in media annua un reddito d’altra fonte di fr. 80’000, giustificato
dalla sproporzione fra le entrate dichiarate e le spese sostenute nel periodo
di computo;
-
che, in seguito a reclamo
del contribuente, con decisione del 14 settembre 1998 il reddito d’altra fonte
veniva ridotto a fr. 50’000 in media annua;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula lo
stralcio del reddito d’altra fonte, adducendo in particolare che nel periodo di
computo egli ha incrementato i debiti privati e contestando il valore di fr.
80’000 attribuito ad un quadro da lui apportato per sottoscrivere il capitale
di una società;
-
che, alla luce della nuova
documentazione bancaria prodotta dal ricorrente, in relazione ad un conto
corrente precedentemente ignoto all’autorità fiscale, il presidente della
Camera di diritto tributario ha incaricato l’ispettorato fiscale della
Divisione delle contribuzioni di verificare nuovamente il calcolo del dispendio
in contraddittorio con il contribuente;
-
che, in data 4 marzo 1999,
l’ispettore fiscale ha trasmesso alla Camera di diritto tributario un verbale,
nel quale, preso atto in particolar modo dell’avvenuta verifica dell’effettivo
valore del quadro utilizzato quale apporto per la costituzione della Edizioni
__________ __________ (fr. 10’000 e non fr. 80’000, come ritenuto dall’autorità
fiscale, al momento della tassazione), le parti hanno convenuto di ridurre il
reddito d’altra fonte in fr. 25’000 in media annua;
-
che, conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, alla luce
dell’accertamento relativo al valore del quadro apportato alla costituenda
Edizioni __________ __________ e considerata altresì l’irrilevanza della
documentazione bancaria relativa al conto corrente intestato al contribuente,
per il fatto che essa si riferisce ad un momento successivo al periodo di computo,
appare senz’altro giustificata una riduzione del reddito d’altra fonte da fr.
50’000 a fr. 25’000, come concordato fra le parti;
-
che il ricorso può
pertanto essere parzialmente accolto, conformemente alla proposta delle parti;
-
che la tassa di giustizia
e le spese processuali sono ripartite fra le parti, come previsto dalla legge
(art. 231 cpv. 1 LT).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 14 settembre 1998 è riformata nel
senso che il reddito d’altra fonte è ridotto da fr. 50’000 a fr. 25’000.
- Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 190.–).
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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