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80.1998.250 ΓÇó Late tax objection and refusal of term restoration
80.1998.250Outro Tribunal16 de out. de 1998Dismissed
The cantonal tax court dismissed the taxpayer’s appeal against the rejection of his late objection to the assessment of the annual lump-sum tax on a second-pillar capital payment. It held that no statutory grounds for restoration of the deadline were invoked or proven. The court also observed that the assessment was lawful and that financial hardship, even if relevant, must be pursued through a separate remission request before the competent cantonal authority. Court costs of CHF 180 were charged to the appellant.
Art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD; restitution of a missed objection deadline and delimitation from remission of tax debts. Term restoration is exceptional and presupposes a statutory impediment such as military service, illness, absence from the country or other relevant reasons beyond the taxpayer’s control; it is available only if, despite due diligence, the omitted act could not be performed in time and the request is filed within 30 days after the impediment ceases (consid. 2). A mere invocation of financial hardship does not justify restoration, but may only found a separate remission application before the competent authority. A late objection is therefore rightly declared inadmissible or rejected, and the assessment remains in force if otherwise lawful (consid. 3-4).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.250
Data decisione, Autorità: 16.10.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00250
Lugano 16 ottobre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 12 ottobre 1998
in materia di: imposta annua intera sulle prestazioni in capitale e provenienti dalla previdenza (art. 38 LIFD) IC 95 e IFD 95
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che nel novembre del 1995 __________ __________ riceveva dalla __________ __________ __________ una prestazione in capitale del II° Pilastro di fr. 48616,90;
che il 12 maggio 1998 l'Ufficio di tassazione di __________ -__________ notificava al contribuente l'imposta annua intera sulle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza sia per l'imposta cantonale sia per l'imposta federale diretta;
che il reclamo presentato il 3 luglio 1998 da __________ __________ veniva respinto dall'UT in quanto tardivo con decisone del 1° ottobre 1998;
che con il presente, tempestivo ricorso __________ motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD). La restituzione del termine deve essere fatta valere entro trenta giorni dal momento in cui l'impedimento è cessato (art. 133 cpv. 3 ultima frase LIFD);
che il reclamo presentato dal contribuente a due mesi dall'intimazione delle notifiche di tassazione è manifestamente tardivo, per cui l'UT a giusta ragione ha dichiarato irricevibile il reclamo;
che la restituzione del termine è data solo quando esso è scaduto infruttuoso per uno dei motivi enumerati dagli art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD, senza che il contribuente avesse la possibilità, facendo uso della necessaria diligenza, di presentare l’atto omesso in tempo utile e sempre che ne abbia fatto domanda entro trenta giorni dal momento in cui l'impedimento è cessato (art. 133 cpv. 3 ultima frase LIFD);
che nel caso in esame il ricorrente non invoca né fa valere nessuno dei motivi previsti dalla legge per la restituzione del termini;
che abbondanzialmente, come rilevato già dall'UT nella decisione su reclamo, le notifiche di tassazione contestate sono conformi alla legge, segnatamente agli articoli 38 e 204 lett. b LIFD e all'art. 306 LT;
che il ricorrente si limita in sostanza nel suo ricorso a far valere la sua precaria situazione finanziaria, che ha già indotto l'Ufficio cantonale di esazione a decretare il condono del pagamento dell'imposta cantonale e comunale 1994;
che, anche nel caso del pagamento dell'imposta annua intera sulle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza, l'art. 246 cpv. 1 LT consente al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso, di chiedere il condono integrale o parziale degli importi dovuti;
che, secondo l'art. 246 cpv. 2 LT, la domanda di condono, motivata per iscritto e corredata dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata all'autorità competente, vale a dire alla Divisione delle contribuzioni, che decide, sentito il parere del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente;
che il giudice non può esimersi dall'accollare spese e tassa di giustizia al ricorrente soccombente, a maggior ragione se si considera che il presente ricorso è stato introdotto con leggerezza più che manifesta e deve essere considerato temerario;
che ciò nonostante l'importo degli oneri del giudizio viene contenuto entro il minimo legale;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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