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Numero d'incarto:
80.1998.218
Data decisione, Autorità:
29.09.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00218
Lugano
29 settembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 4 settembre 1998
in
materia di: IC 95/96
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che nella notifica di
tassazione IC 1995-96 l' Ufficio di tassazione di Locarno esponeva a __________
e __________ __________ ai fini dell'imposta sulla sostanza un importo di fr.
56'012.- comprensivo di un importo fr. 26'766.- "per titoli e altri collocamenti
di capitali" e un importo di fr. 698'800.- per "partecipazioni a comunioni
ereditarie e altre indivisioni", entrambi derivanti dalla partecipazione
di __________ __________ alla comunione ereditaria __________ (cfr. notifica di
tassazione IC 1995-96, del 30 marzo 1998 e relativo protocollo in calce alla dichiarazione
d'imposta);
-
che con tempestivo reclamo
del 28 aprile 1998 i contribuenti contestavano tra l'altro la voce
"titoli-crediti-numerario", rilevando di avere un capitale di soli
fr. 29'246.- e non di fr. 56'012.- come indicato dall'UT. Contestavano inoltre
la voce "partecipazione a comunioni ereditarie e indivisioni",
asserendo che la sostanza attiva della comunione ereditaria __________ è di
soli fr. 370'124.-;
-
che con decisione su
reclamo del 10 agosto 1998 l'UT riduceva l'importo di fr. 26'766.- "per
titoli e altri collocamenti di capitali" a fr. 14'825.- e quello di fr.
698'800.- per "partecipazioni a comunioni ereditarie e altre
indivisioni" a fr. 389'987.-;
-
che con il presente,
tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono lo stralcio dell'importo di
fr. 14'825.- in quanto già compreso in quello di fr. 370'124.- e che quindi
quest'ultimo importo venga ridotto a fr. 355'530.-;
-
che, secondo l'art. 41
cpv. 1 LT, sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari;
-
che la sostanza è, di
regola, valutata al suo valore venale (art. 41 cpv. 2 LT);
-
che gli immobili sono
invece imposti per il loro valore di stima ufficiale (art. 42 cpv. 1 LT);
-
che la sostanza imponibile
è calcolata sulla consistenza patrimoniale all'inizio del periodo fiscale (art.
54 LT);
-
che l'autorità fiscale
deve tener conto dell'esito di eventuali reclami o ricorsi contro in materia di
stime (CDT n. 162 del 22 agosto 1994 in re C.R., con riferimenti a dottrina
e giurisprudenza);
-
che con sentenza del 21
ottobre 1997 il Tribunale delle espropriazioni del Sopraceneri ha attribuito
all'immobile di proprietà della comunione ereditaria __________ un valore di
stima ufficiale di fr. 1'559'944.- con effetto dal 1° gennaio 1995 invece del
valore di fr. 2'096'400.- attribuitogli dall'Ufficio cantonale di stima;
-
che quindi l'UT ha
correttamente determinato gli attivi immobiliari della comunione
ereditaria __________ in fr. 389'987.-
-
che agli attivi
immobiliari della comunione ereditaria vanno aggiunti gli attivi mobiliari
della stessa e, meglio, un quarto dell'importo dichiarato del libretto di
risparmio della Banca __________ __________ pari a fr. 59'298.- e, meglio, fr.
14'825.- arrotondati;
-
che il calcolo dei ricorrenti
poggia sulle vecchie stime immobiliari, anteriori a quelle entrate in vigore
nel Comune di __________ dal 1° gennaio 1995 per effetto della revisione
generale;
-
che comunque l' Ufficio di
tassazione nella decisione su reclamo non si è attenuto alla stima ufficiale
stabilita dall' Ufficio cantonale di stima, ma a quella inferiore stabilita su
ricorso dal Tribunale cantonale delle espropriazioni, sempre con effetto dal 1°
gennaio 1995.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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