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Numero d'incarto:
80.1998.216
Data decisione, Autorità:
29.09.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00216
Lugano
29 settembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi,
statuendo
sul ricorso del 4 settembre 1998
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il
23 marzo 1998 l' Ufficio di tassazione di Locarno notificava a __________
__________ la tassazione IC/IFD 1995-96, determinando il reddito imponibile, al
netto delle deduzioni, in fr. 134'197.-.
Il
22 aprile 1998 il contribuente presentava un succinto reclamo in lingua
tedesca, in cui faceva tra l'altro notare di aver iniziato un'attività
indipendente dal 1° aprile 1996.
Ricevuto
il reclamo, l' Ufficio di tassazione con raccomandata del 30 aprile 1998 gli
impartiva un termine fino al 10 maggio per presentare la traduzione del reclamo
in lingua italiana, con l'avvertenza che altrimenti il reclamo sarebbe stato
dichiarato irricevibile.
__________ non ha presentato la traduzione richiesta; pertanto l' Ufficio di
tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo con decisione del 10 agosto
1998.
-
Con tempestivo
ricorso del 4 settembre 1998 il contribuente presentava a questa Camera la
traduzione del reclamo del 22 aprile 1998.
-
Conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un __________ unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
4 4.1
La
Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa
deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione
dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata.
Se
l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito. In caso
contrario la Camera confermerà la decisione d'irricevibilità.
4.2
Nella
fattispecie, come già rilevato, l'autorità di tassazione non è entrata nel
merito del reclamo del contribuente, argomentando che egli non ha dato seguito
all'invito a voler tradurre il gravame in lingua italiana.
4.3
Secondo
dottrina e giurisprudenza la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare
la propria lingua madre, rientra fra le libertà non scritte della Costituzione
federale. Nella misura in cui la lingua madre è pure una delle lingue
nazionali, il suo uso è tutelato anche dall' art. 116 cpv. 1 CF, che riconosce
quattro lingue nazionali.
Il
riconoscimento delle lingue nazionali all' art. 116 cpv. 1 CF pone alla libertà
linguistica anche dei limiti, poiché la stessa norma costituzionale garantisce
altresì il principio di territorialità, per il quale tutte le lingue
nazionali hanno pari diritti. Sulla base di tale norma, i cantoni hanno il
potere di prendere misure per mantenere i confini delle zone linguistiche
nonché la loro omogeneità, anche se in tal modo ne deriva una limitazione della
libertà del singolo di adoperare la propria lingua. Simili misure devono però
rispettare la proporzionalità.
Pertanto,
l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata
una esigenza essenziale e irrinunciabile. Per costante giurisprudenza, in tutti
i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua
italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83
III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo
1990 in re V.M.).
4.4
Deve
pure essere respinta la generica censura del ricorrente, secondo cui la norma
circa l'irricevibilità del reclamo non tradotto in lingua italiana sarebbe in
contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).
Secondo
il Tribunale federale, infatti, il principio della territorialità, secondo cui
i confini esistenti delle zone e delle isole linguistiche non devono poter
essere modificati, è compatibile con l' art. 8 (che tutela la vita privata e
familiare) e con l'art. 14 (che vieta fra l' altro una discriminazione fondata
sulla lingua) (DTF 106 Ia 303; Häfliger, Die EMRK und
die Schweiz, p. 207; cfr. pure Rep. 1987 p. 149 e RDAT
II-1993 p. 215 s.).
4.5
Quanto
ai rapporti fra l' amministrato e l'amministrazione federale, dall'art. 116
cpv. 2 CF discende che gli amministrati possono rivolgersi ai servizi
amministrativi della Confederazione in una delle tre lingue ufficiali ed hanno
il diritto di ricevere una risposta nella stessa lingua. La regola del trilinguismo
si applica a tutti i servizi dell' amministrazione e vale altresì per gli
organismi di diritto pubblico o privato che agiscono in nome proprio ma per
conto della Confederazione, nell' adempimento di un compito di quest' ultima
(p. es. per la Cassa nazionale svizzera di assicurazione per il caso di
infortunio). Le amministrazioni cantonali sottostanno invece al principio della
territorialità delle lingue (DTF 108 V 208).
Peraltro,
la regola del trilinguismo si applica in verità solo nei rapporti con l' amministrazione
centrale, mentre è notevolmente temperato dal principio di territorialità nei
rapporti con l' amministrazione decentrata (Malinverni, Commentaire
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, n. 9 ad art. 116).
Ne
consegue che la decisione dell'autorità di tassazione non è censurabile neppure
nella misura in cui si è pronunciata quale autorità di tassazione in materia di
imposta federale diretta.
4.6
Si
sottolinea, infine, che la decisione dell' Ufficio di tassazione sarebbe
senz'altro censurabile, se l'autorità stessa si fosse limitata a pronunciare l'irricevibilità
del reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, senza
segnalare prima tale vizio alla reclamante ed attribuendole contestualmente un
termine per la traduzione; in tal caso, infatti, la decisione sarebbe stata
viziata da eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v.
anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques
applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234).
L'
Ufficio di tassazione ha invece inviato al contribuente, in data 30 aprile 1998,
una lettera nella quale lo avvertiva del difetto del suo reclamo e gli
attribuiva un termine fino al 10 maggio 1998 per sanarlo, con comminatoria di irricevibilità
in caso di mancata traduzione.
4.7.
In
simili condizioni questo giudice non può far altro che confermare,
conformemente alla costante giurisprudenza di questa Camera (per le molte CDT
..__________ del 31 maggio 1995 in re R.K.), la decisione
con cui l'UT di Locarno ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente.
-
A
titolo puramente abbondanziale si rileva che la notifica di tassazione dell'UT
appare sostanzialmente corretta e persino generosa, nella misura in cui ha
concesso ai contribuenti, che entrambi lavorano a __________ e sono domiciliati
a __________, la deduzione delle spese di trasferta con il mezzo pubblico,
quantificandone l'importo in fr. 6'600.- pari al costo di due distinti (!)
abbonamenti generali delle FFS. Ha inoltre concesso loro la deduzione per le
spese supplementari dell'appartamento (fr. 19'080.- come indicato nella
dichiarazione d'imposta), cui ha aggiunto fr. 2'400.- per ciascuno dei coniugi
a titolo di spese di doppia economia domestica per il pranzo di mezzogiorno,
per un totale arrotondato di fr. 24'000.-, ritenuto che disponendo di un
appartamento i contribuenti possono sicuramente consumare la cena a casa. A
tale importo è poi stata aggiunta anche la deduzione forfetaria per le
"altre" spese professionali, cioè per spese legate all'esercizio
delle professione che non sono né di trasferta né di doppia economia domestica.
-
Il
ricorrente fa comunque presente, nel suo reclamo, di aver iniziato dal 1°
aprile 1996 un'attività indipendente, il cui reddito sarebbe stato determinato
dal Canton __________.
Così
stando le cose, questo giudice retrocede gli atti del procedimento all'UT
perché esamini se sono dati gli estremi della tassazione intermedia.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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