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Numero d'incarto:
80.1998.212
Data decisione, Autorità:
29.09.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00212
Lugano
29 settembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Andrea
Pedroli, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 31 agosto 1998
in
materia di: IC 97/98
presentato
da:
, __________ __________
(),
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che __________ __________,
nato nel 1938, non esercita alcuna attività lucrativa e non ha dichiarato alcun
reddito ai fini delle imposte federale e cantonale 1997/98;
-
che, con decisione dell’11
maggio 1998, l'Ufficio di tassazione di Locarno gli notificava la tassazione IC
1997/98, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 12’000.– in media
annua e l’imposta cantonale in fr. 152.– all’anno;
-
che il contribuente
impugnava la suddetta decisione con reclamo del 5 giugno 1998, contestando
l’imposizione di un reddito d’altra fonte;
-
che l’autorità fiscale accoglieva
parzialmente il gravame con decisione del 10 agosto 1998, nella quale riduceva
l’imponibile a fr. 11’000.– e l’imposta a fr. 92.– e spiegava che l’assistenza
materiale prestata dai familiari si traduce in reddito imponibile in virtù
degli articoli 15 cpv. 1 e 2 LT;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta la
commisurazione del reddito d’altra fonte intrapresa dall'Ufficio di tassazione
e chiede che lo stesso sia ridotto a fr. 5’695.–;
-
che, conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che sottostà all’imposta
sul reddito la totalità dei proventi periodici e unici e sono pure considerati
reddito i proventi in natura di qualsiasi specie, segnatamente il vitto e
l’alloggio, come anche i prodotti e le merci prelevati dal contribuente nella
propria azienda e destinati al consumo personale, i quali sono valutati al
valore di mercato (art. 15 cpvv. 1 e 2 LT; art. 16 cpvv. 1 e 2 LIFD);
-
che sono invece esenti da
imposta le prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto
di famiglia, eccettuati gli alimenti in caso di divorzio o separazione legale o
di fatto (art. 23 lett. e LT; art. 24 lett. e LIFD);
-
che, nel caso in esame, si
può escludere che il ricorrente possa beneficiare dell’esenzione appena
menzionata, per il fatto che non risulta incapace di svolgere un’attività
lucrativa e non riceve una rendita di invalidità, ma, al contrario, nel reclamo
all’autorità di tassazione, asseriva esplicitamente quanto segue:
Del resto non ho nessuno
scrupolo a comportarmi così. Alla morte di mia madre infatti io non ho ricevuto
niente (nemmeno la legittima). Non ho fatto ricorso e gli eredi che sono stati
avvantaggiati lo sanno benissimo.
-
che, infatti, si considera
in stato di bisogno la persona che non è in grado di provvedere al proprio
mantenimento, nonostante la buona volontà: secondo il Tribunale federale, si
può negare l'esistenza di un vero stato di necessità solo quando, facendo prova
di buona volontà, l'avente diritto potrebbe provvedere da sé ai propri bisogni,
«dies jedoch böswillig unterläßt, um auf Kosten der Verwandten zu
leben» (DTF 106 II 292);
-
che questa Camera, per
costante giurisprudenza, ha sempre considerato legittimo integrare i redditi
dichiarati dal contribuente con un reddito d'altra fonte fino a un valore che
corrisponda al suo tenore di vita, nel caso in cui i redditi dichiarati apparissero
manifestamente insufficienti al mantenimento del contribuente e della sua famiglia
(CDT n. 67 del 22 febbraio 1983 in re R.; CDT n. 105 del 19
aprile 1983 in re Z.);
-
che, nella fattispecie,
l’autorità di tassazione ha preso in considerazione il minimo di esistenza
previsto dal diritto esecutivo, in base alle tabelle della Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale di appello, per un ammontare di fr. 925.– al mese;
-
che tale soluzione pare
già la più generosa, per il fatto che in tale importo non sono incluse, secondo
le tabelle applicate, né la pigione né le spese per l’assicurazione malattia;
-
che, del resto, le
argomentazioni contenute nel ricorso – laddove, p. es., il contribuente
sostiene di mangiare per 3 franchi al giorno e di non spendere neppure un
franco per vestirsi – non possono evidentemente essere prese in seria considerazione;
-
che la decisione deve
pertanto essere confermata e il ricorso respinto;
-
che, eccezionalmente, si
rinuncia tuttavia a porre a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le
spese processuali, nonostante la soccombenza.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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