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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1998.179
Data decisione, Autorità:
29.09.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00179
Lugano
29 settembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 28 luglio 1998
in
materia di: IC 97/98
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Nella
dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98 i coniugi __________ e __________
__________ chiedevano per l'IC e per l'IFD una deduzione dal reddito di fr.
3'000.- per figli a carico e per la sola IC una ulteriore deduzione dal reddito
di fr. 2'700.- per figli agli studi. Nella notifica di tassazione del 13
ottobre 1997 l'UT concedeva loro la deduzione per figli a carico in ragione di
fr. 5'100.- limitatamente all'IFD. La figlia __________, studentessa, nata nel
1971, aveva infatti già compiuto il 25° anno di età il 1° gennaio 1997.
-
Con
tempestivo reclamo del 4 maggio 1998 i coniugi __________ contestavano la
tassazione notificatagli dall’UT, chiedendo la deduzione per figli agli studi
per la figlia __________, osservando che essa era stata a loro carico durante
tutto il 1995, quando non aveva compiuto ancora il 25° anno di età.
Con
decisione del 13 luglio 1998 l'UT respingeva il reclamo, osservando che per la
deduzione per figli e per figli agli studi fa stato la situazione all'inizio
del periodo fiscale, vale a dire la situazione al 1° gennaio 1997.
- Con
il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ ripropongono la richiesta
di deduzione per figli agli studi, rilevando che la motivazione addotta dall'UT
non vale per i contribuenti che hanno figli nati in un anno dispari.
L'UT
propone invece di respingere il ricorso in materia di IC, rilevando che per
contro la deduzione per figli agli studi in materia di IFD è stata concessa in
sede di tassazione e che il ricorrente non ha reclamato contro tale imposta.
- In ordine
Come
rilevato dall'UT in sede di risposta al ricorso, i contribuenti non hanno
reclamato contro l'IFD. La relativa tassazione, in cui l'UT riconosceva loro la
deduzioni per figli agli studi, è quindi cresciuta in giudicato e non è più
litigiosa in questa sede.
Diversamente,
per quanto verrà detto in seguito, essa avrebbe dovuto essere riformata a loro
svantaggio, stralciando la deduzione per figli a carico in materia di IFD,
concessa loro per errore.
- Nel
merito
5.1.
In un
recente giudizio questa Camera ha già avuto modo di affrontare la censura
sollevata dai ricorrenti, sia per quanto riguarda l'IFD sia per quanto riguarda
l'IC.
Ancorché
la tassazione IFD sia cresciuta in giudicato per quanto detto sopra, questa
Camera ripropone l'intera motivazione del precedente giudizio (cfr. CDT
n. ..__________ del 24 luglio 1998 in re L.).
4.1.
Gli articoli
35 cpv. 1 lett. a LIFD e 34 cpv. 1 lett. a LT 1994 prevedono la
deducibilità dal reddito netto di un importo di 5'100 franchi per l'IFD e di
6'000 franchi per l'imposta cantonale, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o
agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente
provvede.
L’art. 34
cpv. 1 lett. c LT prevede inoltre per ogni figlio fino al 25.mo anno di
età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di
assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al
periodo dell’obbligo, un massimo di fr. 5'400.- secondo le modalità e nei
limiti fissati dal Consiglio di Stato, tenuto conto dei costi supplementari
sopportati.
4.2.
L’obiezione
sollevata dal reclamante e meglio che, a seconda dell’anno di nascita del
figlio se pari o se dispari, il numero delle deduzione passa da dodici periodi
fiscali a tredici, è in quanto tale incontrovertibile. Basta allestire una
tabella comparativa per rendersi conto che se la figlia fosse nata nel 1972,
invece che nel 1971, la deduzione si sarebbe estesa anche al periodo fiscale
1997-98 e non si sarebbe esaurita alla fine del periodo fiscale 1995-96.
Implicitamente
il reclamante solleva quindi la censura di disparità di trattamento, lamentando
una diversa considerazione delle suddette deduzioni a dipendenza dell’anno di
nascita, se anno pari o anno dispari.
4.3. Imposta
federale diretta
Per quanto
concerne l’IFD la censura è irricevibile.
Il decreto
del CF concernente l'imposta federale diretta (DIFD) appartiene alla
legislazione federale che i Tribunali, compreso il Tribunale federale, devono
applicare senza poter esaminarne la costituzionalità, conformemente
all'articolo 114bis cpv. 3 Cost. (DTF 117 Ia 367, ASA 60
pag. 606; RDAF no. 6 - 1991 - pag. 460; Sammlung BGE no.
699). In altre parole, le leggi federali sono presunte essere in armonia con la
Costituzione.
4.4. Imposta
cantonale
4.4.1.
Il principio
della parità di trattamento impone tanto al legislatore quanto all'autorità
esecutiva di trattare alla stessa maniera due situazioni che siano uguali in
ogni loro elemento di fatto rilevante per la normativa da adottare o per la
decisione da prendere (cfr. DTF 112 Ia 193, cons. 2b, p. 196, con
riferimenti). Affinché
l' art. 4 Cost. sia violato, non basta che due fattispecie siano trattate in
modo diverso; è invece necessario che le distinzioni operate dalla legge non
trovino ragionevole riscontro nella diversità delle fattispecie sottoposte alla
disciplina normativa (DTF 119 Ia 123 consid. b pag. 128 con rinvii; STF
del 6 gennaio 1995 in re L. F.).
4.4.2.
La
legislazione tributaria contiene innumerevoli semplificazioni volute dal
Legislatore per consentirne un'applicazione semplice e trasparente. Basti
elencarne una qualcuna, a partire dalla più importante di tutte, quella che
prevede che il reddito imponibile del periodo fiscale sia fondato sul reddito
conseguito nei due anni precedenti, presumendolo sostanzialmente stabile e consentendo
in maniera molto limitata dei correttivi, laddove sono dati i motivi di
tassazione intermedia esaustivamente elencati dalla legge. Ma anche molti
capitoli specifici della legge tributaria poggiano su semplificazioni. Non è
necessario richiamarsi all'imposizione alla fonte, ove la semplificazione è la
regola (CDT n. ..__________ del 31 luglio 1997 in re
E; CDT n. .____________________ del 31 luglio 1997
in re R.; CDT n. ..__________ del 31 luglio 1997 in
re C.), ma basta por mente alle diverse deduzioni consentite dalla legge in
maniera limitata (v. per es. CDT n. ..__________ del
12 dicembre 1996 in re P. e D. G.) o addirittura forfetaria, come per es.
quelle per spese di manutenzione dal reddito immobiliare, oppure ancora al
giorno determinante per stabilire se un determinato elemento della sostanza
immobiliare o anche mobiliare va imposto con l'imposta sulla sostanza per tutto
il periodo (cfr. art. 54 LT).
4.4.3.
Nel caso in
esame, quella che il ricorrente lamenta come una disparità di trattamento,
rientra, come i casi sopra evocati, nelle semplificazioni ammissibili tipiche
del diritto fiscale ed appare quindi legittima al pari delle altre.
Non deve
inoltre essere dimenticato che la pretesa disparità di trattamento e, meglio,
il vantaggio a favore dei figli nati in anni pari, vale solo nella misura in
cui essi protraggono i loro studi oltre il 24° anno di età. Tale vantaggio è
inoltre destinato a sparire automaticamente non appena verrà introdotta la
tassazione annuale postnumerando.
La soluzione
scelta dal Legislatore e, per altro, invalsa da decenni, può essere certo
criticabile dall'angolazione indicata dal ricorrente, ma non risulta lesiva del
principio della parità di trattamento. Essa rientra, al pari di altre, tra le
semplificazioni volute dal legislatore in materia tributaria o, meglio ancora,
nelle semplificazioni insite e persino connaturate all'attuale sistema
d'imposizione che prevede la tassazione biennale fondata sui redditi del
biennio precedente.
5.2.
Anche nel presente caso,
questa Camera non può che confermare quanto stabilito nelle precedente sentenza
del 24 luglio 1998 e respingere quindi il presente ricorso nella misura in cui
chiede in materia di IC la deduzione per figli a carico, risp. per figli agli
studi.
- Considerato che la
precedente sentenza, di principio, sul tema qui in discussione è stata
notificata il 24 luglio 1998 e che quindi i ricorrenti non potevano averne
conoscenza quando hanno presentato ricorso, la tassa di giustizia viene
contenuta in termini minimi.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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