AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1998.173
Data decisione, Autorità:
17.09.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00173
Lugano
17 settembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 16 luglio 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella
dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997/98 __________ __________, nato nel 1974,
alle dipendenze della __________ __________ quale impiegato di commercio,
chiedeva la deduzione dal reddito dichiarato di un importo di fr. 6’081.- di
media annua per spese di trasporto per recarsi al lavoro e a scuola, di fr.
1’400.- per pasti fuori casa presi presso la scuola e di fr. 3'200.- per altre
spese professionali, segnatamente per materiale scolastico e tasse
d’iscrizione.
Nella
notifica di tassazione del 23 febbraio 1998 l’UT concedeva al contribuente la
deduzione per spese di trasporto limitatamente a fr. 500.- per l’IC e per l’IFD
e quella per altre spese professionali a fr. 2'600.- per l’IC e 2'400.- per l’IFD.
Negava per contro la deduzione per pasti fuori casa.
- Con
tempestivo reclamo del 24 febbraio 1998 il contribuente riproponeva la
richiesta di deduzione delle spese di trasferta in ragione di fr. 6'018.- di
media annua e di quella per pasti fuori casa per fr. 1'400.-.
Con
decisione del 22 giugno 1998 l’UT respingeva il reclamo del contribuente
osservando che le deduzioni chieste dal contribuente non riguardano il
conseguimento del reddito.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede nuovamente le
suddette deduzioni argomentando che per poter frequentare la __________ di
__________ Inferiore deve sostenere parecchie spese sia in relazione alle
trasferte e all’acquisto di materiale scolastico, compresi i libri di testo,
sia ai pranzi che deve prendere fuori casa.
-
In
generale
4.1.
Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1
LIFD le spese professionali deducibili sono: a) le spese di trasporto
necessarie dal domicilio al luogo di lavoro; b) le spese supplementari
necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni; c) le altre
spese necessarie per l'esercizio della professione; d) le spese inerenti al
perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività
professionale.
Gli altri
costi e spese non possono essere dedotti, tra cui le spese di formazione
professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b LIFD).
4.2 Spese
di trasporto
Sono
considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi
dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.
4.3. Spese per la
doppia economia domestica
Sono considerate spese
supplementari per doppia economia domestica quella causate al contribuente
quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa
deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di
domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale,
la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a
domicilio (art. 4 cpv. 1 DE concernente l'imposizione delle persone fisiche del
10 dicembre 1996)
4.4. Altre spese
professionali
Sono considerate altre
spese professionali quelle necessarie all’esercizio della professione che sono
sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro
(compresi hard- e software EED), di riviste e libri specializzati, per l’uso di
una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l’usura
particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1
DE del 10 dicembre 1996). La relativa deduzione è ammessa nella misura
complessiva di fr. 2’000.-- l’anno oppure delle spese effettive. In
quest’ultimo caso dovranno essere giustificate la totalità delle spese e la
loro necessità professionale (art. 7 cpv. 2 DE del 10 dicembre 1996). La
deduzione complessiva è ridotta proporzionalmente se l’attività lucrativa
dipendente è esercitata solamente durante una parte dell’anno o a tempo
parziale (art. 7 cpv. 3 DE del 10 dicembre 1996).
Anche per l’IFD sono
considerate altre spese professionali quelle necessarie all’esercizio della
professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e
strumenti di lavoro (compresi hard- e software EED), di riviste e libri
specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti
di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori
pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 Ordinanza del 10 febbraio 1993). La deduzione è
pari al 3% del salario netto, ritenuto un minimo di fr. 1’700.-- l’anno e un
massimo di fr. 3’600.-- (cfr. appendice dell’ordinanza del 31 maggio 1996).
Tuttavia la riduzione forfetaria va ridotta in modo adeguato se l’attività
lucrativa dipendente è esercitata solamente durante una parte dell’anno o a
tempo parziale (art. 7 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993).
4.5.
Le suddette deduzioni
devono essere in relazione diretta con l’esercizio della professione (cfr. Funk,
Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht,
Zurigo, 1989, p. 32).
- Spese di
perfezionamento e di riqualificazione professionali
5.1.
Le spese di trasferta e di
doppia economia domestica, di cui il ricorrente chiede la deduzione a titolo di
spese professionali, non sono in relazione, come pertinentemente rilevato
dall’UT, con il conseguimento del reddito da attività dipendente quale
impiegato di commercio presso la __________ __________, società fiduciaria di
cui è titolare suo padre __________ __________.
A giusta ragione quindi
l’UT ha concesso al ricorrente unicamente la deduzione per le spese di
trasferta necessarie per raggiungere con il mezzo pubblico il luogo di lavoro a
Lugano partendo dal domicilio di Massagno.
5.2.
Ci si può invece chiedere
se le deduzioni chieste dal ricorrente non siano piuttosto da sussumere tra le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione
connessi con l'esercizio dell'attività professionale, la cui deduzione è
ammessa sia dall’art. 25 cpv. 1 lett. d LT-1994 sia dall’art. 26 cpv. 1 lett. d
LIFD.
5.3.
Le spese per il perfezionamento
e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse
con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono
giustificate e documentate (art. 8 cpv. 1 DE del 10 dicembre 1996). Non è
invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e quella
delle spese già considerate nella deduzione prevista dall’art. 7 (art. 8 cpv. 2
DE del 10 dicembre 1996; art. 33 lett. b LT-1994).
Anche per l’IFD le spese
per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se
connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in
cui sono giustificate e documentate (art. 8 Ordinanza del 10 febbraio 1993). La
deduzione non è ammessa se le spese riguardano la formazione vera e propria (art.
8 Ordinanza del 10 febbraio 1993; art. 34 lett. b LIFD).
5.4.
Non sono quindi deducibili
le spese per la formazione di base, vale a dire le spese necessarie per
acquisire capacità e conoscenze per l’esercizio di una professione, per es. il
tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori, ecc. (cfr.
Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum BStG, n. 3 ad Art. 34 LIFD;
Circolare Amministrazione federale delle contribuzioni n. 26 del 22 settembre
1995, n. 3.1).
Sono invece spese di perfezionamento quelle che permettono al
contribuente di mantenersi aggiornato nella professione appresa, risp. di
soddisfare le nuove e crescenti esigenze. In questa categoria rientrano le
spese per ripassare e rielaborare nozioni già acquisite (per es. corsi di ripetizione
o perfezionamento propri del settore, seminari, congressi, ecc.), come anche le
spese per corsi di lingue e. per esami che possono far parte di questa
categoria. Sono inoltre deducibili le spese inerenti al perfezionamento di una
professione già appresa ed esercitata, come nel caso dell’impiegato di
commercio che diventa perito contabile o del pittore che dà gli esami di
maestria (Circolare Amministrazione federale delle contribuzioni n. 26
del 22 settembre 1995, n. 3.2).
5.5.
Sono altresì deducibili le
spese di riqualificazione sopportate dal contribuente, in seguito al
cambiamento dell’attività finora esercitata. Non sono tuttavia deducibili le
spese sostenute in vista di esercitare in futuro un’attività professionale
principale: esse non sono considerate spese di riqualificazione (Circolare
Amministrazione federale delle contribuzioni n. 26 del 22 settembre 1995, n.
3.2). La giurisprudenza più recente ha avuto modo di approfondire la nozione
di riqualificazione professionale e di considerare costi di
riqualificazione legati all'esercizio dell'attività professionale quelli
che vengono affrontati a seguito di rilevanti ragioni obiettive inerenti lo
svolgimento della professione come tale o a seguito di circostanze personali
avverse; non invece quelli che vengono affrontati per soddisfare una scelta di
vita o per corrispondere una personale preferenza (ZStP 3/1996 p. 208 ss.,
con ampi riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
In altre parole, la
riqualificazione deve trarre la propria origine da un movente esterno di natura
personale (ad es. malattia, invalidità, ecc.) o professionale (ad es.
ristrutturazioni aziendali, saturazione del mercato del lavoro, ecc.) e deve
comportare una conversione professionale o un cambiamento di attività (ZStP
3/1996 p. 213).
5.6.
Orbene, nel caso in esame
deve essere escluso a priori che si possa anche soltanto lontanamente
affacciare l’ipotesi di una riqualificazione professionale. Mancano infatti
tutti i requisiti necessari. Gli studi intrapresi dal ricorrente presso la
__________ non sono finalizzati né a una conversione professionale né a un
cambiamento d’attività. Ma soprattutto fa difetto sia un movente esterno di
natura personale sia, alternativamente, un movente legato alla concreta
situazione del mercato del lavoro. Il ricorrente non risulta infatti minacciato
da fattori personali che richiedano da lui una riqualificazione, né il suo
posto di lavoro, presso la società fiduciaria paterna, sembra in qualche modo
minacciato da fattori di natura congiunturale.
5.7.
Resta quindi da esaminare
se si tratti di perfezionamento professionale.
In questo contesto appare
necessario distinguere, da un lato, tra formazione vera e propria (prima
formazione) e perfezionamento connesso con l’esercizio della professione e,
dall’altro, tra perfezionamento e seconda (diversa) formazione professionale.
Questa seconda ipotesi
deve essere scartata a priori. La formazione intrapresa presso la __________
non è una formazione sostanzialmente diversa (come invece nel caso, giudicato
in ZStP 3/1996 p. 208 ss., di una laboratorista che dopo alcuni anni
d’esercizio della professione ha cominciato gli studi di medicina) dalla
formazione secondaria ricevuta presso la Scuola di commercio della città di
__________ e conclusasi con il diploma di impiegato qualificato di commercio,
ma ne costituisce piuttosto la continuazione o il coronamento.
Se, in linea di principio,
si può quindi affermare che lo studio superiore presso la __________,
costituisce in senso lato un perfezionamento professionale, nel caso concreto,
invece, gli studi superiori del ricorrente rientrano sostanzialmente nella sua
formazione professionale di base, vale a dire nella sua formazione
professionale primaria.
Dall’esame del curricolo
di studi del ricorrente emerge con chiarezza il suo percorso formativo. Invece
di intraprendere studi secondari di tipo liceale d’indirizzo economico e di
completarli con studi superiori (universitari) di economia, egli ha preferito
la strada, più pragmatica e maggiormente vicina alla realtà professionale di
tutti i giorni, di conseguire il diploma di impiegato qualificato di commercio
e di completare in seguito la sua formazione con studi superiori (in parte
serali e quindi compatibili con l’esercizio di un’attività professionale)
presso la , nel frattempo divenuta Scuola universitaria professionale
della __________ __________ ().
Ciò è avvalorato dal fatto
che il ciclo di studi del ricorrente non ha praticamente conosciuto soluzione
di continuità, se si eccettua la pausa di un anno, dall’estate del 1994 a
quella dell’anno successivo, condizionata dall’assolvimento degli obblighi
militari.
In altre parole, la
situazione del ricorrente non appare diversa da quello dello studente-lavoratore,
che pur lavorando compie gli studi universitari rinunciando o limitando la
frequentazione dei corsi universitari al minimo indispensabile.
Per questi motivi la
chiesta deduzione non può essere concessa.
5.8.
La reiezione del ricorso
comporta lo stralcio della deduzione di fr. 600.- di media annua concessagli
dall’UT in relazione alle spese d’iscrizione.
La stessa avrebbe comunque
dovuto essere stralciata indipendentemente dall’esito del presente ricorso,
poiché negli anni di computo 1995-96 il ricorrente ha beneficiato di un assegno
di studio di pari importo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è respinto.
§ La
decisione su reclamo del 22 giugno 1998 è riformata nel senso
che la deduzione per altre spese professionali è stabilita in fr. 2'000.- per
l'IC e in fr. 1'800.- per l'IFD:
- Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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