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Numero d'incarto:
80.1998.156
Data decisione, Autorità:
28.07.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00156
Lugano
28 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 1 luglio 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il
20 aprile 1998 l’UT di Bellinzona notificava a __________ e __________
__________, domiciliati a __________, la tassazione IC/IFD 1997-98, in cui
esponeva loro un reddito d’altra fonte di fr. 9'170.- di media annua a titolo
di alimenti versati al figlio __________ dal padre __________ __________.
Esaminando
il reclamo con cui i contribuenti chiedevano lo stralcio del reddito d’altra
fonte, l’UT, con decisione su reclamo del 15 giugno 1998, riduceva il reddito
d’altra fonte a soli fr. 5'991.-, argomentando:
“Il contribuente ha presentato
regolare reclamo contro la notifica di tassazione del 20 aprile 1998
contestando il reddito d'altra fonte esposto. Trattasi degli alimenti, in media
annua, percepiti per il figlio __________ negli anni 95/96. A giustificazione
del reclamo si sostiene il fatto che colui che ha versato gli alimenti, signor
__________ __________, non li ha esposti in deduzione nella dichiarazione
d’imposta del periodo 97/98.
La recente giurisprudenza
ha stabilito che non sussistono gli estremi per l'allestimento di una tassazione
intermedia per cessazione degli alimenti. Pure il raggiungimento della maggiore
età non costituisce motivo di tassazione intermedia. Sempre secondo la dottrina
e la giurisprudenza gli alimenti sono imponibili presso il detentore dell'autorità
parentale e deducibili nella partita fiscale del debitore del contributo
alimentare. Ciò fintanto che il figlio ha raggiunto la maggiore età. I contributi
versati dopo il raggiungimento della maggiore età rappresentano prestazioni
fondate sul diritto di famiglia e, in quanto tali, non imponibili a chi li
riceve né deducibili per chi li versa.
Nel caso in esame risultano
imponibili gli alimenti versati per il figlio __________ fino al 29.1.1996,
data in cui egli è divenuto maggiorenne. Ne consegue che, per il 1996,
risultano degli alimenti per fr. 910.- (gennaio). Aggiunti a quelli percepiti
nel 95 (fr. 11'072.-) si ricava un reddito d'altra fonte di fr. 5'991.- anziché
di fr. 9'170.- esposti in prima istanza. In questo senso il reclamo viene
parzialmente ammesso.
Irrilevante ai fini di
questo giudizio appare il fatto che il signor __________ non ha dichiarato gli
alimenti versati fino al 29.1.96 per il figlio __________ ”.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono nuovamente lo
stralcio del reddito d’altra fonte, argomentando che gli alimenti versati al
figlio __________ non sarebbero stati dedotti nella partita fiscale di chi li
ha versati, dando così luogo a una doppia imposizione.
-
In
un recente giudizio (CDT n. ..__________ dell' 8
ottobre 1997 in re A. Ch.) questa Camera ha stabilito che una semplice modifica
degli alimenti non è motivo di tassazione intermedia, senza che sia assistita
da uno degli eventi generatori tratti dal diritto di famiglia (divorzio o
separazione duratura, legale o di fatto dei coniugi).
Queste le
considerazioni espresse in quel giudizio:
“4. 4.1.
La Legge
federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei Comuni
(LAID) del 14 dicembre 1990 prevede all'art. 17 che si proceda a una tassazione
intermedia del reddito e della sostanza in caso di:
a. divorzio o
separazione duratura, legale o di fatto dei coniugi;
b. mutamento
duraturo o essenziale delle basi dell'attività lucrativa, in seguito a assunzione
o cessazione della stessa o di cambiamento di professione;
c. devoluzione
per causa di morte;
d. modificazione
delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali o
internazionali.
La norma della
LAID è stata ripresa testualmente dalla Legge federale sull'imposta federale
diretta del 14 dicembre 1990, ad eccezione delle lett. d (cfr. art. 45 LIFD) e,
con una modifica redazionale che ha sdoppiato la lett. b dell'art. 17 LAID,
dalla nuova Legge tributaria cantonale del 21 giugno 1994 (cfr. art. 55 LT).
La normativa
sulla tassazione intermedia permette di derogare, nei soli casi tassativamente
previsti dalla legge, alle basi temporali su cui poggi la tassazione ordinaria,
il cui reddito imponibile è calcolato in base al reddito del biennio civile
precedente (cfr. art. 43 cpv. 1 LIFD; art. 52 cpv. 1 e 2 LT; inoltre art. 15
cpv. 2 LAID).
4.2.
La tassazione
intermedia per divorzio o separazione duratura, legale o di fatto dei coniugi
trova la propria causa nel contesto dell’imposizione della famiglia. Evento
generatore della tassazione intermedia, in questo ambito, non è tanto il
mutamento del reddito, quanto piuttosto la modifica della consistenza o
dell’ampiezza della famiglia (Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleichheit
im schweizerischen Steuerrecht, Basilea, 1993, p. 93). In altre parole, a
determinare la tassazione intermedia per uno dei suddetti motivi sono in
effetti i presupposti di diritto di famiglia, che implicano la tassazione
congiunta del nucleo famigliare con, a seconda dei casi, conseguente cumulo o
disgiunzione dei fattori impositivi (Triebold, op. cit., p. 63 e p.
109).
Una semplice
modifica degli alimenti, senza che sia assistita da uno dei suddetti eventi
generatori tratti dal diritto di famiglia, non è quindi da sola motivo di
tassazione intermedia.
4.3.
(...)
- 5.1.
(...)
La norma dell’art.
99 lett. a della vecchia LT, che concedeva l'intermedia in caso di divorzio o
di separazione, veniva estesa, ritenendola immanente, anche alle variazioni
degli alimenti che discendevano da misure provvisionali o da decisioni
altrimenti prese o omologate dal giudice (CDT n. 192 del 30 aprile 1980;
CDT n. 358 del 5 novembre 1987), in altre parole da una decisione
giudiziaria e non da semplice accordo tra le parti (CDT n. 233 del 21
settembre 1992; CDT n. 234 del 22 marzo 1995). A seguito della revisione
del diritto civile in materia di separazione e divorzio, quest'ultima
condizione, ovvero l'esistenza di una decisione giudiziaria, è poi stata
abbandonata (cfr. Epiney-Colombo, Convenzioni sui contributi alimentari
e fisco: è necessaria l'omologazione del giudice?, in RDAT
I-1993, p. 453).
5.2.
Per i motivi,
lineari e del tutto convincenti, esposti al consid. 4.2., tale giurisprudenza,
vigente la nuova LT, non può più essere mantenuta. Un’interpretazione estensiva
del motivo d’intermedia fondato sul diritto di famiglia, quale quella proposta
dalla CDT vigente la vecchia LT, contrasterebbe con la Legge federale
sull’armonizzazione fiscale, segnatamente con il già menzionato art. 17 LAID.
Né va
dimenticato che la normativa sulla tassazione intermedia costituisce
un’eccezione alla regola della tassazione sul passato o praenumerando, e che,
come tale, va interpretata restrittivamente. Il che fa apparire quanto meno
opinabile, a ragion veduta, l’applicazione estensiva, pur entro limiti
definiti, della precedente giurisprudenza, mediante la quale questa Camera
aveva cercato, in materia cantonale, di andare maggiormente incontro
all’esigenza di far aderire il più possibile le rispettive tassazioni degli ex-coniugi
all’evolvere della loro capacità contributiva. Non si può tuttavia affermare
che la tassazione sul passato degli alimenti non pervenga ad un risultato
sostanzialmente equo, seppure con l’usuale scarto biennale, come per tutti gli
altri redditi, dovuto al vigente sistema impositivo, che basa la determinazione
dell'imponibile sul biennio civile precedente quello fiscale".
- 4.1.
Il 29
gennaio 1997 il figlio __________, nato il 29 gennaio 1978, è diventato
maggiorenne e ciò ha comportato la cessazione del versamento degli alimenti in
suo favore da parte del padre __________ __________.
L’UT ha
quindi correttamente esposto ai coniugi __________ unicamente gli alimenti
versati loro nel periodo di computo 1995-96 dal padre di __________, pari a fr.
5'991.- di media annua.
4.2.
Lo
stralcio del reddito d’altra fonte sarebbe potuto avvenire solo se vi fosse
stato un motivo di tassazione intermedia, con effetto dalla data in cui tale
motivo si sarebbe realizzato (29 gennaio 1996). Ciò deve però essere escluso,
per quanto diffusamente esposto al consid. 3 con riferimento a alla citata
sentenza CDT n. ..__________ dell' 8 ottobre 1997 in
re A.Ch..
4.3.
Va
inoltre rilevato che a nulla giova affermare che gli alimenti non sarebbero
stati dedotti nella partita fiscale di chi li versa. Tale partita non è
litigiosa in questa sede. Solo il contribuente direttamente interessato da tale
misura è legittimato a far valere i propri diritti, posto che siano stati
violati dalla competente autorità di tassazione, impugnando nei termini di
legge la propria tassazione.
4.4.
Né può
essere questione di violazione del principio che vieta la doppia imposizione.
Tale principio, sancito dall’art. 46 cpv. 2 Cost. Fed., non è inteso
nell’accezione corrente che gli attribuiscono i ricorrenti nel ricorso, ma mira
piuttosto a disciplinare i rapporti intercantonali e a vietare che un medesimo
reddito venga imposto a un medesimo contribuente in due diversi cantoni.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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