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Numero d'incarto:
80.1998.14
Data decisione, Autorità:
19.05.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00014
Lugano
19 maggio1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 27 gennaio 1998
in
materia di: imposte alla fonte
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che, con istanza del 14
ottobre 1997, indirizzata all'Ufficio imposte alla fonte, la __________
__________ __________ __________ __________ __________ chiedeva che il proprio
dipendente __________ __________ potesse beneficiare dell'aliquota comprensiva
delle deduzioni per figli senza attività lucrativa, avendo un figlio a
tirocinio in uno studio di geometri;
-
che l'autorità di
tassazione respingeva l'istanza con decisione del 28 ottobre 1997, nella quale
rilevava l’insufficienza della documentazione prodotta ai fini della decisione
sulla condizione di dipendenza economica del figlio;
-
che, con reclamo dell’11
novembre 1997, la società datrice di lavoro produceva nuova documentazione e
precisava che il figlio del sig. __________ svolgeva un tirocinio non
rimunerato;
-
che l'Ufficio imposte alla
fonte respingeva il reclamo, con decisione del 15 gennaio 1998, così motivata:
«esaminati gli atti
prodotti a sostegno del citato reclamo e alla successiva documentazione
presentata in data 13 gennaio 1998:
– considerato
come il figlio del contribuente in oggetto è maggiorenne e non iscritto agli
studi;
– che
la qualifica di praticante presuppone la corresponsione di un salario»;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la ditta __________ __________
postula nuovamente la concessione dell’aliquota più favorevole per il proprio
dipendente __________ __________, contestando in particolare l’affermazione,
contenuta nella decisione impugnata, secondo cui la qualifica di praticante
“presuppone” il pagamento di un salario;
-
che, nelle rispettive
osservazioni del 27 marzo e del 7 aprile 1998, l’Amministrazione federale delle
contribuzioni e la Divisione delle contribuzioni propongono di respingere il
gravame;
-
che sono soggetti ad una
trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa
dipendente:
a) i
lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli
stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT;
analogo, per l'imposta federale diretta, l'art. 83 LIFD);
b) i
lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano
un'attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la
settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l'imposta federale diretta,
l'art. 91 LIFD);
-
che l'imposta è prelevata
sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD);
-
che, per quanto attiene
alle aliquote applicabili, l'onere fiscale cui sono sottoposti i contribuenti
soggetti alla trattenuta alla fonte corrisponde essenzialmente, per effetto del
principio della parità di trattamento, a quello che si avrebbe nel caso della
tassazione in una procedura ordinaria, tanto è vero che la legge stabilisce
che:
• le
aliquote sono allestite conformemente a quelle per l'imposta sul reddito delle
persone fisiche (art. 106 cpv. 1 LT; art. 85 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 1 LAID);
• si
deve tener conto del cumulo dei redditi dei coniugi esercitanti entrambi
un'attività lucrativa e delle relative deduzioni (art. 107 cpv. 2 LT; art. 86
cpv. 2 LIFD; art. 33 cpv. 2 LAID);
• si
deve tener conto, in forma forfettaria, delle spese professionali, per premi
assicurativi, nonché della deduzione per oneri familiari (art. 107 cpv. 1 LT;
art. 86 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 3 LAID);
-
che l'allestimento delle
aliquote è di competenza dell'Amministrazione federale delle contribuzioni per
l'imposta federale diretta (art. 85 cpv. 1 LIFD), e del Consiglio di Stato per
l'imposta cantonale (art. 106 cpv. 1 LT);
-
che l'art. 1
dell'ordinanza sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta
(OIF), emanata il 19 ottobre 1993 dal Dipartimento federale delle finanze, e,
per l'imposta cantonale, l'art. 108 LT, definiscono quattro tipi di aliquote:
a) per
persone sole;
b) per
coniugati con un solo reddito nonché per contribuenti vedovi, separati legalmente
o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che da soli convivono con figli minorenni
o con figli a tirocinio o agli studi al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;
c) per
coniugati con doppio reddito (entrambi conseguiti in Svizzera);
d) per
contribuenti che esercitano un'attività a tempo parziale o accessoria;
-
che, secondo la Direttiva
n. 1/1997 della Divisione delle contribuzioni, concernente l'imposizione alla
fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio, è considerato
figlio a carico ogni figlio minorenne, fino al compimento del 18.mo anno di
età, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età al cui sostentamento il
contribuente provvede;
-
che per l’art. 34 cpv. 1
lett. a LT e per l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD è concessa una deduzione
fissa per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di
età, al cui sostentamento il contribuente provvede;
-
che dalla circolare n. 18
del 16 gennaio 1995 della DdC emerge che il requisito fondamentale, per la
concessione delle deduzioni sociali in questione, è che i genitori che fanno
valere il loro diritto alle detrazioni contribuiscano effettivamente alle spese
di sostentamento e di studio del figlio;
-
che anche il Tribunale
federale ha stabilito che il contribuente ha diritto alla deduzione per figli
quando spende per il loro sostentamento una somma pari almeno a quella concessa
in deduzione (cfr. STF del 14 giugno 1968 in ASA 37, p. 213 ss.; analogamente,
la giurisprudenza del Canton Argovia, in ASA 37, p. 32);
-
che, nella fattispecie,
l’AFC e la DdC, nelle rispettive osservazioni al ricorso, sostengono che la
pratica non rimunerata che il figlio del contribuente sta svolgendo presso uno
studio tecnico non sarebbe necessaria all’esercizio della professione di geometra
ma costituirebbe bensì una formazione supplementare, «utile ma non indispensabile»;
-
che, sebbene l’obbligo di
mantenimento dopo il raggiungimento della maggior età costituisca l’eccezione,
i genitori hanno l’obbligo di mantenere il figlio maggiorenne agli studi, «per
quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle
circostanze», se, raggiunta la maggiore età, il figlio «non ha ancora una formazione
appropriata» (art. 277 cpv. 2 CCS);
-
che il requisito della formazione
appropriata, si riferisce al conseguimento dell’obiettivo formativo
pianificato e realistico: se vi rientrino formazioni posteriori o complementari
dipende dalle circostanze ma anche dal concreto percorso formativo (in DTF
107 II 465 ci si riferisce al caso di un ragazzo che, conclusa la formazione
commerciale a 21 anni, si è iscritto ad una scuola alberghiera);
-
che, se il ragazzo era già
entrato nella vita lavorativa, si dovrebbe però presumere che si tratti di una
formazione ulteriore o di un cambio di professione, destinato ad essere
finanziato dallo stesso giovane, a meno che l’attività lucrativa non avesse carattere
di tirocinio (Breitschmid, Art. 277, in: Honsell/Vogt/Geiser [a
cura di], Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht - Schweizerisches Zivilgesetzbuch
I, Basilea/Francoforte 1996, p. 1457, con riferimento a DTF 115 II 123);
-
che conclusione della
formazione significa di solito assunzione della responsabilità propria per
l’ulteriore sforzo di perfezionamento: ciò vale anche nel caso di
un’interruzione della formazione dopo la maggiore età;
-
che, se sia ammissibile un
cambio di formazione, è una questione che deve essere decisa di caso in caso:
si dovrebbe comunque distinguere fra errore nella definizione del piano di formazione,
con relativi rischi connessi con la scelta della professione (legati per
esempio alla congiuntura o alla salute) e semplice svogliatezza (Breitschmid,
op. cit., p. 1457 s.);
-
che il Tribunale federale,
seguendo la dottrina, considera che in linea di principio la formazione
universitaria si conclude con l’ottenimento della licenza, e che una seconda
licenza o il dottorato non sono coperti dall’obbligo di mantenimento dei genitori
giusta l’art. 277 cpv. 2 CCS (DTF 117 II 372; v. anche Forni, Die
Unterhaltspflicht der Eltern nach der Mündigkeit des Kindes in der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung, in ZBJV 132/1996 p. 437 ss.; Hausheer/Spycher, Unterhalt
der Eltern für ihre Kinder, in: Hausheer/Spycher [a cura di], Handbuch des
Unterhaltsrechts, Berna 1997, p. 341);
-
che la fattispecie in
esame non può certamente essere assimilata a quella di un laureato che
intraprende un dottorato di ricerca o un corso di specializzazione, giacché con
il solo diploma di geometra conseguito all’Istituto tecnico il figlio del
contribuente non aveva la possibilità di intraprendere l’attività di geometra,
ma unicamente quella di iscriversi all’Università o di partecipare ad un
concorso pubblico per il quale era riconosciuto il diploma in questione;
-
che la formazione di
geometra, invece, non si conclude con il conseguimento del diploma, ma
presuppone una ulteriore formazione pratica di due anni e la successiva
iscrizione all’albo professionale;
-
che, di conseguenza, non
può essere condiviso l’argomento delle autorità resistenti, secondo cui la
pratica non retribuita che __________ __________ ha intrapreso presso lo studio
del geometra __________ costituirebbe una formazione “supplementare”;
-
che meno pertinente ancora
è l’affermazione dell’Ufficio imposte alla fonte, secondo cui «la qualifica
di praticante presuppone la corresponsione di un salario», dal momento che
proprio lo status di “allievo” del praticante fa sì che egli non possa
semplicemente pretendere un salario per il fatto di lavorare presso un professionista;
-
che deve conseguentemente
essere ammessa la domanda del ricorrente e concessa al signor __________
__________ l’aliquota richiesta.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è accolto.
§
Di conseguenza, la decisione su reclamo del 15 gennaio 1998 è riformata nel
senso che al signor __________ __________ è riconosciuta l’applicazione
dell’aliquota ridotta per figli a carico.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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