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Numero d'incarto:
80.1998.138
Data decisione, Autorità:
24.07.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00138
Lugano
24 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 17 giugno 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: __________. __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Il 9 febbraio 1998
l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna notificava a __________ __________
la tassazione IC/IFD 1987-98, in cui le esponeva in via valutativa un reddito
d’altra fonte di fr. 18'000.- di media annua. La contribuente, malgrado diffida
e multa disciplinare, non aveva infatti presentato la dichiarazione d’imposta.
-
Assistita dal padre
__________, __________ __________ presentava reclamo con lettera datata 20
marzo, ma spedita soltanto il 25 marzo 1998, argomentando d’aver ricevuto la
notifica di tassazione soltanto l’11 marzo. Osservava testualmente:
“__________ studia a
__________, la posta è deviata a __________, ma essendo stata per oltre un mese
in Ticino in ferie, per chiusura dell'Università e avendo chiesto il fermo
postale, l’ha ricevuta solo al rientro. Crediamo essere un diritto sancito di
poter andare in ferie senza farsi seguire dalla posta”.
Con decisione del 18
maggio 1998 l’UT dichiarava irricevibile il reclamo.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________, sempre assistita dal padre
__________, chiede l’accoglimento del ricorso e quindi lo stralcio del reddito
d’altra fonte. Dei motivi ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto
necessario.
-
4.1.
L'art. 206 cpv. 1 LT per
l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale diretta
stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di
tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare
per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni
dalla notifica; questo termine è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT). Una deroga è
prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine,
vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a
servizio militare, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti
riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art.
133 cpv. 3 LIFD). La restituzione del termine deve essere fatta valere entro
trenta giorni dal momento in cui l'impedimento è cessato (art. 133 cpv. 3
ultima frase LIFD).
4.2.
Per intimazione o
notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un
suo esemplare al destinatario (ASA 45 p. 471; Guldener, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; CDT n. 144 del 15 maggio 1986
in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.).
Una decisione spedita per
posta B, come avviene per le notifiche di tassazione (cfr. Circolare interna
del 26 febbraio 1991 dell'ACC ai capi degli Uffici), viene distribuita due o
tre giorni feriali dopo il giorno dell'impostazione (cfr. art. 24 cpv. 1
Ordinanza della legge sul servizio delle poste, RU 783.01).
Una decisione inviata per
lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della consegna
effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla
posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso le
PTT in conformità all'art. 169 cpv. 1 lett. d dell'ordinanza sul servizio delle
poste (RS 783.01) è valido sia per il diritto federale sia per il diritto cantonale
a condizione che la procedura cantonale non contenga disposizioni contrarie
(DTF 109 Ia 18 c. 4; 104 Ia 466 c. 3 con rif.).
In caso di ordine fermo
posta, incombe al destinatario di ritirare la corrispondenza nel periodo in cui
è a sua disposizione, altrimenti la missiva, non recapitabile e da ritornare al
luogo di impostazione (art. 169 cpv. 2 lett. b dell'ordinanza) è considerata
notificata l'ultimo giorno del termine (Praxis des Bundesgerichtes n.
75/1986 no 21, pag. 63 consid. 2c).
L'ordine di trattenere il
corriere, invece, non è un modo di distribuzione previsto dal servizio postale:
per le condizioni in cui deve svolgersi può influire sulla notifica di un atto
con rilevanza giuridica (DTF 100 III 5 consid. 3): esso dipende
unicamente dagli interessi del destinatario e impedisce la presentazione al suo
recapito per la durata da lui scelta (art. 145 cpv. 2 dell'ord.); se non si
pone un problema di un ostacolo indipendente dalla volontà (DTF 109 Ia
19) resta un compito di chi si assenta nel corso di un procedimento di disporre
affinché la corrispondenza gli sia rispedita o l'autorità prenda nota del nuovo
indirizzo (DTF 97 III 10 e rif.; inoltre CDT n.
..__________ del 10 febbraio 1998 in re F. E.). Ancora recentissimamente
il Tribunale federale ha ribadito che, in presenza di un ordine di trattenuta
ai sensi dell' art. 145 cpv. 2 OSP 1 un invio raccomandato si considera notificato
l' utlimo giorno di un termine di sette giorni dal suo arrivo all' ufficio
postale del destinatario (DTF 123 III 492, consid. 1).
- 5.1.
La ricorrente aveva dato
ordine all'Ufficio postale di __________ di __________, come risulta dalla
dichiarazione rilasciata dalla buralista postale il 15 giugno 1998, di
rispedirle la corrispondenza a __________ dal 20 ottobre 1997. Il 9 febbraio
1998, all'inizio delle vacanze universitarie alla fine del semestre invernale,
aveva poi chiesto all'Ufficio postale di __________ di trattenere la corrispondenza
fino a domenica 8 marzo e di distribuirgliela il giorno successivo, lunedì 9
marzo.
Come si è visto, l'ordine
di trattenere, non costituendo un modo di distribuzione previsto dal servizio
postale, non imperdisce la decorrenza dei termini, sicché la tassazione,
inviata alla ricorrente il 9 febbraio 1998, è cresciuta incontestata in
giudicato prima che il padre della contribuente inviasse all'UT il 25 marzo
1998 il reclamo datato 20 marzo 1998.
5.2.
È appena il caso di
rilevare che, quando la ricorrente è entrata in possesso della notifica di
tassazione il 9 marzo 1998, il termine di reclamo non era ancora scaduto.
__________ __________ aveva quindi ancora la possibilità di inviare o di far
inviare dal padre nei termini stabiliti dalla legge un succinto reclamo in cui
faceva presente di essere studentessa universitaria e di non aver conseguito
redditi nel biennio di computo.
Non va inoltre dimenticato
che la ricorrente, invece di dar ordine all' Ufficio postale di __________ di
trattenere la corrispondenza, con le conseguenze di cui ora si duole, poteva
semplicemente revocare all'Ufficio postale di __________ di __________ l'ordine
di risperdire la corrispondenza a __________, cosicché durante le vacanze
avrebbe ricevuto la corrispondenza normalmente al proprio domicilio.
5.3.
In simili condizioni
questa Camera non può far altro che confermare, in applicazione dei disposti di
legge, la decisione con cui l'UT ha dichiarato irricevibile il reclamo e
constatare che le è preclusa la possibilità di entrare nel merito del buon
fondamento della notifica di tassazione.
- Nel giudizio sulle
spese questa Camera tiene conto della condizione della ricorrente, studentessa
universitaria a carico dei genitori, e si limita, come d'altronde nel caso del
giudizio sul ricorso in materia di multa disciplinare, a prelevare spese e
tassa di giustizia in misura contenuta.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali e la
tassa di giustizia in complessivi fr. 100.- sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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