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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1998.137
Data decisione, Autorità:
24.07.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00137
Lugano
24 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 17 giugno 1998
in
materia di: multa disciplinare
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: __________ __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che il 17
giugno 1997 l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna annullava la tassa di
diffida di fr. 30.- e la multa di fr. 50.- a carico di __________ __________,
concedendo al suo rappresentante, __________ __________, un termine fino al 30
settembre 1997 per produrre la dichiarazione d’imposta;
-
che il 9
ottobre 1997 l’UT inviava al rappresentante della contribuente una nuova diffida;
-
che il 13
novembre successivo l’UT infliggeva alla contribuente una multa di fr. 50.-;
-
che il 20
marzo 1998 __________ __________ presentava reclamo contro la multa
disciplinare, lamentando che la sua richiesta di proroga non avrebbe mai
ricevuto evasione e che il 2 ottobre 1997 avrebbe presentato la dichiarazione
d'imposta richiestale;
-
che con
decisione del 3 giugno 1998 l’UT respingeva il reclamo in quanto tardivo;
-
che con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________ in rappresentanza della
figlia __________ contesta nuovamente la decisione di multa, lamentando
nuovamente gli asseriti errori in cui sarebbe incorso l’UT nel non aver dato
seguito alle richieste di proroga;
-
che l'art. 206 cpv. 1 LT
per l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale diretta
stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di
tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare
per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni
dalla notifica. Questo termine è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT );
-
che una deroga è prevista
solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire
quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio
militare, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti riguardanti il
contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3
LIFD);
-
che la restituzione del
termine deve essere fatta valere entro trenta giorni dal momento in cui
l'impedimento è cessato (art. 133 cpv. 3 ultima frase LIFD).
-
che il reclamo presentato
il 20 marzo 1998 risulta pertanto manifestamente tardivo;
-
che ciò preclude a questa
Camera di entrare nel merito della contestazione;
-
che il
rappresentante della ricorrente non fa d’altronde valere alcun motivo di restituzione
del termine che possa essere preso in considerazione secondo gli art. 192 cpv.
5 LT e 133 cpv. 3 LIFD;
-
che a
titolo meramente abbondanziale gli argomenti ricorsuali appaiono non solo
scarsamente attendibili, ma addirittura pretestuosi se si considera, da un
lato, che il rappresentante della ricorrente non ha minimamente comprovato
l’invio della dichiarazione d’imposta il 2 ottobre 1997 e, d’altro lato, che
non ha nemmeno reagito alla nuova diffida del 9 ottobre 1997, che sarebbe
dovuta apparirgli del tutto ingiustificata e avrebbe dovuto indurlo a reagire o
quanto meno a verificare l’avvenuta ricezione da parte dell’UT della
dichiarazione d’imposta, se veramente fosse stata inviata;
-
che
comunque il rappresentante della contribuente non ha neppure reagito alla decisione
di multa nel termine di legge, ma soltanto alcuni mesi dopo;
-
che è
quindi malvenuto a lamentarsi di asserite inadempienze dell’UT e che il presente
gravame appare manifestamente defatigatorio e frutto di reiterate disattenzioni
da parte del rappresentante della ricorrente nel ritirare la corrispondenza che
gli è indirizzata;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali e la
tassa di giustizia in complessivi fr. 100.- sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
Per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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