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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1998.135
Data decisione, Autorità:
24.07.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00135
Lugano
24 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 20 giugno 1998
in
materia di: imposta di successione e/o IC 1993/94
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che __________ __________,
domiciliato a __________, è limitatamente
imponibile nel Canton Ticino quale membro di una comunione ereditaria
proprietaria di sostanza immobiliare a __________;
-
che il contribuente, con
scritto del 10 giugno e con lettera successiva del 20 giugno 1998 redatta
parzialmente in francese e parzialmente in italiano, contesta di dover pagare
le imposte sulla sostanza ticinese, adducendo in particolare le seguenti motivazioni:
«Mia madre è, attualmente, una
persona fisica solvibile potendo far fronte a tutte le spese comprese le varie
imposte. Non posseggo, ufficialmente, nessun dato che mi provi il contrario. Al
seguito del testamento di fu mio padre, la mamma è l’unica fruitrice dei beni
immobiliari.
In conclusione è la fruitrice
che è tenuta la pagamento delle imposte inerenti al bene immobiliare»;
- che alla lettera in
questione sono allegate due decisioni dell’autorità fiscale ticinese: un
progetto di tassazione dell’imposta di successione risalente al 13 settembre
1990 e la motivazione di una decisione su reclamo del 27 gennaio 1997, in
merito alla tassazione IC 1993/94, in cui il ricorrente ha evidenziato la
seguente frase:
«Sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione
e secondo le indicazioni fornite dal nuovo rappresentante della comunione
ereditaria, la sostanza ed il relativo reddito sono stati esposti in parte uguale
nella misura di 1/5 ciascuno agli eredi»;
-
che, la Camera di diritto
tributario deve esaminare preliminarmente se un ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata;
-
che, secondo l’art. 227
cpv. 1 LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su
reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti
alla Camera di diritto tributario;
-
che, nel caso in esame,
non vi è alcuna decisione dell’autorità fiscale che sia impugnabile rispettando
il termine dell’art. 227 LT, per il fatto che, come rilevato, la decisione in
materia di imposta di successione risale addirittura al 1990 e quelle in materia
di imposta sul reddito sono state notificate, rispettivamente, il 27 gennaio
1997 (IC 1993/94) e il 25 agosto 1997 (IC 1995/96);
-
che, pertanto, come questa
Camera ha fatto notare al ricorrente in ben due occasioni (cfr. lettere del 12
e del 24 giugno 1998), i termini di impugnazione delle decisioni per i periodi
fiscali 1993/94 e 1995/96 sono ampiamente scaduti;
-
che, del resto, lo scritto
del ricorrente non può neppure essere trattato come istanza di revisione,
dovendo quest’ultima essere inoltrata all’Ufficio di tassazione, quale autorità
che ha emanato la decisione (234 cpv. 1 LT);
-
che, nella misura in cui
gli scritti del 10 e del 20 giugno 1998 dovessero essere considerati ricorso
contro una delle decisioni su reclamo, ne deve essere constatata l’irricevibilità.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è irricevibile.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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