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Numero d'incarto:
80.1998.131
Data decisione, Autorità:
24.07.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00131
Lugano
24 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 10 giugno 1998
in
materia di: IC/IFD 91/92 - IC/IFD 93/94
presentato
da:
__________ __________, __________ __________
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella tassazione
ordinaria IC/IFD 1991-92, notificata il 15 aprile 1992, l' Ufficio di
tassazione esponeva a __________ __________, analista in proprio, un reddito da
attività indipendente di fr. 70'000.- di media annua e un reddito della
sostanza di fr. 6'842.- così composto: fr. 6'122.- reddito da titoli e fr.
720.- reddito lordo da indivisioni. La tassazione cresceva incontestata in
giudicato.
Dall'inizio del 1992 __________ __________
passava alle dipendenze della __________
__________. L' Ufficio di tassazione
allestiva pertanto una tassazione intermedia per mutamento della professione a
valere dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1992. Il reddito del lavoro veniva
stabilito in fr. 57'306.-, al quale veniva aggiunto un reddito di fr. 6'000.-
per vantaggi goduti nella società e un reddito d'altra fonte di fr. 3'000.-. Il
reddito della sostanza, in quanto elemento non toccato dalla tassazione intermedia,
restava invariato (cfr. notifica della tassazione intermedia IC/IFD 1991-92, a
valere dal 1° gennaio 1992, del 12 giugno 1995).
Il medesimo giorno l'UT
notificava a __________ __________ e a sua moglie anche la tassazione
ordinaria IC/IFD 1993-94, in cui venivano ripresi il reddito del lavoro di fr.
57'306.- e il reddito da vantaggi goduti nella società di fr. 6'000.- di media
annua, come pure il reddito d'altra fonte di fr. 3'000.-; il reddito della sostanza
veniva definito, come a dichiarazione, in fr. 7'290.- e il reddito lordo da indivisioni
in fr. 870.-, riprendendo i dati della dichiarazione della comunione
ereditaria.
-
Il reclamo
presentato da __________ __________ il 13 giugno 1995 contro entrambe
le due notifiche di tassazione summenzionate del 12 giugno 1995, veniva evaso
con due distinte decisioni su reclamo del 25 maggio 1998. Le suddette decisioni
su reclamo si attenevano a quanto pattuito dalle parti in occasione dell'audizione
dell' 8 maggio 1998 e, meglio, la riduzione del reddito da vantaggi goduti
nella società fa fr. 6'000.- a fr. 3'000.- e lo stralcio del reddito d'altra
fonte di fr. 3'000.-.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ contesta entrambe le decisioni su
reclamo, chiedendo la riduzione del reddito della sostanza per la tassazione
intermedia IC/IFD 1991-92 a fr. 6'284.- e di quello della tassazione IC/IFD
1993-94 a fr. 7'290.-.
-
Il ricorso è di
fatto privo d'oggetto e appare essere stato introdotto con leggerezza, senza
prima nemmeno chiedere quanto meno telefonicamente le spiegazioni del caso
all'UT.
__________ __________ si
è infatti con tutta evidenza lasciato fuorviare dalle cifre riassuntive
contenute nelle due decisioni su reclamo. In effetti il reddito della sostanza
di fr. 9'842.- indicato nella tassazione intermedia IC/IFD 1991-92 è la
ricapitolazione di tre redditi: del reddito della sostanza mobiliare di fr. 6'122.-,
della quotaparte del reddito della comunione ereditaria di fr. 720.- e dei
vantaggi goduti nella società anonima di fr. 3'000.- come pattuito in occasione
dell'audizione dell'8 maggio 1998.
A sua volta l'importo di
fr. 11'160.- menzionato nella tassazione IC/IFD 1993-94 è la ricapitolazione
dei seguenti importi: del reddito della sostanza di fr. 7'290.-, del reddito
lordo della quotaparte del reddito lordo della comunione ereditaria di fr.
870.- e dei vantaggi di fr. 3'000.- come da accordo.
Come si vede, il reddito
della sostanza mobiliare della tassazione 1993-94 è esattamente quello indicato
dal ricorrente nel ricorso, quello della tassazione intermedia 1991-92 è
addirittura inferiore, seppure di poco.
- Qualora il ricorso
intendesse, per denegata ipotesi, mettere in discussione l'accordo raggiunto
con l'Ufficio di tassazione circa l'entità dei vantaggi goduti nella società
anonima, va ricordata la giurisprudenza di questa Camera, che, fondandosi sulla
natura della transazione che interviene fra fisco e contribuente, ha escluso
che il contribuente possa recedere dall'accordo, quando lo stesso sia
validamente costituito (per tutte: CDT n. 296-297 del 18 settembre 1989
in re Ba.; CDT n. 259 del 4 settembre 1989 in re Ka.). Anzi, la dottrina
più recente è incline a ritenere che simili accordi costituiscano un vero e
proprio contratto di diritto pubblico fra fisco e contribuente, assimilabile
alla figura civilistica della transazione extragiudiziale, con cui due parti
eliminano una controversia od una incertezza circa una relazione giuridica (Känzig/Behnisch,
Die direkte Bundessteuer, 2. ediz., Basilea 1992, III parte, p. 108 s.; CDT
n. 98 del 3 maggio 1993 in re T.; CDT n. 79 del 3 maggio 1993 in re K.).
Il ricorso, se inteso
quale richiesta di riesaminare l'accordo raggiunto con l'autorità fiscale l' 8
maggio 1998, andrebbe quindi dichiarato manifestamente infondato per i motivi
appena esposti.
- Se infine il ricorso
intendesse contestare la quotaparte del reddito della sostanza della comunione
ereditaria, è appena il caso di rilevare che a nulla giova affermare che ora la
casa sarebbe disabitata, quando il ricorrente medesimo nelle dichiarazioni
d'imposta 1993-94, a differenza della dichiarazione 1995-96, indicava l'esistenza
di tale reddito, quantificandolo al netto in fr. 540.- di contro al reddito
lordo di fr. 870.- desunto dall'UT dalla tassazione dell'indivisa, da cui sono
comunque stati dedotti fr. 217.- per spese di manutenzione.
Per quanto concerne poi la
tassazione intermedia 1991-92, il ricorso su questo punto sarebbe addirittura
irricevibile, poiché il reddito dell'indivisa è stato tassato nella notifica di
tassazione 1991-92 (tassazione ordinaria) del 15 aprile 1992, non è allora
stato contestato e non costituisce in alcun modo con tutta evidenza un elemento
della tassazione intermedia per mutamento della professione dal 1° gennaio
1992.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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