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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1998.120
Data decisione, Autorità:
24.07.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00120
Lugano
24 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 7 maggio 1998
in
materia di: IC 93/94 - IC 95/96
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- L'11 ottobre 1989 la
__________., società in accomandita, con
sede a __________, acquistava nel Comune
di __________ la particella n. __________, su cui sorgeva una casa
d'abitazione.
Il 24 novembre 1997 l'UT
notificava a __________ __________ la tassazione IC 1993-94 in cui
esponeva un reddito della sostanza di fr. 15'600.-, da cui deduceva
complessivamente fr. 5'900.- per spese di manutenzione e interessi. Lo stesso
giorno l'UT notificava pure la tassazione IC 1995-96, in cui esponeva al
contribuente un reddito della sostanza di fr. 16'800.- e deduzioni per complessivi
fr. 6'200.-.
- Il 17 dicembre 1997 __________ __________
inviava il seguente scritto all'UT:
"abitando nel Canton
__________, devo pagare le tasse in questo
Cantone. Per beni immobiliari nel Vostro Cantone fa stato la ripartizione che
deve fare __________ sul reddito e la
sostanza, in base alla quale sarà da calcolare quanto spetta al canton __________ ".
Il 12 gennaio 1998 e
nuovamente il 31 gennaio successivo l'UT invitava il reclamante a produrre le
decisioni di riparto del Canton __________
relative ai redditi degli anni 1991-92 e 1993-94 e alla sostanza al 1° gennaio
1993 e 1995. Il secondo invito era munito della comminatoria di irricevibilità,
qualora il contribuente non avesse dato seguito alla richiesta di produrre le
decisioni di riparto solettesi.
Essendo rimaste senza
esito le due richieste di documentazione, con due distinte decisioni del 14
aprile 1998 l'UT dichiarava irricevibili entrambi i reclami.
- Con il presente
tempestivo ricorso __________ __________ contesta le due summenzionate
decisioni su reclamo, argomentando che la casa di __________
è di proprietà della società in accomandita __________
alla quale egli verserebbe il valore locativo. Produce le decisioni di riparto
del Canton __________ degli anni di
computo 1991 (del 10 novembre 1997, modificata con decisione del 25 febbraio notificata
il 29 aprile 1998), 1992 (del 25 febbraio 1998, notificata il 29 aprile 1998),
1993 (del 2 marzo 1998, notificato il 29 aprile 1998) e 1994 (del 23 marzo
1998, in sostituzione del precedente del 2 dicembre 1996)
- Ricevibilità
Con due decisioni,
entrambe datate e notificate il 14 aprile 1998 l'UT di __________ ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato dal
contribuente contro le notifiche di tassazione IC 1993-94 e 1995-96.
Nel ricorso il ricorrente
indica invece di voler contestare le tassazioni 1991-97.
Va quindi subito premesso
che il ricorso è ricevibile unicamente nella misura in cui contesta le due
decisioni su reclamo del 14 aprile 1998 e, meglio, in cui contesta la
declaratoria d'irricevibilità.
Nella misura in cui il
presente ricorso contesta tassazioni non ancora notificate (1997-98) o
tassazioni già cresciute in giudicato (IC 1991-92), è invece irricevibile.
- Diritto
applicabile
5.1.
Con l'entrata in vigore
della nuova legge tributaria, il 1° gennaio 1995, la legge tributaria del 28
settembre 1976 è stata abrogata (art. 324 cpv. 1 LT 1994), anche se rimane
applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali precedenti l'entrata in
vigore della nuova legge, con riserva peraltro delle disposizioni transitorie (art.
324 cpv. 2 LT 1994).
Per quanto attiene ai
rimedi giuridici, vi è una disposizione transitoria, la quale prevede che
contro le tassazioni notificate prima dell'entrata in vigore della nuova legge
sono applicabili i rimedi di diritto e la procedura del diritto precedente (art.
317 LT 1994).
Nel diritto
amministrativo, d'altronde, vige il principio per cui in materia procedurale si
applicano a tutte le questioni pendenti le nuove norme nel procedimento dinanzi
all'autorità adìta, a prescindere dal fatto che la fattispecie si sia
realizzata prima o dopo l'entrata in vigore della nuova legge (Imboden/Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, VI ediz., Basilea 1986, p. 106; Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992, vol. I, p. 127; Moor, Droit
administratif, vol. I, II ediz., Berna 1994, p. 171; DTF 113 Ia 412).
5.2.
Nel presente caso la
tassazione IC 1993-94 è stata notificata al ricorrente il 24 novembre 1997,
quindi dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto.
Si applicano quindi le
norme procedurali del nuovo diritto, come nel caso della tassazione IC 1995-96,
pure oggetto del presente ricorso nei limiti sopra tracciati.
- Declaratoria d'irricevibilità
6.1.
Secondo l'art. 206 cpv. 2
LT-1994, applicabile alla fattispecie, se il reclamo non soddisfa i requisiti
stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il reclamante deve indicare
le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre
i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al
reclamante è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell'irricevibilità.
La motivazione del reclamo
rappresenta dunque un presupposto di validità del gravame (STF del 21
novembre 1997 in re R. SA, in DTF 123 II 552 e in Sammlung BGE n.
815, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza; inoltre: Allidi,
Procedura, disposizioni penali e diritto transitorio, in: Borghi
[a cura di], La riforma della legge tributaria, Lugano 1995, p. 16).
6.2.
Confrontato con il reclamo
generico del 17 dicembre 1997, l'UT con lettera del 12 gennaio 1998 assegnava
al reclamante un termine fino al 31 gennaio 1998 per produrre copia del riparto
intercantonale relativo ai redditi conseguiti nel periodo di computo 1991-92 e
1993-94, notificato dall'autorità fiscale del Canton __________.
La richiesta rimaneva
inevasa. L'UT rinnovava pertanto la richiesta. Impartiva al reclamante, con
lettera raccomandata del 3 febbraio 1998, un termine fino al 20 febbraio,
rendendolo nel contempo attento che in caso d'inosservanza dell'invito il reclamo
sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Anche tale termine veniva
lasciato scadere dal reclamante, il quale non si è per altro nemmeno degnato di
avvertire l'UT che davanti all'autorità fiscale del Canton __________ erano ancora pendenti dei reclami
che riguardavano tra l'altro anche le decisioni di riparto richieste dall'
Ufficio di tassazione.
6.3.
In simili condizioni
questa Camera non può che confermare l'irricevibilità del reclamo. Di fronte al
reiterato silenzio del reclamante, che nemmeno si è peritato di chiedere una
proroga in attesa della conclusione della procedura di riparto del Canton __________, l'UT non poteva agire
diversamente.
Le decisioni del 14 aprile
1998, con cui l'UT ha dichiarato irricevibili i reclami contro le notifiche di
tassazione IC 1993-94 e 1995-96, vanno quindi confermate.
- 7.1.
A questa Camera è quindi
preclusa, per quanto precede, la possibilità di entrare nel merito delle due
suddette tassazioni, anche se dalle decisioni di riparto prodotte con il
presente ricorso risulta per la prima volta che egli non deve essere imposto
quale proprietario dell'immobile di __________
ma per la sua partecipazione alla società in accomandita proprietaria della
casa.
Va comunque sottolineato
che tale circostanza era sfuggita pure al Cantone di domicilio ed è emersa per
la prima volta solo nelle decisioni di riparto degli anni 1991, 1992 e 1993
notificate il 29 aprile 1998 e in quella del 1994 notificata poco più di un
mese prima e, meglio, il 23 marzo 1998.
7.2.
Certo, in materia di
doppia imposizione intercantonale, i contribuenti hanno ancora la facoltà di
sollevare l'eccezione derivante dall'art. 46 cpv. 2 Cost. fed. entro trenta
giorni dall'ultima decisione cantonale mediante ricorso di diritto pubblico al
Tribunale federale (cfr. per le molte: STF del 5 novembre 1993 in re C.
SA; DTF 111 Ia 44 consid. 1b 46).
7.3.
Orbene, il presente
ricorso, presentato in lingua tedesca il 7 maggio 1998 è posteriore soltanto di
alcuni giorni alla notifica delle decisioni di riparto del Canton __________ relative agli anni 1991, 1992 e 1993.
Essa risale infatti al 29 aprile 1998.
Questa Camera ritiene
pertanto di poter trasmettere il ricorso del 7 maggio 1998 al Tribunale
federale. Esso potrebbe infatti configurare un ricorso di diritto pubblico
pervenuto tempestivamente all'autorità giudiziaria cantonale ticinese contro
le decisioni di riparto del 29 aprile 1998 e quindi da trasmettere perciò senza
indugio all'autorità competente, conformemente a quanto disposto dall'art. 32
cpv. 4 OG.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è respinto.
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
- Intimazione alle parti.
Copia al Tribunale
federale, con allegati citati.
- Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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