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Numero d'incarto:
80.1998.118
Data decisione, Autorità:
28.07.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00118
Lugano
28 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 7 luglio 1998
in
materia di: IC 93/94
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Nella notifica di
tassazione IC 1993-94 del 27 dicembre 1995, l’UT ha esposto a __________ __________
un reddito della sostanza immobiliare di fr. 98'618.-, dal quale sono state
dedotte spese di manutenzione e interessi passivi per fr. 76'654.-.
L'imponibile è così stato definito in fr. 21’964.-. Per l’aliquota si è tenuto
conto di un reddito in altri cantoni di fr. 100'000.-.
-
Il 18 gennaio 1996
il contribuente, assistito dalla ,
__________ - __________,
ritornava all’UT la notifica di tassazione 1993-94, contestando d’aver conseguito
un reddito imponibile in __________.
Il 26 gennaio 1998 l'UT
invitava il patrocinatore del ricorrente a produrre la decisione di riparto intercantonale
del Canton __________ relativa ai
redditi conseguiti negli anni 1991-93 e alla sostanza al 1° gennaio 1993. Con
scritto del 23 febbraio 1996 la __________
comunicava all’UT che la tassazione 1991-92 non era ancora definitiva e che
quanto alla tassazione 1993-94 i documenti si trovavano ancora presso la __________ di __________.
Quasi due anni dopo, il 19
dicembre 1997 l’UT rinnovava al contribuente la richiesta di produrre il
riparto intercantonale relativo ai redditi conseguiti negli anni 1991-93 e alla
sostanza al 1° gennaio 1993, avvertendolo che in caso di inosservanza il
reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile. La __________
rispondeva il 6 gennaio 1998 argomentando di aver ottenuto dal Canton __________ una proroga per la dichiarazione
d’imposta fino al 31 gennaio 1998.
Il 10 marzo 1998 l’UT
rinnovava per la terza volta l’invito a produrre entro il 31 marzo 1998 il
riparto più volte richiesto, sempre con la comminatoria di irricevibilità in
caso di inosservanza. Il 19 marzo 1998 la ,
__________ - __________,
trasmetteva la dichiarazione “lungamente attesa” e da poco ricevuta dalla __________ __________
__________. Il 27 marzo 1998 l’UT
sollecitava per l’ennesima volta, sempre con la comminatoria d’irricevibilità,
al contribuente il riparto intercantonale degli anni di computo 1991-92,
rilevando che la documentazione prodotta con la lettera del 19 marzo 1998
riguardava i redditi 1995-96 e la sostanza al 1° gennaio 1997. Il termine assegnato
al ricorrente fino al 15 aprile scadeva infruttuoso.
L'8 giugno 1998 l'UT
dichiarava pertanto irricevibile il reclamo.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso il contribuente, pur dando atto di non aver prodotto la
documentazione richiestagli per disguidi interni e cattiva conoscenza della
lingua, chiede che la decisione su reclamo venga riesaminata nel merito, perché
non corrisponderebbe alle notifiche di tassazione emesse dal Canton __________ per gli anni 1993 e 1994.
-
4.1.
Come stabilito dalla
disposizione transitoria di cui all’art. 317 LT-1994, alla presente fattispecie
è applicabile l’art. 206 LT-1994, poiché la tassazione IC1995-96 è stata
notificata dopo l’entrata in vigore della nuova legge tributaria e, meglio,
dopo il 1° gennaio 1995.
4.2.
Secondo l'art. 206 cpv. 2
LT-1994, applicabile alla fattispecie, se il reclamo non soddisfa i requisiti
stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il reclamante deve indicare
le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre
i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al
reclamante è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell'irricevibilità.
La motivazione del
reclamo, così come la produzione delle prove rappresentano dunque un
presupposto di validità del gravame (STF del 21 novembre 1997 in re R.
SA, in DTF 123 II 552 e in Sammlung BGE n. 815, con riferimenti a
dottrina e giurisprudenza; inoltre: Allidi, Procedura, disposizioni
penali e diritto transitorio, in: Borghi [a cura di], La riforma
della legge tributaria, Lugano 1995, p. 16).
- 5.1.
Confrontato con il reclamo
generico del 18 gennaio 1996, con cui il contribuente, assistito dalla , __________
- __________, ritornava all’autorità fiscale ticinese la notifica
di tassazione 1993-94, contestando d’aver conseguito un reddito imponibile in __________, l’UT ha ripetutamente sollecitato
il ricorrente a voler produrre la decisione di riparto intercantonale del Canton
__________ relativa ai redditi
conseguiti negli anni di computo 1991-92 e alla sostanza esistente al 1°
gennaio 1993.
Orbene, ancor oggi tale
documentazione non è stata prodotta, ancorché il Canton __________ abbia emesso da tempo ormai le tassazioni del periodo
fiscale 1993-94. Basti pensare che tutte le rettifiche (“Berichtigungen”)
relative agli anni d’imposizione 1993-94 risalgono alla prima metà del 1997,
quella del 1994 poi già al 21 agosto 1995.
Né va dimenticato che la
dichiarazione d’imposta 1993-94 del Canton __________,
che il ricorrente ha più volte affermato di non poter produrre, era stata
presentata dalla __________ di __________ già il 30 aprile 1994.
5.2.
Certo, dalle notifiche
prodotte non risulta nel Canton __________
alcun reddito imponibile. Il che non significa ancora che non ve ne sia in
altri Cantoni. Stupisce e appare persino defatigatorio che il contribuente e
chi lo ha assistito non si siano mai - ciò va sottolineato - fatti latori
presso le autorità fiscale bernesi della richiesta dell’autorità fiscale
ticinese di disporre della decisione di riparto del Cantone di domicilio, cioè
del Canton __________, qualora la stessa
non fosse ancora stata notificata.
Una simile decisione, la
sola che permetterebbe di dirimere nel merito la controversia se in __________ vi sia reddito imponibile, non è
ancora stata prodotta a tutt’oggi.
In simili condizioni
questa Camera non può che confermare la decisione con cui l’UT ha dichiarato
irricevibile il reclamo.
- Va comunque
rilevato, a titolo del tutto abbondanziale, che in materia di doppia
imposizione intercantonale i contribuenti hanno ancora la facoltà di sollevare
l'eccezione derivante dall'art. 46 cpv. 2 Cost. fed. entro trenta giorni
dall'ultima decisione cantonale mediante ricorso di diritto pubblico al
Tribunale federale (cfr. per le molte: STF del 5 novembre 1993 in re C.
SA; DTF 111 Ia 44 consid. 1b 46).
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria
di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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