AIUTO
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Numero d'incarto:
80.1997.4
Data decisione, Autorità:
20.02.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00004
Lugano
20 febbraio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 3 gennaio 1997
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
__________, __________,
rappr.
da: __________ SA __________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- I fratelli
__________, __________ e __________ hanno ricevuto in donazione da loro padre
Ottavio il mapp. n. __________ RFD di __________, che è stato apportato alla
società semplice da loro appositamente costituita per edificare un immobile commerciale
e per gestirlo nel loro comune interesse.
Il 15 aprile 1996
l’Ufficio di tassazione di Locarno notificava a __________ la tassazione IC/IFD
1993-94 in cui le esponeva accanto al reddito aziendale di fr. 4’400.-- un
reddito della sostanza di fr. 198’700.--, da cui venivano operate deduzioni per
fr. 145’608.--.
Il giorno stesso in cui
riceveva la tassazione, __________ la trasmetteva per facsimile alla __________
SA, la quale con scritto di pari data le spiegava che il reddito netto
imponibile relativo alla comproprietà (sic !) era di fr. 53’102.-- e che contro
la tassazione era comunque data facoltà di reclamo.
In data 3 giugno 1996,
dopo uno scambio di corrispondenza tra la __________ SA e la __________ SA, che
amministra la proprietà immobiliare comune dei __________, __________, assistita
dalla __________ SA, presentava reclamo.
Il 24 ottobre 1996 avevano
luogo all’Ufficio di tassazione di __________ tre distinte udienze. In quelle
concernenti __________ e __________ __________ il reddito della sostanza immobiliare
in comunione veniva congruamente ridotto, preso atto, da un lato, del mancato
incasso del canone di locazione dovuto dalla __________ SA e, dall’altro, della
documentazione comprovante il pagamento di determinati interessi passivi.
Con decisione del 9
dicembre 1996 l’Ufficio di tassazione respingeva invece il reclamo della
contribuente, dichiarandolo tardivo.
- Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________, sempre assistita dalla __________ SA,
chiede l’annullamento della decisione di irricevibilità e conseguentemente la
diminuzione del reddito della sostanza immobiliare. Ripropone l’iter che ha
condotto al reclamo tardivo, lamentando la negligenza di chi avrebbe dovuto
segnalarle per tempo l’opportunità di interporre reclamo.
Fa inoltre presente il
pregiudizio economico che le deriverebbe dalla mancata modifica del reddito
immobiliare.
- Imposta cantonale (IC)
3.1.
Con l’entrata in vigore
della nuova legge tributaria, il 1° gennaio 1995, la legge tributaria del 28
settembre 1976 è stata abrogata (art. 324 cpv. 1 LT 1994), anche se rimane
applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali precedenti l’entrata in
vigore della nuova legge, con riserva peraltro delle disposizioni transitorie (art.
324 cpv. 2 LT 1994).
Per quanto attiene ai
rimedi giuridici, vi è una disposizione transitoria, la quale prevede che
contro le tassazioni notificate prima dell’entrata in vigore della nuova legge
sono applicabili i rimedi di diritto e la procedura del diritto precedente (art.
317 LT 1994).
Nel diritto
amministrativo, d’altronde, vige il principio per cui in materia procedurale si
applicano a tutte le questioni pendenti le nuove norme nel procedimento dinanzi
all’autorità adìta, a prescindere dal fatto che la fattispecie si sia
realizzata prima o dopo l’entrata in vigore della nuova legge (Imboden/Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtssprechung, VI ediz., Basilea 1986, p. 106; Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992, vol. I, p. 127; Moor, Droit
administratif, vol. I, II ediz., Berna 1994, p. 171; DTF 113 Ia 412).
3.2.
Con una recentissima
decisione (dell’11 marzo 1996, in StE 1996 B 110 n. 6), cresciuta in
giudicato, la Commissione di ricorso in materia di IFD di Zurigo, ha stabilito
che la disposizione dell’art. 132 cpv. 3 LIFD, secondo cui il contribuente può
impugnare la tassazione d’ufficio solo perché essa è manifestamente inesatta,
rientra nel diritto materiale. La disciplina dell’onere della prova è infatti
una questione di diritto sostanziale e non procedurale, a prescindere dal fatto
che la relativa norma sia collocata nella parte della legge che regola la
procedura. Pertanto l’impugnazione delle tassazioni IFD fino al periodo 1993/94
è disciplinata dal diritto abrogato.
3.3.
La LT 1994 non prevede più
una disposizione simile a quella dell’art. 179 LT 1976, che dichiarava
inammissibile il reclamo collettivo, stabilendo nondimeno che, se l’oggetto di
reclamo è la partecipazione alla sostanza o al reddito di una società in nome
collettivo o in accomandita oppure a una massa patrimoniale in comunione, gli
altri interessati avrebbero dovuto essere avvertiti, dando loro facoltà di
intervenire nella procedura e che in ogni caso la decisione sarebbe valsa per
tutti gli interessati.
3.4.
In un recente giudizio,
questa Camera, dopo aver constatato che l’art. 179 LT 1976 trova applicazione
anche in sede di ricorso, in virtù del rinvio previsto dall’art. 181 cpv. 3 LT
(CDT n. 22 del 9 marzo 1994 in re F.F.; CDT n. 27
del 9 marzo 1990 in re M. s.n.c.), ha avuto modo di ribadire il carattere di
eccezione di detta disposizione, che vuole che l’esito del reclamo venga esteso
a tutti gli altri interessati, per cui essa va interpretata in modo restrittivo
(CDT n.114 del 23 giugno 1994 in re G.C.).
Conformemente alla lettera
delle norma, l’eccezione trova quindi applicazione limitatamente alle società
in nome collettivo, alle società in accomandita e alle masse patrimoniali in
comunione. Con quest’ultima nozione si deve intendere ogni forma di proprietà
comune per disposizione di legge o per contratto secondo l’art. 652 CCS, ad
esclusione dunque delle comproprietà secondo l’art. 646 CCS (CDT
n.114 del 23 giugno 1994 in re G.C.).
3.5.
A mente di questa Corte,
così come la restrizione del diritto di impugnare la tassazione d’ufficio ai
soli casi di manifesta inesattezza, anche la soppressione dell’estensione
dell’esito del reclamo a tutti gli interessati - poco importa se favorevole o
sfavorevole, purché sia stato salvaguardato il diritto di esprimersi - in caso
di partecipazione alla sostanza o al reddito di una società in nome collettivo
o in accomandita oppure a una massa patrimoniale in comunione, deve essere
considerata alla stregua di una questione di diritto sostanziale.
L’art. 179 LT 1976,
ancorché sistematicamente incluso tra le norme relative alla procedura di
tassazione e ai relativi rimedi, si presenta in realtà come una disposizione
ibrida: di carattere processuale nella misura in cui prevede l’avvertimento di
tutti gli interessati, essa assume invece un indiscutibile carattere sostanziale
nella sua seconda parte, laddove dispone che, a determinate condizioni, l’esito
della procedura di reclamo venga esteso ope legis a tutti gli
interessati, senza considerare se essi abbiano a loro volta impugnato la loro
tassazione personale o meno. In questo senso, l’ultima frase dell’art. 179 LT
1976 introduce nella legge, per così dire surrettiziamente, una sorta di motivo
di revisione d’ufficio, senza cioè che i potenziali interessati debbano farsi
parte diligente, per eliminare decisioni contraddittorie concernenti il reddito
prodotto da un medesimo oggetto o il suo valore patrimoniale.
Essa torna quindi
applicabile a tutte le tassazioni relative al periodo fiscale 1993-94.
3.6.
Va innanzi tutto rilevato
che l’immobile, il cui reddito è stato esposto alla ricorrente, è proprietà
comune (e non come erroneamente asserito ancora nel ricorso) comproprietà
dei fratelli __________, che si sono appositamente costituiti in società
semplice per edificare un immobile di reddito e per gestirlo in comune.
Si tratta quindi di una massa
patrimoniale in comune per contratto, che rientra nella casistica per la
quale l’art. 179 ultima frase LT 1976 prevede l’estensione ope legis
dell’esito del reclamo presentato da un singolo comunista a tutti i comunisti interessati.
3.7.
Ne viene, per quanto
concerne l’imposta cantonale, che il ricorso deve essere accolto, non già per i
motivi avanzati dal patrocinatore della ricorrente, ma per i motivi sopra
esposti, nonostante che il reclamo sia stato pacificamente presentato tardivamente,
quando il termine era ormai ampiamente trascorso.
- Imposta federale diretta
(IFD)
4.1.
Il vecchio diritto
federale, cioè il DIFD, non prevedeva invece, così come il nuovo, cioè la LIFD,
alcuna disposizione analoga all’art. 179 LT 1976.
L’abrogato decreto
federale prevedeva una disposizione simile a quella della legge cantonale per
il solo caso del reclamo contro la tassazione non ancora esecutiva del defunto:
in una simile evenienza, qualora un solo erede avesse interposto reclamo, gli
altri eredi, che avessero domicilio in Svizzera, ne dovevano essere avvertiti.
A tal fine, doveva essere loro fissato un termine entro il quale dichiarare la
propria intenzione di partecipare alla procedura di reclamo. Anche il decreto
federale estendeva in ogni caso a tutti gli eredi gli effetti della decisione (art.
103 DIFD).
4.2.
Neppure tale norma è però
stata ripresa dal legislatore federale, al momento di adottare la legge
federale sull’imposta federale diretta, entrata in vigore il 1° gennaio 1995.
La ragione di tale omissione deve tuttavia ricercarsi, secondo il Consiglio federale,
autore del disegno di legge del 1983, nella circostanza che si tratta di una
disposizione che concerne la successione fiscale prevista dall’art. 12 dello
stesso disegno di legge (cfr. Messaggio del Consiglio federale a
sostegno delle leggi federali sull’armonizzazione delle imposte dirette dei
Cantoni e dei Comuni e sull’imposta federale diretta [Messaggio sull’armonizzazione
fiscale], in FF 1983, vol. III, p. 133). In altri termini, la partecipazione
dei coeredi non ha bisogno di essere disciplinata espressamente, discendendo
dal diritto materiale (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a
ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 103 DIFD, p. 244).
La partecipazione dei
coeredi è cioè la logica conseguenza della c.d. «successione fiscale»,
stabilita dall’art. 12 LIFD ed in precedenza dall’art. 10 DIFD. Alla morte del
contribuente, gli eredi subentrano infatti nei suoi diritti e obblighi fiscali
(art. 12 cpv. 1 1a frase LIFD; art. 11 cpv.1 1a frase LT
1994). Ebbene, oltre che negli obblighi materiali, gli eredi subentrano anche
in quelli formali del defunto. In particolare, sono obbligati ad inol-trare la dichiarazione
fiscale. Chi sia erede e di conseguenza obbligato ad inoltrare la dichiarazione
fiscale è una questione che si risolve in base alle norme del diritto civile (Känzig/Behnisch,
op. cit., n. 1 ad art. 84 DIFD, p. 68)
Fra i diritti processuali del
de cuius, che spettano agli eredi, rientra in particolare la
legittimazione ad interporre reclamo e ri-corso (Känzig/Behnisch, op.
cit., n. 2 ad art. 84 DIFD, p. 68).
4.3.
È nel quadro di tali
disposizioni che deve essere letto il principio, precedentemente codificato all’art.
103 DIFD, per cui, se un erede reclama contro la tassazione non ancora
esecutiva del defunto, la partecipazione deve essere estesa ai coeredi, nei cui
confronti la decisione su reclamo produrrà comunque effetto. In simili casi, si
tratterà, infatti, di un’unica decisione, fondata sul reddito e sulla sostanza
di un’unica persona (il defunto). È quindi naturale e conforme alle esigenze
della certezza del diritto, che la legge preveda il coinvolgimento di ogni
erede nell’eventuale procedura di reclamo avviata da uno solo di essi, tanto
più che la stessa legge afferma il principio della responsabilità solidale per
le imposte dovute dal defunto.
Ben diverso da quello
della successione fiscale è il caso della tassazione dei membri di una società
di persone. La quota di utile proveniente dalla società viene aggiunta, in tale
evenienza, ai rimanenti redditi di ogni singolo socio. Ognuno dei soci è pertanto
imposto separatamente dagli altri, dall’autorità fiscale competente per territorio.
Inoltre, diversamente dal caso della comunione ereditaria che subentra negli
obblighi fiscali del de cuius, per i soci non vige alcuna responsabilità
solidale.
Di conseguenza, come il
reddito delle società di persone è aggiunto agli elementi imponibili dei
singoli soci (art. 10 LIFD), allo stesso modo ogni singolo socio è legittimato
ad interporre reclamo contro l’accertamento dell’utile complessivo ed anche
della quota a lui attribuita, senza che l’autorità fiscale sia obbligata a
coinvolgere nella procedura gli altri soci e senza che gli effetti della
decisione adottata in seguito al reclamo debbano essere estesi a tutti i soci
(di diverso avviso Känzig/Behnisch, op. cit., n. 3 ad art. 103 DIFD, p.
221).
4.4.
L’esito di un reclamo
presentato tempestivamente da un socio di una società in nome collettivo o in
accomandita oppure da un membro di una proprietà comune non si estende pertanto
automaticamente a tutti gli interessati. Questi ultimi devono presentare a loro
volta reclamo, sia secondo il vecchio sia secondo il nuovo diritto federale,
entro trenta giorni dal momento in cui è stata loro notificata la loro
tassazione personale (cfr. art. 99 cpv. 1 DIFD e art. art. 132 cpv. 1 LIFD).
Il reclamo presentato
dalla __________ SA il 3 giugno 1996 contro la tassazione IFD 1993-94, ricevuta
dalla ricorrente il 15 aprile 1996, risulta quindi essere manifestamente
tardivo.
Ciò non è d’altronde
contestato.
4.5.
Certo, il patrocinatore
della ricorrente lamenta di non aver ottenuto tempestivamente le necessarie
informazioni dalla società fiduciaria incaricata dell’amministrazione della
proprietà immobiliare comune.
Nulla gli impediva però,
allo scopo di salvaguardare il termine, di presentare reclamo in tempo utile e
di richiamare dall’amministrazione dell’immobile la relativa documentazione,
riservandosi poi se del caso di confermare l’impugnativa o di recedervi.
È appena il caso di
osservare a questo riguardo che questa Camera ha avuto più volte modo di
sottolineare che il contratto di mandato impone al mandatario un dovere di
diligenza per la buona e fedele esecuzione del servizio (DTF 101
II 121), tra cui il dovere di non lasciare trascorrere infruttuoso un termine
assegnatogli (CDT 155 del 20.08.1990 in re D. M.; DTF
87 II 364 c. 1).
4.6.
In materia di IFD il
ricorso deve pertanto essere respinto.
- Giudizio sulle
spese
Nonostante l’accoglimento
del ricorso in materia di IC, la tassa di giustizia e le spese processuali
vanno poste totalmente a carico della ricorrente, per il fatto che il ricorso
avrebbe tranquillamente potuto essere evitato, se fossero stati rispettati i termini
di impugnazione previsti dalla legge (artt. 144 cpv. 2 LIFD e 231 cpv. 2 LT
1994).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso in materia di
imposta cantonale è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 16 settembre 1996 è annullata e gli
atti sono rinviati all’UT, perché esamini in contraddittorio la documentazione
prodotta ed emetta una nuova tassazione IC/IFD 1991-92.
-
Il ricorso in materia di
imposta federale diretta è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l’IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l’IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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