AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1997.26
Data decisione, Autorità:
23.07.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00026
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 11 febbraio 1997
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
__________ e __________, __________,
rappr. da: __________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Il 13 febbraio 1992
i coniugi __________ e __________ hanno acquistato il mapp. n. __________ di
__________ (__________). Il prezzo di fr. 370'000.-- è stato finanziato nella
misura di ca. Lit. 100 milioni da un'asserita donazione da parte di __________,
madre di __________, che risiedeva in Italia.
L'UT di __________, nella
tassazione IC/IFD 1993-94, dopo aver esaminato le spiegazioni fornite dal
rappresentante dei contribuenti (cfr. lettere del 7 febbraio e dell' 8 luglio
1996), esponeva loro, in relazione all’acquisto dell'immobile, un reddito
d'altra fonte di fr. 50'000.-- di media annua (cfr. notifica della tassazione
del 17 giugno 1996, confermata con decisione su reclamo del 13 gennaio 1997).
- Con il presente,
tempestivo ricorso i contribuenti, sempre assistiti dalla Studio fiduciario
__________ di __________, chiedono lo stralcio del reddito d'altra fonte di fr.
50'000.--, come pure la concessione della deduzione per doppia economia domestica
di fr. 2'400.--. Rilevano che l'importo di fr. 100'000.-- ca. è stato loro
donato dalla madre, deceduta nell'estate del 1992 e che il denaro è stato
trasferito in Svizzera in diverse fasi dal fratello, che provvedeva a
effettuare i prelevamenti in Italia. Producono, tra l'altro, la fotocopia del
certificato di eseguita denuncia e di pagamento d'imposta relativa alla
successione relitta da __________, deceduto a Mendrisio nel 1989, che aveva
lasciato alla sorella __________, madre di __________, una sostanza in titoli
(azioni bancarie) di Lit. 150'647'700.--.
In occasione dell’udienza
del 22 aprile 1997 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni. Il
giudice delegato ha invitato il contribuente a provare l’entità della sostanza
relitta dalla madre del ricorrente e i trasferimenti di denaro dall’Italia alla
Svizzera, segnatamente gli eventuali prelevamenti in contanti effettuati in
Italia, il loro cambio in valuta svizzera e/o il deposito su conti intestati al
ricorrente.
-
Secondo l’art. 33 LT
il reddito di un contribuente deve corrispondere almeno al tenore di vita suo e
delle persone, al cui sostentamento provvede. Tocca al contribuente provare
come egli abbia sopperito alle spese determinate dal suo tenore di vita, facendo
capo al consumo di redditi non imponibili o di sostanza (art. 33 cpv. 2 LT).
Questa Camera, per costante giurisprudenza, ha quindi sempre considerato legittimo
integrare i redditi dichiarati dal contribuente con un reddito d'altra fonte
fino a un valore che corrisponda al suo tenore di vita, nel caso in cui i
redditi dichiarati apparissero manifestamente insufficienti al mantenimento del
contribuente e della sua famiglia (CDT n. 67 del 22 febbraio 1983 in re
R.; CDT n. 105 del 19 aprile 1983 in re Z.).
-
4.1.
I ricorrenti contestano il
calcolo del dispendio, discusso dal proprio rappresentante con l’UT di
__________, nella misura in cui l’autorità fiscale non ha computato il versamento
di ca. Lit. 100'000'000.--, che __________ asserisce d’aver ricevuto dalla
madre prima del suo decesso.
Nemmeno in questa sede,
malgrado l’invito circostanziato del giudice delegato a provare il versamento
dell'importo asserito, il contribuente ha saputo provare in modo convincente
d’aver ricevuto dalla madre l'equivalente di ca. fr. 100'000.--.
Le prove offerte in merito
all’asserita donazione sono quanto meno aleatorie e inconcludenti. In
particolare non è stato prodotto il certificato di eseguita denuncia e di
pagamento d’imposta relativo al decesso di __________, che avrebbe quanto meno
permesso di stabilire se l’attivo ereditato nel 1989 dal fratello __________
(azioni della Banca __________) fosse ancora presente o invece fosse stato
consumato. Né può essere considerata concludente la dichiarazione, rilasciata
il 4 giugno 1997 dal signor __________, titolare della stazione __________ di
__________, poiché la stessa non precisa l’entità degli importi, che egli
avrebbe cambiato a __________, limitandosi soltanto ad asserire che si sarebbe
trattato di diversi milioni di lire cambiate tra il dicembre del 1991 e il
marzo del 1992. È inoltre irrilevante la fotocopia dell’assegno circolare di
Lit. 15'000'000.— del 16 giugno 1992, che é addirittura posteriore al pagamento
del prezzo della casa (11 marzo 1992).
4.2.
Anzi, nel caso concreto vi
sono numerosi indizi che inducono a grande cautela e quindi a non aderire alla
tesi del ricorrente. Innanzi tutto, egli ha preteso di aver ricevuto una
donazione dalla madre solo dopo aver ricevuto la tassazione in discussione,
quindi solo dopo aver preso atto della mancanza di liquidità in relazione al
finanziamento dell’acquisto dell’abitazione.
Inoltre non ha nemmeno
provato, benché sollecitato dal giudice delegato, la consistenza dell’attivo
relitto dalla madre, deceduta poco tempo dopo aver ricevuto l’asserita donazione,
precludendo così quanto meno una verifica indiretta della pretesa donazione.
La fotocopia poi
dell’assegno del 16 giugno 1992 induce persino a ritenere che, se vi sono stati
trasferimenti di denaro dall’Italia, essi non sono da mettere necessariamente
e, soprattutto, senza ulteriori prove, in relazione con il pagamento del prezzo
d’acquisto della casa, poiché, come già detto, a quell’epoca il prezzo era già
stato soluto.
In simili condizioni si
deve per forza ritenere non provata la versione fornita dal ricorrente.
- Il ricorrente chiede
inoltre la deduzione dell’importo di fr. 2'400.—per doppia economia domestica.
5.1.
Quando il domicilio non
coincide con il luogo di lavoro e la distanza è notevole sì che al contribuente
non è possibile o non si può da lui pretendere che rientri al domicilio per
pranzare, egli ha diritto ad una deduzione per i pasti presi fuori casa (art.
25 cpv. 1 lett. c LT, 22 bis cpv. 1 lett. b DIFD). Oltre alla lunghezza del
percorso entrano in considerazione anche altri motivi: per esempio orari
irregolari di lavoro, ragioni di salute, pausa breve che non consente il
rientro a casa ecc.. Deducibile è il maggior costo cioè la parte del dispendio
che supera quello normalmente causato dal pasto consumato a casa (cfr. CDT
no 481 del 12 dicembre 1986 in re G.; RTT 1972 pag. 32).
5.2.
Se il pranzo di
mezzogiorno è regolarmente preso fuori domicilio la deduzione è accordata in
via forfetaria. Cantonalmente, per il periodo 1987/88, l'importo riconosciuto
in deduzione era di fr. 1'900.- (cfr. decreto del CdS 14.10.86 RU 3.2). La
stessa somma è deducibile ai fini dell'IFD (circolare dell'AFC 30.5.86). Se il
dipendente beneficia di facilitazioni (es. mensa) da parte del datore di lavoro
detto importo è ridotto della metà cioè a fr. 950.- cioè della metà. La
deduzione non viene accordata se le spese sono state rifuse dal datore di
lavoro giusta l'art. 327 a cpv. 1 CO (cfr. Känzig ibidem pag. 684-87).
In altre parole, i costi
per i pasti fuori casa sono deducibili nella misura in cui comportano un spesa
maggiore di quella che il contribuente normalmente avrebbe, se pranzasse nella
propria economia domestica (Känzig, Direkte Bundessteuer, 2. ediz., I,
p. 686, ad Art. 22bis cpv. 1 DIFD, num. 9; AA.VV., Kommentar zum
Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 319; Reimann/Zuppinger/Schärrer,
Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, II, p. 371, ad Art.26, num. 27).
5.3.
Orbene, come ha rilevato
l’UT in occasione dell’udienza del 22 aprile 1997, il ricorrente beneficia di
una rifusione spese che si avvicina a fr. 20'000.—all’anno da parte del datore
di lavoro, in ragione di due terzi per spese d’auto e per il terzo rimanente
per le altre spese di trasferta, quindi anche per i pasti fuori casi.
La rifusione di queste
altre spese da parte del datore di lavoro impedisce, in ossequio alla costante
giurisprudenza, il riconoscimento della deduzione per doppia economia
domestica.
È quindi appena il caso di
rilevare che il ricorrente nemmeno si preoccupa di quantificare né di provare
l'entità delle asserite spese per pasti fuori casa e l'eventuale esistenza di
una parte non rimborsata dal datore di lavoro.
5.4.
Nessuna deduzione per
doppia economia domestica (in relazione a pasti fuori casa) può infine essere
riconosciuta a __________, poiché nel periodo di computo lavorava a tempo
parziale e aveva quindi la possibilità di rientrare al proprio domicilio.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster