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Numero d'incarto:
80.1997.219
Data decisione, Autorità:
23.03.1998, CDT
Incarto n.
80.97.00219
Lugano
23 marzo 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 16 dicembre 1997
in
materia di: IC 97/98
presentato
da:
__________ -__________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________ __________ svolge l’attività di __________.
Nella dichiarazione
fiscale 1997/98 indicava di avere conseguito, nel periodo di computo, i
seguenti redditi: dall’attività lucrativa indipendente fr. 7’465.– nel 1995 e
fr. 1’063.– nel 1996; dalla sostanza (valore locativo) fr. 2’150.– all’anno.
Notificandogli la
tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 21 luglio 1997, l'Ufficio di
tassazione di __________ quantificava il reddito aziendale del contribuente in
fr. 18’000.– in media annua e il valore locativo in fr. 3’000.–. Dopo le
deduzioni previste dalla legge, il reddito imponibile veniva determinato in fr.
14’572.– in media annua per l’IC, cui corrispondeva un’imposta annua di fr.
320.–; quanto all’IFD, il reddito risultava inferiore al minimo imponibile.
- Con reclamo del 4
agosto 1997, il contribuente contestava il reddito aziendale accertato
dall’autorità fiscale, lamentando una condotta persecutoria dell’autorità di
tassazione.
Nella propria decisione su
reclamo del 9 dicembre 1997, l'Ufficio di tassazione argomentava che la
rivalutazione del reddito aziendale dichiarato era stata determinata dalla
sproporzione esistente fra le entrate dichiarate dal contribuente e le spese da
lui sostenute. Il calcolo fatto dall’autorità fiscale era il seguente:
entrate dichiarate fr. 8’528
spese:
interessi passivi fr. 6’715
oneri AVS fr. 6’543
premi cassa malati fr. 4’639
diminuzione debiti
rispetto al 1995 fr. 2’800
imposte pagate
(comunali, fed., cantonali) fr. 2’404
totali fr. 8’528 fr. 23’101
Sulla base del calcolo in
questione, che ancora non comprendeva i costi per il sostentamento personale,
l'Ufficio di tassazione aveva ritenuto di ridurre il reddito aziendale a fr.
1’000.– e di aggiungere peraltro un reddito d’altra fonte di fr. 14’000.–, per tener
conto dei vantaggi goduti in famiglia.
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ -__________ si
riconferma nelle motivazioni contenute nel reclamo all’autorità fiscale e fa
riferimento alla definizione del proprio reddito effettuata nel 1995 in occasione
di un suo precedente ricorso a questa Camera.
All’udienza del 18
febbraio 1998 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni. Il
ricorrente ha in particolare sostenuto che terze persone gli avrebbero saldato
dei debiti permettendogli di far fronte alle proprie necessità. Il giudice gli
ha pertanto assegnato un termine di venti giorni per produrre eventuali dichiarazioni
di terzi verso i quali sarebbe debitore.
Il 4 marzo 1993 il contribuente
ha prodotto due dichiarazioni, entrambe datate 27 febbraio 1998, che confermano
l'esistenza di due prestiti di fr. 2'000.-- ciascuno, senza tuttavia indicare
la data alla quale risalirebbe il prestito.
- 4.1.
L’art. 130 cpv. 2 LIFD
consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio
se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali
oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per
mancanza di documenti attendibili. L'autorità fiscale potrà tener conto di
coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita
del contribuente. La legge precisa ancora che l’autorità deve effettuare una
“valutazione coscienziosa”.
La tassazione d’ufficio sostituisce
quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente accertamento dei fatti. La
valutazione cui procede l’autorità fiscale si basa invece su considerazioni di
verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung
im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD,
p. 163).
4.2.
Analogamente a quanto
previsto dalla LIFD, anche l’art. 204 cpv. 2 LT prevede che l’autorità di
tassazione esegua la tassazione in base a una valutazione coscienziosa, se,
nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali
oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per
mancanza di documenti attendibili. L’autorità fiscale potrà tener conto di
coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita
del contribuente.
4.3
Va subito rilevato che il
calcolo dell'UT, esposto nel dettaglio nella decisione su reclamo, appare, in
linea di principio, ineccepibile. Basti considerare che a fronte di redditi per
fr. 30'000.- nel biennio di computo stanno uscite per oltre fr. 23'000.-, senza
considerare il fabbisogno per vivere per due anni, valutato complessivamente dall'UT
in poco meno di fr. 7'000.-.
Le giustificazioni esposte
dal ricorrente all'udienza non sono apparse lineari e convincenti. L'UT ha
d'altronde mostrato notevole prudenza nel considerare il fabbisogno per vivere,
ammettendo aiuti da parte dei genitori, che pure vivono in ristrettezze.
Le due dichiarazioni del
27 febbraio 1998, prodotte dopo l'udienza, sono alquanto generiche e non
indicano la data in cui sarebbe avvenuto il prestito. Quella rilasciata dai
genitori appare poi sostanzialmente dettata da ragioni familiari.
Dando prova di grande
prudenza e per economia di giudizio, questa Camera considera di poter includere
nel calcolo del dispendio, senza ulteriori accertamenti, la conferma del
prestito di fr. 2'000.- di __________ __________ -__________ e di ridurre così
il reddito d'altra fonte di fr. 1'000.- di media annua, riducendolo così a fr.
13'000.-, confermato invece il reddito aziendale di fr. 1'000.-.
In simili condizioni il
reddito imponibile ammonta a fr. 10'522.-per un'imposta annua di fr. 62.-.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 9 dicembre 1997 è riformata nel senso
che il reddito aziendale è ridotto a fr. 13'000.- di media annua.
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'UT per l'emissione di nuovi
conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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