AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1997.214
Data decisione, Autorità:
07.05.1998, CDT
Incarto n.
80.97.00214
Lugano,
7 maggio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 17 dicembre 1997
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: __________ __________ __________ __________ __________ __________
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella dichiarazione
fiscale IC/IFD 1995-96 __________ __________ notificava un debito di fr.
200'000.-- verso un cittadino straniero residente in Francia e interessi in ragione
di fr. 6'000.-- per il 1993 e di fr. 12'000.-- per il 1994. L' Ufficio di
tassazione nella notifica di tassazione del 24 giugno 1996 non concedeva la
deduzione del suddetto debito dalla sostanza del contribuente né quella degli
interessi passivi dal reddito.
La notifica di tassazione
veniva successivamente confermata con decisione su reclamo del 17 novembre
1997.
- Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________, assistito dalla fiduciaria __________
__________ __________ __________, chiede la deduzione dalla sostanza del debito
professato verso __________ __________ e dal reddito dei relativi interessi.
Dopo aver richiamato le modifiche legislative entrate in vigore il 1° gennaio
1995, che avrebbero comportato l'armonizzazione in merito al riconoscimento dei
debiti e dei relativi interessi all'armonizzazione della legislazione fiscale
cantonale con quella federale, argomentano che la richiesta, formulata
dall'autorità fiscale, di produrre la dichiarazione d'imposta francese del
signor __________, sarebbe contraria al diritto fiscale internazionale. Rende
inoltre nota la disponibilità del signor __________ a testimoniare davanti alla
Camera di diritto tributario.
La Divisione cantonale
delle contribuzioni propone per contro di respingere il ricorso, spiegando che
la modifica legislativa è stata voluta unicamente per non escludere la
deduzione di debiti comprovati per il semplice fatto che non sono tassati per
il corrispondente credito, come nel caso dei diplomatici. Rileva inoltre che manca
in concreto una documentazione completa e ineccepibile del prestito, non
bastando una semplice dichiarazione bancaria del versamento a contanti
dell'importo di fr. 180'000.--. Considera inoltre giustificata la richiesta
dell'autorità di tassazione di __________ alla luce delle concrete circostanze
del caso, segnatamente del rimborso di un prestito ipotecario con l'ammontare
asseritamente ricevuto dal signor __________ senza prestargli garanzie di
sorta.
All'udienza del 17
febbraio 1998 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni. Il
ricorrente si è riservato un termine fino al 20 marzo, poi prorogato fino alla
fine di aprile, per produrre ulteriori prove atte a suffragare l’esistenza del
prestito. Il 7 aprile il ricorrente ha poi prodotto un contratto di prestito
datato 15 marzo 1998 e due ricevute, del 28 dicembre 1993, risp. del 31
dicembre 1994.
- Dalla sostanza sono
deducibili i debiti comprovati (art. 47 cpv. 1 LT); dai proventi sono dedotti
gli interessi maturati sui debiti ammessi in deduzioni (art. 32 cpv. 1 lett. a
LT; inoltre art. 33 cpv. 1 lett. a LIFD).
3.1.
L'art. 47 cpv. 1 LT
diverge nella sua formulazione dalla precedente normativa. L'art. 57 cpv. 1
lett. b LT-1976 prevedeva infatti che dalla sostanza fossero deducibili i
debiti comprovati verso persone o enti che per il corrispondente credito
soggiacciono all'imposta oppure godono, se assoggettati a sovranità fiscale
svizzera a motivo di appartenenza personale, di esenzione fiscale a norma delle
disposizioni concernenti l'imposta federale diretta. Analoga disposizione era
invero prevista anche dal Messaggio del Consiglio di Stato del 13 ottobre 1993,
concernente il progetto di nuova legge tributaria (cfr. Messaggio, p. 41
e p. 176). Essa è tuttavia stata stralciata dalla speciale Commissione del Gran
Consiglio in materia tributaria, condizionando così la deduzione dei debiti
alla sola prova, in base a una chiara documentazione, della loro esistenza
(cfr. Rapporto, p. 40). Nel Rapporto della Commissione del Gran
Consiglio si può leggere testualmente:
La Commissione ha deciso lo stralcio della lettera b)
del capoverso 1 condizionando cosl la deduzione dei debiti alla sola prova (in
base ad una chiara documentazione) della loro esistenza.
L'articolo
è stato pertanto semplificato venendo a cadere le particolari condizioni di
deducibilità controllata in specie nei riguardi di società di sede o di altre
società tassate in modo privilegiato (queste non devono infatti più dimostrare,
ai fini della deduzione dei debiti, l'imposizione normale).
Ciò
non significa però che, per i debiti professati verso stabilimenti di diritto
estero, l'autorità fiscale non debba più applicare un particolare rigore quanto
alla prova della loro effettiva esistenza. In questi casi le autorità fiscali
hanno infatti il dovere di esigere delle informazioni più precise e complete.
Ne
consegue che gli interessi versati a degli stabilimenti aventi la loro sede in
Stati che favoriscono la presa di domicili fittizi, come ad esempio il
Liechtenstein e Panama, continueranno a non essere ammessi a meno che vengano
fornite precise indicazioni sugli effettivi aventi diritto (ASA, 55 pag. 137).
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale non basta il certificato di una
banca o di una società fiduciaria secondo cui il creditore è uno straniero
domiciliato all'estero (ASA, 36 pag. 386). Simili attestazioni non consentono
infatti di verificare se l'istituto che ha rilasciato la dichiarazione fosse a
conoscenza non soltanto dell'apparenza esterna delle relazioni tra contribuente
e asserito creditore, bensì di tutte le loro effettive relazioni d'affari (ASA,
36 pag. 391).
La nuova norma dell'art.
47 cpv. 1 LT rinuncia quindi a porre quale precisa condizione per la deduzione
dei debiti, anche verso persone o enti domiciliati o con sede all'estero, il
loro assoggettamento all'imposta. Facendo astrazione da precise condizioni o da
elencazioni esemplificative, il Legislatore ha così lasciato alla prassi e alla
giurisprudenza il compito di definire le esigenze probatorie per provare
l'esistenza e ammettere quindi la deduzione di detti debiti, non mancando però
di sottolineare che "ciò non significa che, per i debiti professati
verso stabilimenti di diritto estero, l'autorità fiscale non debba più
applicare un particolare rigore quanto alla prova della loro effettiva
esistenza".
3.2.
Va quindi ricordato, a
questo punto, che il contribuente, secondo l'art. 126 cpv. 2 LIFD e l'art. 200
cpv. 2 LT, deve segnatamente fornire, a domanda dell'autorità di tassazione, informazioni
orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati,
come anche documenti concernenti le relazioni d'affari.
Non diversamente
dall'abrogato art. 89 cpv. 2 DIFD, ma anche dall'art. 168 cpv. 2 e 3 LT-1976,
sul piano probatorio è al contribuente che incombe l'onere di provare
l'esattezza delle proprie indicazioni (ASA 55 p. 140). Spetta quindi in
linea di principio al contribuente provare ineccepibilmente l’identità del
proprio creditore; non si può quindi esigere che sia l'autorità di tassazione a
documentare i propri dubbi sull'esattezza delle informazioni fornite poiché
altrimenti si finirebbe per capovolgere il senso della norma (ASA 51 p.
380).
Di regola,
l'identificazione del creditore mediante indicazione del nome e dell'indirizzo
è sufficiente, se il creditore è domiciliato in Svizzera. Tali indicazioni
bastano infatti normalmente a consentire le necessarie verifiche all'autorità
di tassazione (ASA 55 p. 140). Nel caso invece di creditori domiciliati
all'estero, soprattutto quando si tratta di persone o di entità giuridiche con
sede all'estero, come ad esempio società del diritto del Principato del
Liechtenstein o di diritto panamense, soprattutto considerando che esse
consentono domiciliazioni fittizie atte a consentire tra l'altro anche
l'evasione fiscale, la giurisprudenza pone esigenze probatorie accresciute (DTF
106 Ib 148; ASA 55 p. 141 e riferimenti; inoltre CDT n. 309 del
10 dicembre 1991 in re A. SA; CDT 65 del 22 aprile 1992 - in re B.R.; STF
del 19 giugno 1992 in re F.G.).
Per debiti professati
verso stabilimenti di diritto estero, le autorità fiscali hanno il dovere
d'esigere delle informazioni più precise e più complete. Il contribuente che
intende dedurre gli interessi versati a persone domiciliate all'estero a
stabilimenti con sede in stati che favoriscono la presa di domicili fittizi,
non può quindi limitarsi ad indicare l'indirizzo degli stabilimenti in
questione, ma deve fornire informazioni precise e dettagliate sugli aventi
diritto (ASA 55 p. 137, consid. 3c; Sammlung BGE n. 621). Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale, non basta, ad esempio, il
certificato di una banca o di una società fiduciaria secondo cui il creditore è
uno straniero domiciliato all'estero (ASA 36 p. 386). Simili attestazioni
non consentono infatti di verificare se l'istituto che ha rilasciato la
dichiarazione fosse a conoscenza non soltanto dell'apparenza esterna delle
relazioni tra contribuente e asserito creditore, bensì di tutte le loro
effettive relazioni d'affari (ASA 36 p. 391).
Il Tribunale federale non
ha così considerato sufficientemente probante la dichiarazione di una società
fiduciaria riconosciuta dalla Commissione federale delle banche, secondo cui il
creditore del contribuente era persona di nazionalità estera domiciliato
all'estero, poiché, accettando simili dichiarazioni, l'autorità fiscale
finirebbe per perdere il diritto di verificare che le compete per legge (ASA
36 loc. cit.; si veda anche, a proposito di dichiarazioni rilasciate da
avvocati, STF del 23 dicembre 1982 in re G. L.; inoltre CDT n.
309 del 10 dicembre 1991 in re A. SA; CDT 65 del 22 aprile 1992 - in re
B.R.).
3.3.
Stante questo obbligo di
informazione e di documentazione sui fatti addotti ai fini della tassazione,
l'autorità fiscale ignora i fatti addotti ma non provati o comunque non resi
sufficientemente verosimili (DTF 107 Ib 218). Con la conseguenza -
secondo la prassi - che il debito non viene riconosciuto, gli ammortamenti non
dedotti dalla sostanza e gli interessi dal reddito (STF del 9 giugno
1961 in re F. A.; inoltre DTF 68 I 196, ASA 18 p. 26; ASA
23 p. 175; ASA 29 p. 83).
In altre parole, con le
elevate esigenze probatorie, descritte in precedenza, l'autorità di tassazione
si garantisce l'imposizione presso il debitore, a condizione che quest'ultimo
sia imponibile in Svizzera (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II
ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 124; inoltre CDT n.
..__________ del 31 ottobre 1995 in re S.R.).
- 4.1.
Nel caso in esame il
ricorrente, oltre ad aver comunicato il nome dell’asserito creditore, il signor
__________ __________ di __________, ha prodotto, dopo l’udienza del 17
febbraio 1998, un contratto di prestito e due ricevute relative agli interessi
scaduti nel 1993 e nel 1994. Il contratto, datato 15 marzo 1998, precisa
l’entità dello stesso, l’ammontare degli interessi, la loro scadenza annuale,
la prima volta il 31 dicembre 1993, come pure le modalità del versamento. Le
ricevute, datate 28 dicembre 1993 e 31 dicembre 1994, stese su carta libera di
fattura identica, danno atto del versamento da parte del debitore degli
interessi in ragione di fr. 6'000.- per il 1993 e di fr. 12'000.- per il 1994.
Orbene, questa
documentazione non appare a questa Camera sufficiente per documentare
ineccepibilmente l’esistenza del prestito. Vero è che nel contratto di prestito
si precisa che fr. 20'000.- sono stati versati in contanti e che gli ulteriori
fr. 180'000.- sono stati versati sul conto del ricorrente presso __________.
Mancano tuttavia ulteriori indizi a comprova dei rapporti d’affari tra il
ricorrente e il signor __________, atti a provare in modo inequivocabile la
titolarità economica di quest’ultimo dell’importo versato al ricorrente. Manca
in particolare documentazione bancaria che possa in qualche modo comprovare
l’uscita dai conti del creditore dell’importo, non indifferente, di fr.
200'000.- ed eventualmente del loro cambio in franchi svizzeri e/o della loro
esportazione dalla Francia. Mancano anche le prove dei movimenti bancari
relativi al versamento degli interessi, soprattutto di quelli scaduti alla fine
del 1994, che ammontavano a fr. 12'000.-. Alla mancanza di questi e altri
indizi che potessero comprovare in modo ineccepibile il prestito poteva semmai
sopperire una dichiarazione del fisco francese o quanto meno documentazione
fiscale di fonte francese, che documentasse l’assoggettamento del prestito e
del relativo reddito in Francia.
In simili condizioni, non
diversamente da altri casi giudicati da questa Camera vigente la vecchia LT, il
debito verso il signor __________, domiciliato in __________, non può essere
considerato in quanto non ineccepibilmente provato. Chi ricorre al prestito da
parte di persone domiciliate all’estero o enti con sede all’estero, per non incorrere
nel rigore probatorio esatto dalla giurisprudenza per evitare una facile
evasione fiscale, deve preoccuparsi di poter ottenere dal creditore la
documentazione necessaria a provare la titolarità economica dell’importo del
prestito e, a scanso di ogni difficoltà, l’imposizione all’estero del relativo
reddito.
Non può quindi essere
questione, in simili condizioni, di violazione del diritto fiscale
internazionale, come pretende il ricorrente, ma unicamente, per quanto si è
detto, di adempimento delle esigenze probatorie poste dalla giurisprudenza.
4.2.
Non vanno comunque
sottaciute, anche se a mero titolo abbondanziale, le perplessità manifestate
dalla Divisione delle contribuzioni in relazione all’operazione, dal momento
che il prestito di fr. 200'000.- sarebbe servito a estinguere il debito
ipotecario di fr. 175'000.- presso __________, senza che il nuovo creditore
esigesse garanzie di sorta.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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