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Numero d'incarto:
80.1997.211
Data decisione, Autorità:
07.05.1998, CDT
Incarto n.
80.97.00211
Lugano
7 maggio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 16 dicembre 1997
in
materia di: IC/IFD 92 intermedia
presentato
da:
__________ e __________ __________ __________, __________ __________ __________,
rappr.
da: __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- __________ e
__________ __________, entrambi docenti, sono coniugati dal __________
__________ 1988. A partire da quella data i loro redditi vennero cumulati (cfr.
tassazione intermedia 1987-88, con effetto dal __________ __________ 1988, del
__________ 1990).
Nel periodo fiscale
successivo __________ __________ cessò l’attività lavorativa, avendo ottenuto
un congedo per maternità di un anno, poi rinnovato per un altro anno. Di conseguenza
l’UT effettuò una nuova tassazione intermedia, con effetto dal 1° settembre
1990, in cui stralciò il reddito del lavoro della moglie (cfr. tassazione intermedia
1989-90, con effetto dal 1° settembre 1990, del 30 ottobre 1992).
- Nel periodo fiscale
successivo 1991-92, dal 1° settembre 1992 la signora __________ riprese
l’attività lavorativa e il marito, al beneficio di un congedo di un anno per
l’anno scolastico 1992-93, sospese temporaneamente l’attività precedentemente
svolta con orario lavorativo pari al 75% del normale. L’UT effettuò pertanto
una nuova tassazione intermedia, con effetto dal 1° settembre 1992, in cui
aggiunse di nuovo al reddito del marito il reddito del lavoro della moglie
(cfr. tassazione intermedia 1991-92, con effetto dal 1° settembre 1992,
decisione su reclamo del 17 novembre 1997).
Nel periodo fiscale
1993-94 il marito riprese l’attività nella misura precedente (75% dell’orario
normale) dal 1° settembre 1993, per poi ridurla a un terzo (33 1/3% dell’orario
normale), dal 1° settembre 1994. L’UT effettuava pertanto una nuova tassazione
intermedia limitatamente all’imposta cantonale, con effetto dal 1° settembre
1994, per il dimezzamento dell’attività lavorativa da parte del marito (cfr.
tassazione intermedia 1993-94, con effetto dal 1° settembre 1994, decisione su
reclamo del 10 novembre 1997).
-
Con il presente,
tempestivo ricorso i coniugi __________, assistiti dalla __________ __________
__________, chiedono in sostanza lo stralcio della tassazione intermedia con
effetto dal 1° settembre 1992 per ripresa dell’attività da parte della moglie.
Fanno presente che dal 1° settembre 1990 al 31 agosto 1992 lavorava
esclusivamente il marito e dal 1° settembre 1992 al 31 agosto 1993 la moglie e
che quindi hanno conseguito, durante quel triennio, un solo reddito.
-
4.1.
Di regola l'imposta sul
reddito è calcolata sul reddito medio annuo dei due anni che precedono il
periodo fiscale (art. 95 cpv. 1 LT 1976).
All'inizio
dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato, tanto per il periodo
fiscale in corso che per quello successivo, sulla base del reddito conseguito
dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, riportato a dodici
mesi (art. 99 cpv. 1 LT 1976). In caso di tassazione intermedia (art. 99 LT 1976)
gli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica sono commisurati
secondo le regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento (art. 100 cpv.
3 LT 1976).
I medesimi principi
valgono anche per l'IFD (art. 96 cpv. 1 e art. 41 cpv. 1 e 4 DIFD). Infatti
secondo l'art. 41 cpv. 4 DIFD, se le condizioni dell'assoggettamento si sono attuate
soltanto nel corso del periodo di tassazione o le stesse non sono adempiute durante
tutto il periodo di computo, l'imposta e determinata in base al reddito conseguito
dopo che si sono verificate le condizioni dell'assoggettamento e calcolate su
un anno.
4.2.
Fra i motivi - elencati limitativamente
dall'art. 96 cpv. 1 DIFD - che danno diritto alla tassazione intermedia vi è
l'inizio d'attività lucrativa e il mutamento di professione (cfr. DTF
109 Ib 11; STF II Corte di diritto pubblico, del 25 maggio 1984 in re G.M. St.;
Känzig, Wehrsteuer, ad art. 42 nota 29; Rivier, Droit fiscal suisse,
p. 262). A sua volta l'art. 99 cpv. 1 lett. b LT 1976, appoggiandosi
sostanzialmente alla giurisprudenza relativa all'art. 96 DIFD, indica quali
motivi di intermedia la modificazione durevole delle fonti di reddito come
l'inizio e la cessazione dell'attività lucrativa, il passaggio da un'attività
dipendente a una indipendente o viceversa, aggiungendovi il pensionamento. Per
modificazioni durevoli si intendono delle modificazioni che si mantengono per
almeno due anni (cfr. Amministrazione federale delle contribuzioni,
Istruzioni sull'applicazione degli articoli 42 e 96 [tassazione intermedia] del
decreto concernente l'imposta federale diretta [DIFD], ed. 1985, pag. 7, cpv.
3).
4.3.
Nonostante il cumulo dei
redditi e della sostanza, la moglie e il marito sono considerati due distinti
soggetti fiscali. Pertanto, il Tribunale federale ha stabilito che, se è vero
che i fattori imponibili dei coniugi costituiscono un'unica entità per
determinare l'imposta dovuta, i presupposti per procedere ad un'eventuale tassazione
intermedia devono tuttavia essere esaminati separatamente (cfr. STF 16
giugno 1989 in re D. contro Camera di diritto tributario del Tribunale di
appello del Canton Ticino, in ASA 59 p. 556).
Per quanto concerne il
requisito quantitativo, invece, secondo il Tribunale federale, bisogna tener
conto del fatto che i coniugi formano un'unità economica e sono imposti sul
cumulo dei loro redditi; perciò, per valutare se la modifica dei fattori imponibili
del coniuge che realizza nella sua persona il motivo di tassazione intermedia
rivesta o meno carattere essenziale, bisogna verificare se i fattori imponibili
dei coniugi, nel loro insieme, subiscono una variazione rilevante (BLStP
IX, p. 172; ASA 59 p. 556; STF 5 settembre 1990 in re B. e A.B.
contro Commissione cantonale di ricorso in materia di IFD del Canton Vallese, in
ASA 60 p. 187).
4.4.
Proprio perché la
giurisprudenza (cfr. STF 16 giugno 1989 in re D. contro Camera di
diritto tributario del Tribunale di appello del Canton Ticino, in ASA 59
p. 556) non permette di cumulare i periodi di cessazione di lavoro dei due
coniugi ma esige che vengano esaminate le situazioni dei due coniugi
separatamente, nella fattispecie il ricorso deve essere respinto. Infatti, nel
periodo fiscale 1991-92, mentre la ripresa dell'attività lavorativa della
signora __________ adempiva le condizioni di una tassazione intermedia (ripresa
dell'attività lavorativa duratura), la cessazione dell'attività lavorativa del
signor __________ si è invece limitata ad un anno solo (l'anno scolastico
1992-93), un periodo che non adempie quindi la condizione temporale della
tassazione intermedia. Il reddito della signora è stato pertanto correttamente
aggiunto dall'UT a quello del marito mediante una tassazione intermedia
1991-92, con effetto 1° settembre 1992, data della ripresa lavorativa della
ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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