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Numero d'incarto:
80.1997.200
Data decisione, Autorità:
10.02.1998, CDT
Incarto n.
80.97.00200
Lugano
10 febbraio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 4 dicembre 1997
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Il 17 novembre 1997
l’Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________ __________ la
decisione su reclamo relativa al periodo fiscale 1997-98, con cui determinava
il reddito imponibile in fr. 39'408.--.
-
La contribuente
presentava ricorso il 4 dicembre 1997, limitandosi a contestare genericamente
la decisione su reclamo e a chiedere di essere sentita.
Il 5 dicembre 1997 questa
Camera impartiva alla ricorrente un termine fino al 20 dicembre per precisare i
fattori della tassazione che venivano contestati e a esporne i motivi, con
l’avvertenza che, se questo termine fosse scaduto infruttuoso, il ricorso sarebbe
stato dichiarato irricevibile.
Con lettera raccomandata
del 30 dicembre 1997 la ricorrente inviava i giustificativi, senza tuttavia
precisare gli elementi della tassazione che contestava e fornirne i motivi.
Ribadiva nuovamente la richiesta di essere sentita.
- Secondo l'art. 227
cpv. 1 LT 1994, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa
norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i
fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti
probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente
è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell'irricevibilità.
Lo stesso principio vale anche in materia di imposta federale diretta, in virtù
dell'art. 140 cpv. 2 LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale
(cfr. CDT n. ..__________ del 28 agosto 1995 in re
N. e L. R.; CDT n__________.. dell' 11 ottobre 1996
in re G.P.; v. inoltre Meister, Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung
– Der Rechtsschutz nach StHG und DBG, Berna/Stoccarda/Vienna 1995, p. 191-192; X.
Oberson, Le contentieux fiscal, in: Ordre romand des experts fiscaux diplômés
[a cura di], Les procédures en droit fiscal, Berna/Stoccarda/Vienna 1997, p.
147).
Secondo la più recente
giurisprudenza del Tribunale federale, l’esigenza di una motivazione e di una
conclusione costituisce, un presupposto processuale, indispensabile per l’esame
del gravame (STF del 21 novembre 1997 in re R. SA, inedita, consid.
4c-d, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
- Lo scritto della
contribuente del 4 dicembre 1997 disattende manifestamente le condizioni di ricevibilità
di un ricorso, poste sia dal diritto cantonale (art. 227 cpv. 1 LT 1994) sia
dal diritto federale (art. 140 cpv. 2 LIFD). Esso non contiene infatti né conclusioni
né motivazioni di sorta, limitandosi a esporre i passi sin qui effettuati dalla
contribuente e a indicare che il suo caso è stato “definito da troppe persone
difficile”.
Questa Camera ha pertanto
impartito alla contribuente un termine di grazia per emendare le lacune
dell’atto ricorsuale, con l’avvertimento che, se ciò non fosse avvenuto, il
ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile.
La contribuente ha
purtroppo lasciato trascorrere infruttuoso questo termine, cosicché il ricorso
deve essere respinto in quanto irricevibile. Lo scritto e la documentazione
inviati il 30 dicembre sono manifestamente tardivi.
- 5.1.
Non occorre quindi nemmeno
chiedersi, in simili condizioni, se la lettera del 30 dicembre soddisfi le
condizioni di ricevibilità del ricorso, anche se ciò appare di primo acchito
quanto meno problematico. Nuovamente infatti la ricorrente non specifica gli elementi
della tassazione che intende contestare, né tanto meno ne specifica i motivi
(cfr., ad esempio, STF del 19 maggio 1978 in Sammlung BGE
no 558; da ultimo: STF del 21 novembre 1997 in re R. SA, inedita, consid.
4a). La mera produzione di documenti non basta, poiché, a tenore degli articoli
227 cpv. 1 LT 1994 e 140 cpv. 2 LIFD, essa è intesa a suffragare, ma non a
sostituire la motivazione e le conclusioni del ricorso.
5.2.
Né basta a sopperire a
tali mancanze formali la richiesta di essere sentiti dal giudice. Un ricorso
non può, sia sotto il profilo dell'IFD sia dell'IC, esaurirsi e limitarsi alla
richiesta di essere sentiti, poiché ciò equivarrebbe a negare il carattere di
perentorietà insito nel termine di grazia previsto dai succitati articoli (cfr.
CDT n. 16 del 29 gennaio 1985 in re G.D; CDT n. 7 del 22 febbraio
1991 in re D. e V. G.). La richiesta di essere sentito oralmente non può dunque
essere sostitutiva della motivazione del gravame, e della produzione dei mezzi
di prova (Masshardt, Wehrsteuerkommentar, ed. 1980, ad art 106, nota 10,
p. 417). Perché si dia seguito alla richiesta di essere sentiti sui fatti rilevanti
per il giudizio occorre che la domanda sia formulata correttamente, cioè
contenuta e presentata nel gravame formalmente ricevibile (CDT n. 358
del 6 ottobre 1986 in re M.S.).
- A mero titolo abbondanziale,
si vuole comunque precisare che il ricorso non avrebbe avuto un diverso esito
neppure se la Camera di diritto tributario avesse potuto entrare nel merito. Da
un esame della dichiarazione fiscale della ricorrente e della notifica di
tassazione da lei contestata, nonché della decisione su reclamo dell'Ufficio di
tassazione, si evince in modo abbastanza chiaro che le sole divergenze fra autorità
fiscale e contribuente concernono il diritto alle detrazioni sociali per figli
e carico e, limitatamente all’imposta cantonale, per figli agli studi. Orbene,
entrambe le deduzioni rivendicate dalla ricorrente vengono riconosciute, nel
caso in cui i genitori siano divorziati o separati, solo a quel genitore che
non ha già diritto alla detrazione del contributo alimentare versato all’altro
genitore (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer,
Zurigo 1995, n. 2 ad art. 35 LIFD, p. 149; inoltre, Circolare n. 18 del
16 gennaio 1995 della Divisione delle contribuzioni, par. 2.1. e 4.1. e Circolare
n. 14 del 29 luglio 1994 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni,
par. 2.a). Altrimenti, se si ammettesse che entrambi abbiano diritto alle deduzioni
sociali, i genitori divorziati o separati sarebbero ingiustamente avvantaggiati
rispetto a quelli che vivono insieme. Solo quando l’obbligo di mantenimento si
spinge fin oltre la maggiore età e viene meno perciò il diritto alla deduzione
degli alimenti (che è riservata al mantenimento dei figli minorenni), il
genitore che continua a versare il contributo alimentare per il figlio maggiorenne
può rivendicare la deduzione sociale per figli (Agner/Jung/Steinmann,
op. cit., n. 9 ad art. 33 LIFD, p. 130 e n. 2 ad art. 35 LIFD, p. 149).
Del resto, quelle che fa
valere la ricorrente sono essenzialmente spese per viaggi in Sardegna e dalla
Sardegna a __________, per sé e per i figli, e per telefonate da casa a
__________, ove i figli vivono con il padre. In tutti i casi, non sono costi
che servono al vero e proprio sostentamento dei ragazzi, ma piuttosto spese –
senz’altro giustificate – per mantenere i contatti personali della ricorrente
con i suoi figli affidati al padre. Si tratta pertanto, secondo la legislazione
tributaria, di «spese per il mantenimento del contribuente e della sua
famiglia», che sono espressamente dichiarate non deducibili (art. 34 lett. a
LIFD, art. 33 lett. a LT).
- Il ricorso deve
dunque essere dichiarato irricevibile. Si rinuncia tuttavia a porre a carico
della ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali, in
considerazione della particolarità del caso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è irricevibile.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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