AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1997.17
Data decisione, Autorità:
24.04.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00017
Lugano
24 aprile 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 18 gennaio 1997
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
e __________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella dichiarazione
fiscale 1995/96, inoltrata in data 13 luglio 1995, __________, segretaria
presso uno studio di architettura, chiedeva, fra l’altro, la deduzione dal
reddito imponibile di un importo di fr. 13'169.-- di media annua, a titolo di
«spese per malattia, infortunio o invalidità»; la spesa in questione si
riferiva a cure dentarie prestate nel 1994 dal dott. __________ di __________.
Notificandogli la
tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 23 settembre 1996, l’Ufficio di
tassazione di __________ non ammetteva le detrazioni fatte valere dal
contribuente né per l' IC né per l'IFD, ritenendo che non ne fossero adempiuti
i presupposti.
In seguito a reclamo dell'
8 ottobre 1996 e alla successiva audizione del 15 novembre 1996, l’autorità di
tassazione modificava la tassazione IFD, con decisione su reclamo del 23
dicembre 1996, nella quale ammetteva la deduzione delle spese per cure
dentarie, nella misura di fr. 11’062.– in media annua. Quanto all’imposta cantonale,
ne negava per contro la deducibilità, richiamandosi alla giurisprudenza di questa
Camera in un caso del tutto analogo.
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ e __________
chiedono nuovamente la detrazione dal proprio reddito imponibile delle spese
sostenute per sottoporsi alle cure del dott. __________.
__________ spiega di
essersi rivolta al dentista varesino dopo avere invano consultato numerosi
specialisti ticinesi, che non erano riusciti a curare gli ascessi alle gengive
e ad alleviare i forti dolori alle tempie che scendevano fino al collo e alla
spalla, rendendole quasi impossibile la masticazione. Spiega inoltre che il
dott. __________ ha rilevato una discopatia del condilo e un'artosi e che dopo
le sue cure tutti i disturbi, dolori e ascessi, sono scomparsi. Da tale
situazione discenderebbe, secondo il ricorrente, la qualifica delle cure
dentarie come vero e proprio trattamento medico per la cura della malattia da
lui patita.
Nelle sue osservazioni del
26 marzo 1997, la Divisione delle contribuzioni del Dipartimento delle finanze
e dell’economia propone di respingere il gravame in materia di IC. Rileva
inoltre che esso è praticamente privo d'oggetto in materia di IFD, poiché la
deduzione è stata concessa nella misura richiesta (fr. 13'169.-- di media
annua) dedotta la franchigia del 5%.
- 3.1.
Per l'art. 32 cpv. 1 lett.
i LT 1994 sono deducibili le spese per malattia, infortunio o invalidità
del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando
tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento
del reddito imponibile.
La deduzione in questione,
che rappresenta una delle novità dell'imposta sul reddito disciplinata dalla
legge tributaria del 1994, non rientra nella categoria delle c.d. «deduzioni
organiche», cioè di quelle detrazioni dei costi connessi con il conseguimento
del reddito, che sono dettate dal principio di capacità contributiva. Si tratta
per contro di una deduzione fondata su considerazioni di carattere extrafiscale:
vi sono cioè spese che, pur rientrando nel novero dei costi per il mantenimento
del contribuente e della sua famiglia – la cui deduzione pertanto sarebbe
esclusa dall'art. 33 lett. a LT – sono invece ugualmente dedotte dal
reddito, in particolare per esigenze di politica sociale (Blumenstein/Locher,
System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 212; Höhn, Steuerrecht, 7a
ediz., Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 192).
3.2.
La legge tributaria non
definisce la nozione di «spese per malattia, infortunio o invalidità», ragione
per cui si deve procedere ad un'interpretazione alla luce dei materiali
legislativi. La creazione di nuove norme fiscali e la modifica di disposizioni
esistenti sono, infatti, sovente oggetto di estese consultazioni in commissioni
e parlamenti. Perciò i materiali offrono informazioni circa il senso delle
norme, permettendo di stabilire che cosa il legislatore abbia voluto o non
abbia voluto disporre. Intenzioni del legislatore che non hanno trovato
espressione nella legge non sono tuttavia vincolanti (Höhn, op. cit., p.
94 e giurisprudenza citata).
3.3.
Dai verbali della
Commissione speciale in materia tributaria, si evince che, nell'ambito
dell'esame del disegno di nuova legge tributaria, vi è stata effettivamente una
discussione circa i casi in cui ammettere la deduzione in esame. Un commissario
ha pertanto affermato espressamente quanto segue:
«La legislazione
fiscale non crea nuove categorie di malattia, infortunio o invalidità ma si
riferisce a quelle dichiarate tali dalla specifica LF.
Possono quindi essere
dedotti in ambito fiscale i costi non coperti dalla cassa malati riferiti a
interventi di tipo medico, farmaceutico e ospedaliero.
Gli interventi sui
denti non rientrano, ad esempio, nelle casistiche ammesse in deduzione poiché
non configurano una malattia ai sensi della LF e della relativa giurisprudenza»
(Verbale del 10 novembre 1993, p. 11).
Tale interpretazione
restrittiva trova riscontro nel Rapporto della stessa Commissione, in cui si
precisa espressamente che «le spese che entrano in linea di conto sono quelle
di tipo medico, farmaceutico e ospedaliero riferite a malattia, infortunio o
invalidità secondo le disposizioni della relativa legislazione federale, per la
parte assunta direttamente dal contribuente per se stesso o per le persone al
cui sostentamento egli provvede». La Commissione conclude pertanto che «le
casistiche non coperte dalla legislazione federale come ad esempio le cure dei
denti non possono quindi beneficiare di questa deduzione» (Rapporto
di maggioranza della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio
13 ottobre 1993 concernente il progetto di nuova legge tributaria, n. 4169 R1,
del 26 aprile 1994, p. 39).
Il Gran Consiglio ha
accolto l'art. 32 cpv. 1 lett. i del disegno di legge annesso al citato
Rapporto di maggioranza, senza discussione né modifiche (cfr. Verbali
del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino, vol. II, Sessione
ordinaria primaverile 1994, pp. 606-615).
3.4.
La disposizione legale in
questione deve dunque essere interpretata nel senso che entrano in
considerazione unicamente le categorie di spese assicurabili riferite a
casistiche considerate di malattia, infortunio o invalidità dalle relative
legislazioni federali (cure mediche e ospedaliere, prestazioni farmaceutiche,
per occhiali, ecc.) (Bernardoni, Le principali modifiche della nuova
legge tributaria, in: Borghi (a cura di), La riforma della legge tributaria,
Lugano 1995, p. 38; cfr. anche la recente CDT n. 80.96.00043 del 10
maggio 1996 in re I.M.; CDT n. 80.96.00222 del 27 gennaio 1997 in re R.
M.).
- Sulla base
dell'interpretazione descritta dell'art. 32 cpv. 1 lett. i LT 1994,
questa Camera ha già avuto occasione di escludere che le spese per le cure
dentarie abbiano il carattere di «spese per malattia, infortunio o invalidità»
(CDT n. ..__________ del 10 maggio 1996 in re I.M.; CDT
- ..__________ del 22 agosto 1996 in re G.F.; CDT
- ..__________ dell'11 ottobre 1996 in re F. e D.Q.; CDT
- ..__________ del 27 gennaio 1997 in re R. M.).
4.1.
La cura medica prevista
dalla legge federale sull'assicurazione contro le malattie serve a riconoscere
una malattia (diagnosi), a sottoporla ad un trattamento specialistico (terapia)
ed a curarla o migliorarla o almeno a rendere il suo decorso più sopportabile,
nella misura in cui non è più possibile una cura con mezzi ragionevoli. I
capoversi da 2 a 6 dell'art. 12 LAMI (art. 25 LAMal dal 1° gennaio 1996)
disciplinano le prestazioni minime o obbligatorie (Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea 1993, p. 278; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
Berna 1994, p. 178).
4.2.
Le misure dentarie non
costituiscono, in linea di principio, trattamenti medici, sicché le casse
malati non hanno l'obbligo di assumerle a proprio carico.
Secondo la giurisprudenza,
il trattamento dentario è una misura terapeutica applicata all'apparato
masticatorio. Sotto il profilo del diritto alle prestazioni dell'assicurazione
contro le malattie, poco importa che la prestazione sia praticata da un
dentista o da un medico. Neppure è determinante la causa dell'affezione da curare.
Il fatto che una misura dentaria sia resa necessaria da una malattia la quale
deve essere oggetto di un trattamento medico non è neppure decisivo, così come
sono irrilevanti le prevedibili incidenze del trattamento dentario sullo stato
di salute dell'assicurato, come la prevenzione di un'affezione dell'apparato
digerente o le conseguenze favorevoli che il trattamento può avere
sull'evoluzione di una tale malattia.
Neppure la circostanza che
il trattamento dell'apparato masticatorio costituisca una misura preliminare e
necessaria per l'esecuzione del trattamento medico di una malattia basta a far venir
meno il carattere dentario della misura stessa (DTF 116 V 114 e
giurisprudenza citata; inoltre Maurer, op. cit., p. 281).
4.3.
Sulla base delle
considerazioni che precedono, la Divisione delle contribuzioni ha pertanto
emanato una circolare in cui circoscrive le spese per cure dentarie deducibili
alle sole spese rientranti nell'elenco delle prestazioni obbligatorie
incondizionate e condizionate (Circolare n. 25 del 20 aprile 1995
concernente la deduzione delle spese per malattia, infortunio o invalidità, p.
6).
4.4.
Nella fattispecie, l'autorità
di tassazione ha pertanto correttamente negato la deducibilità delle spese per
cure dentarie.
Dalla documentazione agli
atti risulta infatti che il ricorrente si è rivolto al dott. __________, dopo
avere consultato numerosi dentisti ticinesi per curare degli ascessi alle
gengive e alleviare i forti dolori che dalle tempie si irradiavano al collo e
alla spalla, rendendole quasi impossibile la masticazione.
Il dott. __________,
specialista in stomatologia, l’aveva sottoposto a diversi esami, giungendo alla
conclusione che la patologia da cui __________ era affetta era provocata da
«una patologia a carico del sistema stomatognatico cranio-cervico-mandibolare».
Aveva pertanto proceduto, tra l'altro, a un intervento paradontale e ad un
importante intervento odontoiatrico, che prevedeva in particolare la
ricostruzione e la realizzazione di diverse corone dentali e, meglio, come
emerge dal dettagliato estratto conto del 14 dicembre 1994.
Come si è già avuto modo
di rilevare, peraltro, la giurisprudenza del Tribunale federale nega che i
trattamenti dentari possano considerarsi trattamenti medici ai sensi della
LAMI, senza che siano determinanti l’eventuale circostanza che un simile trattamento
sia stato reso necessario da un pregiudizio della salute che, in quanto tale,
deve essere oggetto di un trattamento medico ed il fatto che il trattamento
dentario formi una cosa sola con il trattamento della malattia (DTF 116
V 117).
La sola questione decisiva
è che si tratti di una misura applicata all’apparato masticatorio, cosa che
nella fattispecie non può essere messa in discussione.
-
A titolo meramente abbondanziale
questa Camera ha già avuto modo di precisare che, sebbene il tenore letterale
delle disposizioni della LT e della LIFD sia pressoché identico un'interpretazione
divergente di norme simili di diritto federale e cantonale , è ammissibile e
non è considerata dallo stesso Tribunale federale come arbitraria (ASA
61 p. 79, 27 p. 294; CDT n. ..__________ del 10
maggio 1996 in re I.M.; CDT n. ..__________ del 27
gennaio 1997 in re R. M.).
-
Il ricorso, nella
misura in cui concerne l'IC, è conseguentemente respinto; nella misura in cui
invece concerne l'IFD è privo d'oggetto. I ricorrenti non contestano per altro
- sia rilevato a titolo meramente abbondanziale - il calcolo della deduzione
di fr. 11'062.-- ammessa dall' Ufficio di tassazione, pari alla deduzione
richiesta, da cui è stata dedotta la franchigia del 5%.
Tassa di giustizia e spese
processuali sono quindi a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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