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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1997.162
Data decisione, Autorità:
14.11.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00162
Lugano
14 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 28 settembre 1997
in
materia di: imposta sugli utili immobiliari
presentato
da:
__________ __________, __________
__________,
2.
__________ __________, __________
__________,
3.
__________ __________, __________
__________,
4.
__________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che, nel corso del 1995, i
signori __________ __________, __________ __________, __________ __________ e
__________ __________ vendevano quattro appartamenti di un condominio di
__________, del quale essi erano comproprietari;
-
che, con quattro decisioni
del 27 marzo 1997, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava ai
venditori altrettante tassazioni dell’imposta sugli utili immobiliari, commisurando
l’utile imponibile in via di apprezzamento, non avendo i contribuenti inoltrato
la dichiarazione fiscale, neppure dopo essere stati multati;
-
che, con tempestivo
reclamo all’autorità di tassazione, i contribuenti chiedevano di elevare le
deduzioni per spese di investimento e di correggere la ripartizione millesimale
di una delle quote di PPP vendute;
-
che, non essendo stata
allegata al reclamo alcuna documentazione delle spese chieste in deduzione,
l'Ufficio di tassazione invitava i reclamanti, con scritto del 16 giugno 1997,
a completare il gravame entro il 4 luglio oppure a chiedere di essere convocati
in udienza, avvertendoli nel contempo che l’inosservanza dell’invito avrebbe
comportato l’irricevibilità del reclamo;
-
che, non avendo ricevuto
alcuna risposta, l’autorità di tassazione dichiarava inammissibile il gravame,
con quattro decisioni, intimate ai venditori in data 21 agosto 1997;
-
che, con reclamo (recte:
ricorso) alla Camera di diritto tributario, i signori __________ __________,
__________ __________, __________ __________ e __________ __________ contestano
la decisione dell’autorità fiscale, che ha dichiarato irricevibile il reclamo,
e ripropongono la richiesta di dedurre ulteriori 40’000 franchi circa a titolo
di costi di investimento;
-
che, la Camera di diritto
tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile,
ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato
da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata;
-
che, infatti, se l'irricevibilità
del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi
all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario
la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
-
che contro la decisione su
reclamo il contribuente può ricorrere a questa Camera entro 30 giorni
dall'intimazione della decisione impugnata (art. 227 cpv. 1 LT 1994);
-
che tale termine,
stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT 1994), essendo prevista
una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine,
vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a
servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti
il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994);
-
che, in altre parole, la
restituzione del termine viene concessa solo se non è riscontrabile colpa
alcuna da parte del contribuente o del suo rappresentante (cfr. sent. CDT
n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; in senso analogico DTF 106 II 173);
-
che, nel presente caso, le
decisioni impugnate sono state notificate ai ricorrenti, rispettivamente, il 25
agosto 1997 () e il 22 agosto 1997 (,
__________ __________, __________ __________), mentre il ricorso è stato
consegnato alla posta solo il 30 settembre 1997, quindi dopo la scadenza del
termine di 30 giorni previsto dalla legge;
-
che il ricorso sarebbe
tardivo anche se si considerasse quale data di notifica quella indicata sulle
decisioni stesse (27 agosto 1997);
-
che, del resto, nessun
motivo di restituzione dei termini è invocato dai ricorrenti, né sarebbe
comunque immaginabile che un impedimento possa aver ostacolato tutti e quattro
i ricorrenti negli stessi giorni.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è irricevibile.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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