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Numero d'incarto:
80.1997.16
Data decisione, Autorità:
25.03.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00016
Lugano
25 marzo 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 21 gennaio 1997
in
materia di: IC 95/96
presentato
da:
__________, Dr. __________,
rappr.
da: avv. Dr. __________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il dott. __________,
domiciliato a __________ (Canton __________), è limitatamente imponibile nel Canton
Ticino, quale proprietario di un immobile a __________.
Con decisione del 21
ottobre 1996, l'Ufficio di tassazione di Locarno gli intimava la tassazione IC
1995/96, nella quale commisurava la sostanza imponibile in fr. 311’339.–, pari
alla differenza fra il valore di stima della proprietà immobiliare di
__________ (fr. 368’046.–) e la quota parte dei debiti privati del contribuente
(fr. 56’707.–). La sostanza era imposta con l’aliquota del 2,731%, calcolata
tenendo conto dei beni situati in altri Cantoni. L’imposta cantonale ammontava
pertanto a fr. 849.35 all’anno.
Il contribuente era invece
esente dall’imposta sul reddito.
- Con reclamo del 20
novembre 1996, il contribuente contestava l’aumento della stima immobiliare a
fr. 311’339.–, rispetto ai fr. 19’000.– del periodo fiscale precedente.
L'Ufficio di tassazione
respingeva il reclamo con decisione del 21 ottobre 1996, nella quale opponeva
alle argomentazioni del reclamante la circostanza che la stima era stata
accertata in una procedura separata ed era quindi vincolante per le parti.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ ripropone le censure già
sottoposte all’autorità di tassazione. In particolare, contesta l’affermazione,
contenuta nella decisione impugnata, secondo cui la decisione in materia di
stima sarebbe passata in giudicato, argomentando che a lui non è mai stata
notificata.
-
4.1.
La sostanza imponibile
comprende tutti gli attivi mobiliari e immobiliari del contribuente (cfr. art.
41 cpv. 1 LT). Essa è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni
degli art. 22 ss. della LT (cfr. art. 41 cpv. 2 LT).
L’art. 42 LT stabilisce
che gli immobili, la cui nozione è quella dell’ art. 655 CCS (cpv. 2), e i loro
accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale (cpv. 1), ad eccezione
dei terreni agricoli e forestali (la cui imposizione è regolata dall’art. 43
LT).
4.2.
Infatti, nel Canton
Ticino, la stima ufficiale è alla base dell’imposizione degli immobili e dei
loro accessori (art. 42 LT; art. 1 Lst). Secondo la legge sulla stima ufficiale
della sostanza immobiliare, in vigore fino al 31 dicembre 1996, l’allestimento
delle stime compete all’Ufficio cantonale di stima – composto di tre funzionari
tecnici (art. 7 Lst) – il quale, pur potendo affidare l’operazione a uno o due
dei suoi membri e in casi eccezionali ricorrere al consulto di persone
particolarmente esperte, deve esaminare e approvare ogni singola stima in
seduta collegiale (art. 10 Lst).
4.3.
Come ha opportunamente
sottolineato il Tribunale federale, in una sentenza nella quale ha affermato l’esperibilità
del ricorso di diritto pubblico contro le decisioni definitive in materia di stima,
già dalla sistematica della normativa cantonale (cfr. art. 146 s. LT 1976 e art.
7 s. Lst) si può dedurre che la procedura di valutazione della sostanza
immobiliare è indipendente da quella di tassazione (cfr. sentenza 26 gennaio
1990, in RDAT 1990 p. 169).
Quest’ultima circostanza
basta ad escludere che possano avere rilievo, nell’ambito di una procedura di
ricorso contro una decisione in materia di imposta cantonale, censure
indirizzate contro le decisioni delle autorità competenti in materia di revisione
delle stime. In virtù della indipendenza della procedura di revisione delle
stime da quella di tassazione, infatti, tutte le contestazioni contenute nel
ricorso, sia che si riferiscano ad aspetti formali sia che attengano ad aspetti
sostanziali, avrebbero dovuto essere sottoposte all’autorità competente in
materia di stima (cfr. sentenza CDT n. 224 del 4 novembre 1994 in re
S.K.; sulla questione come debba essere calcolato il valore di stima nel caso
in cui le stime non siano ancora cresciute in giudicato, cfr. CDT n. 162
del 22 agosto 1994, in RDAT I-1995 n. 8t).
4.4.
In questa sede si può solo
rilevare che l’autorità di tassazione ha operato in modo ineccepibile,
essendosi limitata ad applicare una decisione in materia di revisione delle
stime cresciuta in giudicato.
Infatti, la revisione
generale delle stime ufficiali in territorio di __________ è stata effettuata
nel 1994, in base al programma di lavoro contenuto nel decreto esecutivo del 31
marzo 1993. I prospetti contenenti la revisione delle stime dei fabbricati e
dei terreni sono stati depositati il 20 settembre 1994 e il Municipio ne ha
dato comunicazione agli interessati sia mediante usciere o lettera raccomandata
sia mediante affissione all’albo comunale. Gli interessati hanno potuto
prendere visione dei prospetti di stima dal 26 settembre 1994, per un periodo
di trenta giorni. Il termine di reclamo è stato fissato al 28 novembre 1994,
conformemente a quanto previsto all’art. 16 Lst (cfr. avviso del Dipartimento
delle finanze e dell’economia, del 20 settembre 1994, in Foglio Ufficiale n. 75
del 20 settembre 1994, pp. 5844-5845).
Su richiesta della Camera
di diritto tributario, l’Ufficio cantonale di stima, quale autorità di reclamo
contro le stime, ha confermato, in data 26 febbraio 1997, che la stima
ufficiale dei beni immobili situati nel Comune di __________ e appartenenti al
ricorrente è passata in giudicato, non essendo stata tempestivamente impugnata.
Di conseguenza, l'Ufficio
di tassazione non poteva fare altro che applicare la stima in questione,
entrata in vigore il 1° gennaio 1995.
4.5.
Si può ancora osservare
che, con l’entrata in vigore della nuova legge sulla stima, a partire dal
periodo fiscale 1997/98, nei comuni la cui revisione generale è entrata in
vigore il 1.1.1991, il 1.1.1993 e il 1.1.1995, le stime saranno considerate con
una diminuzione del 20% (art. 47 cpv. 1 Lst 1996). Fra i Comuni interessati da
questa norma transitoria rientra anche Minusio (cfr. ordinanza del Consiglio di
Stato del 20 dicembre 1996).
Lo sconto in questione è
stato voluto dal legislatore per ridurre la disparità di trattamento tra i
proprietari di casa con stima di recente aggiornamento e proprietari di casa
con stime molto più vecchie, quindi molto più basse.
La legge sulla stima applicabile
alla tassazione qui in esame non consente tuttavia di adottare un analogo
rimedio per quanto concerne la tassazione 1995/96. Deve comunque essere fatto
presente al ricorrente che anch’egli ha goduto, per diversi periodi fiscali, di
un trattamento di favore, essendo imposto in base ad una stima molto inferiore
al valore commerciale delle sue proprietà.
- Da quanto precede
discende la conclusione che il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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