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Numero d'incarto:
80.1997.124
Data decisione, Autorità:
29.09.1998, CDT
Incarto n.
80.97.00124
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 22
luglio 1997
in materia di: IC/IFD
91/92
presentato da:
__________ __________,
__________ __________,
rappr. da: Fiduciaria
__________, __________ __________,
ritenuto
PROGETTO
DI STRALCIO, POI SPEDITO IN UN'UNICA SENTENZA PER ENTRAMBI I FRATELLI
__________, IN VERSIONE ABBREVIATA
in fatto ed in diritto
- La
società in nome collettivo F.lli __________ è attiva nel campo della floricoltura
e dell’orticoltura a __________. Nei vivai della ditta vengono fatte crescere,
in serra o in campo aperto, piantine che vengono poi vendute direttamente a
privati o a grandi magazzini. Inoltre la ditta svolge attività accessorie nel
campo della produzione in proprio di fiori e ortaggi e nell’ambito della manutenzione
delle strade (calla neve, pulizia dei cigli stradali).
Dal
1988 i risultati della ditta segnano un regresso asseritamente a causa
dell’aumento dei costi e della diminuzione dei prezzi.
Il
1° luglio 1990 è stata costituita la __________ & __________ __________, di
cui sono azionisti oltre ai fratelli __________ e __________ __________, anche
due ex dipendenti della società in nome collettivo F.lli __________ e il signor
__________, giardiniere. La __________ & __________ __________ ha assunto
dalla F.lli __________ tutta la parte relativa alla produzione delle piantine e
dei fiori. La F.lli __________ continua invece l’attività nel campo della
manutenzione stradale.
I
fratelli __________ risultavano essere comproprietari di diversi beni immobili,
segnatamente:
-
a
__________: part. RFD n. __________, __________, __________, __________,
__________, __________ e __________ (tutte vendute nell’aprile del 1988) in
comproprietà in ragione di un mezzo;
-
a
__________: part. RFD n. __________, __________ (venduta il 4 novembre 1994) e
__________ in comproprietà in ragione di un mezzo
-
a
__________: part. RFD n. __________ in comproprietà in ragione di un terzo tra
__________ __________, __________ __________ e __________ __________;
-
a Pregassona:
part. RFD n. __________, __________ e __________ in comproprietà in ragione di
un mezzo.
I
fratelli __________ erano inoltre comproprietari de
Dopo
la costituzione della __________ & __________ __________ la part. N.
__________, come pure parte della part. N. __________ di __________ sono state
affittate dai fratelli __________ alla neocostituita società per una durata di
quindici anni. Della natura e dell’uso di detti fondi verrà detto in seguito,
per quanto necessario.
Nel
novembre del 1991 l’Ispettorato fiscale della Divisione cantonale delle
contribuzioni effettuava una verifica fiscale presso la ditta F.lli __________
con lo scopo precipuo di determinate il profitto in capitale derivante dal
trapasso nella sostanza provata dei terreni e delle aree utilizzate a scopo
aziendale (cfr. Rapporto di verifica dell’ 8 gennaio 1996). A tale scopo
l’Ispettorato fiscale si è avvalso della consulenza dell’Ufficio cantonale di
stima, cui è stato conferito il compito di stimare il valore venale dei diversi
elencati immobili sopra.
Gli
Ispettori sono giunti alla conclusione che, sussistendo perfetta identità tra
comproprietari e membri della società in nome collettivo ed essendo gli
immobili adibiti prevalentemente a scopi aziendali, l’utile derivante dal loro
trasferimento nella sfera privata andava imposto quale profitto in capitale.
Secondo gli Ispettori, tale utile era imponibile anche per l’IFD, poiché la
società in nome collettivo, benché non iscritta a Registro di commercio,
sottostava, a loro avviso, all’obbligo di tenere la contabilità, rilevando
testualmente:
“A
nostro avviso dai seguenti indizi si può dedurre che l'obbligo di tenuta della
contabilità esiste:
i contribuenti hanno una contabilità organica nella quale sono allibrati tutti
gli immobili di loro proprietà
hanno diversi clienti per cui non si può parlare di pura produzione di ortaggi:
accanto a questa esiste una struttura commerciale volta a vendere la produzione
al miglior prezzo possibile
i contribuenti hanno beneficiato in sede di tassazione 1981/82 (verbale del
13-9-82) della facoltà di reinvestire il ricavato da una vendita di sostanza
aziendale a __________ in altri fondi acquistati subito dopo; la possibilità di
reinvestimento per I' IFD è possibile unicamente per le aziende aventi
I'obbligo di tenere una contabilità”.
-
Nella
tassazione IC/IFD 1991-92 l’Ufficio di tassazione del 17 luglio 1995 esponeva a
__________ __________ un reddito aziendale di fr. 615'782.- di media annua per
l’IC e di fr. 1'555'940.- per l’IFD, al posto di quello dichiarato di fr.
56'467.- per l’IC.
-
Il
contribuente, assistito dalla Fiduciaria __________ __________ __________
presentava reclamo in tempo utile, contestando in particolare per quanto concerne
l’IFD l’obbligo della società in nome collettivo F.lli __________ di tenere la
contabilità e quindi il conseguimento di un profitto in capitale in relazione
al trasferimento degli immobili nella sfera della sostanza provata. Il
reclamante contestava inoltre con riferimento all’IC l’inclusione dell’utile
conseguito con la vendita del terreno di __________, già colpito con l’imposta
sul maggior valore immobiliare, come pure di quello relativo a immobili o a
parti di immobili usati a esclusivi scopi provati.
In
sede di reclamo, con decisione del 23 giugno 1997, successiva quindi alla
verifica dell’Ispettorato fiscale, il reddito aziendale IC veniva rettificato
in fr. 574'258.- di media annua e quello IFD in fr. 1'628'781.-. Per quanto
concerne l’IC, l’UT stralciava dall’utile quello conseguito con la vendita di
__________, perché già colpito con l’imposta sul maggior valore immobiliare.
Ribadiva invece che l’immobile di una società di persone è da considerare
integralmente aziendale anche se fosse usato solo parzialmente a scopi aziendali.
Per quanto concerne l’IFD, invece, l’UT riaffermava l’obbligo della F.lli
__________ di tenere la contabilità.
- Con
il presente, tempestivo ricorso il contribuente, assistito dalla Fiduciaria
__________ __________, chiede in via principale lo stralcio per l'IFD
dell'utile di liquidazione e comunque in via subordinata per l'IFD e in via
principale per l'IC lo stralcio dall'utile di tutti gli immobili che hanno
avuto e hanno tuttora una destinazione ed un carattere privato. Chiede inoltre
l'annullamento della tassazione IMVI del 21 gennaio 1994 relativa alla vendita
dell'immobile di __________.
Per
quanto concerne il ricorso in materia di IFD, il ricorrente argomenta che,
l'attività svolta ha carattere prettamente agricolo ed era intesa a sfruttare i
terreni agricoli di sua proprietà con la piantagione di ortaggi e verdure
varie, che venivano venduti ai centri di raccolta e due volte la settimana sul
mercato cittadino. Dato il suo carattere agricolo, conclude il ricorrente su
questo punto, l'azienda non era tenuta all'allestimento di una contabilità
organica e quindi non sottostà all'imposizione dell'utile di liquidazione
secondo l'art. 21 lett. d) DIFD.
Per
quanto concerne invece l'IC e, in via subordinata anche l'IFD, il ricorrente
sostiene che le part. n. , n. e n. __________ di __________
sono, in alcuni loro subalterni, di natura esclusivamente privata, segnatamente
il subalterno Q della part. n. __________ (immobile d'appartamenti), il
subalterno I della part. n. __________ (fabbricati con anche appartamenti
affittati a privati), la part. n. __________ (abitazione privata).
Quanto
poi alla richiesta di annullamento della tassazione IMVI del 21 gennaio 1994,
come d'altronde è stato fatto in relazione alla successiva vendita
dell'immobile di __________ effettuata il 20 gennaio 1995 in regime di TUI
(tassazione sugli utili immobiliari).
- 5.1.
In
sede di udienza le parti si sono confermate nelle rispettive posizione. Il
giudice delegato ha quindi invitato l'Autorità fiscale (Ispettorato) a produrre
un rapporto che descriva l'attività svolta dalla ditta dei f.lli __________,
che indichi per quanto possibile la stratificazione delle diverse entrate e che
specifichi le modalità d'incasso delle vendite. Il giudice ha inoltre invitato
l'Autorità fiscale a specificare l'attività svolta dal ricorrente sulle diverse
particelle, rispettivamente sui loro subalterni (part. n. 615 subalterno I,
part. n. 211 subalterno Q).
La
Camera si è poi impegnata a sottoporre all'Autorità fiscale competente in
materia di imposizione del maggior valore immobiliare la questione relativa
alla tassazione IMVI relativa alla vendita di __________ e a richiedere, una
volta ultimata l'istruttoria, il preavviso dell' Amministrazione federale delle
contribuzioni in relazione all'imposizione dell'utile ai fini dell'IFD e,
meglio, all'obbligo della ditta F.lli __________ di tenere la contabilità.
Infine
l'UT si è impiegato a sottoporre al ricorrente il calcolo rettificato
dell'utile di liquidazione.
5.2.
L'Autorità
fiscale (Ispettorato), dando seguito a quanto stabilito in occasione
dell'udienza, ha quindi rassegnato un rapporto aggiuntivo relativo all'attività
della ditta F.lli __________, alla stratificazione delle sue entrate e alle
modalità d'incasso. Ha inoltre sottoposto al ricorrente il calcolo rettificato
dell'utile, sui quali il patrocinatore del ricorrente è rimasto silente.
5.3.
A
sua volta, il giudice delegato ha invitato l'AFC a determinarsi sulla questione
di diritto posta dal ricorso in materia di IFD.
Con
osservazioni del 5 agosto 1998 la Divisione giuridica dell'AFC si è pronunciata
nel senso che l'azienda dei ricorrente era astretta a tenere la contabilità.
- Al
termine dell'istruttoria sopra descritta, la Camera ha nuovamente riconvocato
le parti.
In
occasione della discussione finale del 17 settembre 1998 le parti, con il
consenso del giudice, sono addivenute al seguente accordo:
-
Il mappale
__________ di __________, adibito ad abitazione privata e separato dall'azienda,
viene considerato di natura privata.
Tenuto conto dei costi di costruzione e di altri elementi emersi nel corso
dell'istruttoria e dell'udienza, l'utile assoggettato per IFD e per l'aliquota
IC viene ridotto di fr. 600'000.--.
Vengono abbandonate tutte le altre contestazioni di principio.
L'IMVI soluta nel 1993 verrà considerata quale acconto sulle imposte dovute.
Questo
accordo, raggiunto dopo prolungata istruttoria, merita conferma e fungerà da
base per l'emissione di nuovi conteggi d'imposta da parte dell'autorità
fiscale.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD
e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto a'sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, gli atti del procedimento vengono retrocessi all' Ufficio di
tassazione per l'emissione di nuovi conteggi, conformemente a quanto convenuto
(consid. 6).
-
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna
(art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto
tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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