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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1997.11
Data decisione, Autorità:
23.07.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00011
Lugano
28 luglio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 15 gennaio 1997
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella dichiarazione
fiscale 1995/96, __________ chiedeva la deduzione di fr. 6’595.– in media
annua, per spese di manutenzione di rustici di sua proprietà.
Notificandogli la
tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 21 ottobre 1996, l'Ufficio di
tassazione di __________ negava la detrazione fatta valere, ammettendo solo una
deduzione fofertaria di fr. 250.–, corrispondente al 25% del valore locativo
della casa da lui abitata.
Con reclamo del 15
novembre 1996, il contribuente chiedeva la detrazione delle spese di
manutenzione del tetto della cascina da lui abitata (mapp. n. __________ del
Comune di __________) nonché dei costi sostenuti per altri interventi finalizzati
al risparmio energetico. Lamentava inoltre la mancata concessione di una
tassazione intermedia in seguito al matrimonio, contratto il 21 febbraio 1995.
L'Ufficio di tassazione
respingeva il gravame con decisione del 16 dicembre 1996, argomentando che i
lavori eseguiti al tetto del rustico abitato dal contribuente non potevano
essere considerati semplici lavori di manutenzione, «in considerazione dell’innalzamento
dei muri perimetrali e del rifacimento integrale dei tetti in piode».
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ ripropone la richiesta di
dedurre i costi di manutenzione della cascina di __________. Argomenta di avere
personalmente intrapreso la manutenzione del tetto in piode della cascina in
cui poi si è trasferito con la moglie, poiché era in condizioni precarie. A suo
avviso la decisione negativa dell'Ufficio di tassazione si fonda su un
malinteso nell’interpretazione del rapporto redatto nel 1995 dal perito
incaricato dalla Camera di diritto tributario di valutare il carattere di altre
spese, relative ad altri rustici da lui riattati nel biennio precedente. In
detto rapporto, infatti, ci si riferisce a due rustici siti sul mapp.
__________, su cui sono stati effettuati lavori di miglioria non deducibili.
Ebbene, secondo il ricorrente, quello per i cui lavori egli chiede la detrazione
contestata sarebbe un terzo rustico, situato a sua volta sul mapp. __________.
-
In data 18 giugno
1997, la Camera ha esperito un sopralluogo dal quale è emerso che la riattazione
ha riguardato sia il rustico adibito ad abitazione primaria, sia altri due
piccoli rustici per l’impianto di riscaldamento. Le spese chieste in deduzione
si riferiscono solo al primo rustico, per opere eseguite al muro maestro (lato
ovest) e al rifacimento parziale del tetto in piode. Non vengono chieste invece
deduzioni per opere all’interno (camera, soggiorno, cucina).
Il ricorrente ha dapprima
ritirato la contestazione relativa alla tassazione intermedia.
Quindi, l'Ufficio di
tassazione ha proposto, in considerazione del fatto che la riattazione non è
ancora terminata, di stralciare il valore locativo nella tassazione 1995/96 e
1997/98. A questo punto il ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso in
merito ai costi di manutenzione. Tutte le parti hanno aderito alla proposta.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 16 dicembre 1996 è riformata nel senso
che è stralciato il reddito della sostanza (valore locativo) di fr. 1’000.–.
§§ Per il resto, la
decisione impugnata è confermata.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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