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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1997.105
Data decisione, Autorità:
03.09.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00105
Lugano
3 settembre1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 27 giugno 1997
in
materia di: imposta preventiva
presentato
da:
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- In data 28 febbraio
1997, i coniugi __________ e __________ __________, domiciliati a ,
inoltravano all'Ufficio di tassazione di __________ - l’elenco titoli
con la domanda di rimborso dell’imposta preventiva trattenuta negli anni
1993/94, per un ammontare di complessivi fr. 3’912.85.
Con decisione del 5 marzo
1997, l’autorità fiscale ammetteva la domanda di rimborso limitatamente agli
importi trattenuti nel 1994. Quanto all’imposta preventiva del 1993, ne negava
il rimborso, richiamandosi all’art. 32 cpv. 1 LIP.
Il signor __________
impugnava la decisione citata con reclamo all'Ufficio di tassazione, chiedendo,
in via principale, il rimborso dell’imposta del 1994 e, in via subordinata, la
deduzione dell’importo non rimborsato dai redditi 1993.
L’autorità fiscale
respingeva il reclamo con decisione del 28 maggio 1997, affermando che il
contribuente non faceva valere alcun motivo di restituzione del termine; quanto
alla domanda subordinata, negava che potesse essere presa in considerazione,
essendo prevista solo l’imposizione dei redditi lordi.
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula
nuovamente il rimborso dell’imposta preventiva trattenuta nel 1993, appellandosi
alla “ragionevolezza”. Argomenta sostanzialmente di non essere stato a conoscenza
del termine previsto dall’art. 32 cpv. 1 LIP.
Nelle sue osservazioni del
7 agosto 1997, l’Amministrazione federale delle contribuzioni propone di
respingere il ricorso, osservando che l’ignoranza della legge non è motivo di
restituzione del termine e che, d’altra parte, il ricorrente ha inoltrato la domanda
di rimborso solo dopo essere stato tassato d’ufficio, non avendo presentato la
dichiarazione fiscale 1995/96.
- 3.1.
I Cantoni rimborsano di
regola l'imposta preventiva mediante computo sulle imposte cantonali e comunali
dovute dall'istante, il sovrappiù in contanti (art. 31 cpv. 1 LIP). Il diritto
al rimborso si estingue se l'istanza non è presentata nei tre anni successivi alla
fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile (art.
32 cpv. 1 LIP). Tale termine non può essere prorogato (ASA 24 p. 95, 31
p. 149, 47 p. 267, 49 p. 136; Pfund/Zwahlen, Verrechnungssteuer, II
parte, Basilea 1985, p. 217; Stockar/Fagetti/Fontana, Le tasse di bollo
e l'imposta preventiva, 2a ediz., Basilea 1995, p. 50).
Chiunque chiede il
rimborso dell'imposta preventiva deve indicare coscienziosamente all'autorità
competente tutti i fatti che possono essere di qualche momento
nell'accertamento del diritto al rimborso; in particolare l'istante è tenuto a
compilare in tutte le loro parti e esattamente i moduli dell'istanza e i
questionari, come pure a fornire, su richiesta dell'autorità, le attestazioni
relative alla deduzione dell'imposta (art. 48 cpv. 1 lett. a e b
LIP). L'istanza di rimborso deve essere presentata all'autorità competente su
modulo ufficiale (art. 68 cpv. 1 OIP). Se l'istante non soddisfa agli obblighi
di fornire informazioni e se il diritto al rimborso non può essere accertato
senza le informazioni chieste dall'autorità, l'istanza è respinta (art. 48 cpv.
2 LIP).
3.2.
Come correttamente
osservato nella decisione impugnata e nelle osservazioni dell’AFC al ricorso,
il rimborso dell’imposta preventiva trattenuta nel 1993 avrebbe dovuto essere
domandato entro il 31 dicembre 1996. La domanda presentata dal ricorrente il 28
febbraio 1997 è quindi manifestamente tardiva, come d’altronde riconosce anche
lo stesso contribuente, che né con il reclamo né con il ricorso ha invocato un
motivo di restituzione del termine.
- L’unico argomento su
cui si fonda il ricorso è rappresentato dalla circostanza che il contribuente
non sarebbe stato a conoscenza del termine per il rimborso dell’imposta
preventiva, stabilito dall’art. 32 cpv. 1 LIP.
4.1.
A tale proposito, si
rileva anzitutto che lo stesso Tribunale federale ha già avuto modo di negare
che il contribuente possa chiedere una restituzione del termine di cui all’art.
32 cpv. 1 LIP, richiamandosi alla propria ignoranza della legge (STF del 15 giugno
1990, cit. in Stockar/Hochreutener, Stempelabgaben und Verrechnungssteuer,
n. 28 ad art. 32 LIP).
4.2.
Il ricorrente sembra
d’altronde dimenticare che il rimborso dell’imposta preventiva si richiede
servendosi dello stesso formulario che l’autorità fiscale ha predisposto per la
dichiarazione dei titoli e degli altri collocamenti in capitale. Per i
contribuenti che hanno sostanza mobiliare soggetta a dichiarazione, in altre
parole, vige l’obbligo di ritornare all’autorità fiscale il suddetto formulario
n. 13a, allegato alla dichiarazione delle persone fisiche. Naturalmente, per
l’inoltro del primo vale lo stesso termine previsto per la dichiarazione: per
il periodo 1995/96, il 30 marzo 1995.
Si tenga presente che, non
dichiarando i propri collocamenti in capitale ed i relativi redditi, un
contribuente si espone al rischio non solo di perdere il diritto al rimborso
dell’imposta preventiva ma anche di vedersi aprire una procedura di
contravvenzione per sottrazione d’imposta.
Nella fattispecie, il
ricorrente non aveva neppure inoltrato la dichiarazione fiscale 1995/96. In tal
modo, l’autorità fiscale, dopo averlo multato, non ha potuto fare altro che
sottoporlo ad una tassazione per apprezzamento (cfr. decisione del 31 gennaio
1997). Solo dopo avere ricevuto tale decisione, il contribuente ha adempiuto
finalmente i propri obblighi procedurali, inoltrando la dichiarazione 1995/96 e
il formulario con la domanda di rimborso dell’imposta preventiva.
Ora, se non lo avesse
fatto entro il termine di reclamo di trenta giorni, avrebbe perso il diritto al
rimborso non solo dell’imposta del 1993 ma anche di quella del 1994, in
applicazione dell’art. 23 LIP.
- Il ricorso si rivela
pertanto infondato. Tassa di giustizia e spese sono a carico del ricorrente,
soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli
art. 54 e 55 LIP, 12 Regolamento cantonale d'applicazione e 231 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Contro il presente giudizio
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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