Frontier worker no longer entitled to ordinary taxation

80.1996.56Outro Tribunal10 de mai. de 1996Dismissed

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The Tax Chamber of the Cantonal Court of Appeal rejected the appeal of a Swiss architect domiciled in Italy who had been newly placed under source taxation by the cantonal source-tax office. He argued that he should continue to be taxed under the ordinary assessment procedure, as in previous years, and invoked good faith. The court held that the 1995 legal reform reserved the substitute ordinary-tax procedure to taxpayers domiciled or resident for tax purposes in Switzerland, so frontier workers were excluded regardless of nationality. The appeal was dismissed and costs of CHF 280 were charged to the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 104 cpv. 1 LT, art. 114 LT, art. 113 cpv. 1 LT 1994, art. 90 cpv. 2 LIFD, art. 34 LAID; source taxation and ordinary-tax substitute for frontier workers. Under the revised source-tax regime, the substitute ordinary assessment is available only to natural persons having tax domicile or residence in Switzerland; frontier workers, weekly residents and short-term residents without such domestic tax nexus are excluded. Nationality is irrelevant. A prior administrative practice cannot prevail where the new treatment is directly mandated by statute; a legitimate-expectations argument fails in the absence of a mere change of practice (consid. 4-5).

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1996.56

Data decisione, Autorità: 10.05.1996, CDT

Incarto n. 80.96.00056

Lugano

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 8 marzo 1996

in materia di: Imposte alla fonte

presentato da:

__________, __________, rappr. da: st.leg. __________, __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  1. Il 29 dicembre 1995 l’ Ufficio imposte alla fonte comunicava a __________, cittadino svizzero domiciliato in Italia a __________ (prov. di __________), di professione architetto alle dipendenze dello Studio __________ SA di __________, di cui è azionista unico, di assoggettarlo alla trattenuta alla fonte sul salario e gli chiedeva il versamento di un importo di fr. 10’840,10.

Il contribuente reclamava contro l’assoggettamento all’imposta alla fonte, chiedendo come per il passato l’assoggettamento mediante procedura ordinaria (tassazione a conguaglio) presso l’Ufficio di tassazione di Lugano-Città, conducendo uno studio __________ nel comune di __________ e essendo in pari tempo docente presso la scuola cantonale di __________.

Con decisione del 6 febbraio 1996 l’ Ufficio imposte alla fonte respingeva il reclamo, richiamando le direttive valide dal 1° gennaio 1995, secondo cui i lavoratori frontalieri, qualunque sia la loro nazionalità, non possono più beneficiare della tassazione ordinaria.

  1. Con il presente, tempestivo ricorso __________, assistito dall’avv. __________, chiede l’annullamento della decisione dell’Ufficio imposte alla fonte e conseguentemente l’assoggettamento, come per il passato, all’imposta ordinaria.

Rileva d’aver mantenuto durante quarant’anni i medesimi indirizzi: il domicilio a __________ e lo studio in via __________ a __________. Contesta il cambiamento di prassi invocato dall’ Ufficio, argomentando che dall’esame della vecchia e della nuova LT non si riscontrano cambiamenti tali da giustificare il diverso trattamento adottato dal 1° gennaio 1995 e invocando quindi il principio della buona fede.

Con memoria del 19 aprile 1996 il Servizio giuridico della Divisione delle contribuzioni, sollecitato a prendere posizione sul ricorso, chiede la reiezione del ricorso, spiegando come la nuova LT, così come la LIFD hanno introdotto delle novità imperative, che impediscono ai frontalieri dal 1° gennaio 1995 di beneficiare della tassazione ordinaria. La possibilità di una tassazione ordinaria sostitutiva è riservata, dalla nuova normativa, alle persone fisiche con domicilio o dimora fiscale in Ticino, condizione che non si verifica nel caso dei frontalieri.

  1. 3.1.

Sono soggetti ad una trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente:

a. i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT; analogo, per l'imposta federale diretta, l'art. 83 LIFD);

b. i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un'attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l'imposta federale diretta, l'art. 91 LIFD).

L'imposta è prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD).

Presupposto per la trattenuta d'imposta è che la "fonte" si trovi, rispettivamente, in Svizzera e nel Canton Ticino, cioè che la retribuzione per il lavoro prestato sia pagata da un datore di lavoro con domicilio, sede o succursale nel Canton Ticino; se ciò non accade, anche il reddito da attività dipendente dei contribuenti in questione viene tassato nell'ambito della procedura ordinaria (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 341).

3.2.

Sebbene il diritto svizzero dell'imposta sul reddito sia caratterizzato dal principio dell'imposizione del reddito lordo globale ed in particolare dal principio dell'imposizione in base alla capacità contributiva, tuttavia nel caso dell'imposizione alla fonte vengono presi in considerazione necessariamente alcuni redditi in quanto tali e le condizioni del contribuente, suscettibili di considerazione ai fini dell'imposizione, vengono valutate in misura molto limitata. La radicale difformità concettuale della procedura ordinaria di tassazione, da un lato, e della procedura di tassazione alla fonte, dall'altra, fa sì che debba essere del tutto esclusa una perfetta parità di trattamento fra chi è assoggettato alla prima e chi sottostà alla seconda. Anche tra contribuenti che sottostanno all'imposizione alla fonte, tale forma di tassazione potrà tutt'al più aspirare ad una parità di trattamento, ma non potrà mai raggiungerla. Finora, comunque, il Tribunale federale non ha mai avuto modo di precisare a partire da quale misura le disparità di trattamento che sono connaturate al sistema dell'imposta alla fonte acquistano una portata inaccettabile (Zigerlig, Quellensteuern, in Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, Berna 1993, p. 376 ss.; anche Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 345).

  1. 4.1.

Dunque i lavoratori, il cui luogo di lavoro è in Svizzera e che a causa del loro domicilio o della loro dimora in un altro Stato sono assoggettati alla sovranità fiscale svizzera unicamente in virtù dell'appartenenza economica, soggiacciono per questo motivo all'imposta alla fonte come i lavoratori stranieri con domicilio o dimora fiscali in Svizzera. Si tratta in particolare delle persone presenti per periodi brevi, ossia inferiori a trenta giorni, dei frontalieri e dei dimoranti settimanali (Zigerlig, op. cit., p. 394; Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 356; inoltre Messaggio del Consiglio federale sull'armonizzazione fiscale del 25 maggio 1983, p. 126, v. anche p. 81). La nazionalità svizzera o estera del contribuente non è di rilievo; ciò che importa è unicamente, come si evince dalla lettera delle norme citate, il domicilio o la dimora fiscale del contribuente e non anche la sua appartenenza nazionale (cfr. Zigerlig, loc. cit.; Messaggio sull'armonizzazione fiscale, p. 126; Messaggio n. 4169 del Consiglio di Stato, del 13 ottobre 1993, p. 71 ).

4.2.

Sia l'art. 113 cpv. 1 LT 1994 sia l'art. 90 cpv. 2 LIFD sia l'art. 34 LAID riservano espressamente una tassazione ordinaria sostitutiva, quando i proventi lordi assoggettati all'imposta alla fonte del contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui superano, nel corso di un anno civile, l'importo stabilito dal Consiglio di Stato, risp. dal Dipartimento federale delle finanze.

Tale riserva vale tuttavia, come si evince dalla sistematica della legge, solo per le persone fisiche con domicilio o dimora fiscali in Svizzera. Sia l'art. 113 LT sia l'art. 90 cpv. 2 LIFD sono infatti inseriti nel titolo I della parte IV delle rispettive leggi, che si riferisce appunto all'imposizione alla fonte delle persone fisiche con domicilio o dimora fiscali in Svizzera e non nel titolo II, che disciplina invece l'imposizione persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera. La medesima sistematica, tuttavia con suddivisione in capitoli diversa, la si riscontra nella LAID (cfr. Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 355; Messaggio n. 4169 del Consiglio di Stato, p. 69 e p. 71; Messaggio sull'armonizzazione fiscale, p. 80).

4.3.

La nuova normativa, a differenza dell’art. 240 LT 1976, circoscrive dunque alle sole persone fisiche con domicilio o dimora fiscale nel Cantone la riserva della tassazione sostitutiva, escludendo quindi dalla cerchia dei beneficiari quei contribuenti assoggettati alla fonte, che non adempiono la condizione alternativa del domicilio o della dimora fiscale in Svizzera. È tra l'altro il caso, come si è visto, dei lavoratori frontalieri, dei dimoranti settimanali e dei residenti per brevi periodi (cfr. Bernardoni, Le principali modifiche della uova legge tributaria, in La riforma della legge tributaria, Lugano 1995 p. 43).

La Circolare n. 13 del 1° dicembre 1994 della Divisione cantonale delle contribuzioni, concernente la tassazione ordinaria di dimoranti e stagionali, si rivela, sotto questo profilo, perfettamente conforme al diritto federale e al diritto cantonale in vigore.

  1. 5.1.

Fatte queste premesse, risulta chiaro che il ricorrente rientra, stante la modifica legislativa entrata in vigore il 1° gennaio 1995, nella categoria dei frontalieri tanto per l'attività dipendente esercitata per la __________ __________ SA, di cui è per altro azionista unico, quanto per l'attività di docente presso la Scuola tecnica superiore di Trevano. In quanto lavoratore frontaliere egli non può inoltre più beneficiare dal 1° gennaio 1995 della tassazione sostitutiva, come invece in precedenza era stato il caso.

5.2.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le normative fiscali federale e cantonale, in vigore dal 1° gennaio 1995, presentano in materia di imposizione alla fonte un’importante novità proprio in relazione alla possibilità di assoggettare, come in passato, anche i lavoratori frontalieri all’imposizione ordinaria.

Proprio per questo motivo si rivela privo di pregio l'argomento ricorsuale relativo alla tutela della buona fede. La nuova modalità di assoggettamento trova infatti supporto nella legge e non è invece il frutto di un semplice mutamento di prassi, repentino e non preavvisato, da parte dell'autorità fiscale.

  1. Nel commisurare la tassa di giustizia questa Camera tiene conto del fatto che la stringatezza della motivazione della decisione dell' Ufficio imposte alla fonte può avere indotto il ricorrente a presentare un ricorso altrimenti evitabile.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico del ricorrente.

  1. Intimazione alle parti.

  2. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

source taxationfrontier workerordinary assessmentgood faithtax domicilelegitimate expectationsprocedural costs

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Questão jurídica principal

Whether a frontier worker domiciled in Italy could still benefit from ordinary taxation instead of source tax under the new law

Decisão extraída

No. Under the new legislation in force from 1 January 1995, the ordinary-tax substitute is reserved to persons with tax domicile or residence in Switzerland; frontier workers are excluded.

Fundamentação extraída

The statutory scheme of the new cantonal and federal rules expressly limits the ordinary-tax substitute to taxpayers with domicile or fiscal residence in Switzerland. Nationality is irrelevant; what matters is domicile or residence, which the appellant lacked.

Questão jurídica principal

Whether the appellant could rely on legitimate expectations based on the former practice

Decisão extraída

No. The change followed a legislative amendment, not a sudden and unannounced change of administrative practice.

Fundamentação extraída

Because the new source-tax treatment was grounded in the revised law itself, the good-faith argument failed.

Questão jurídica principal

Allocation of procedural costs

Decisão extraída

Costs were imposed on the appellant, with a reduced justice fee in view of the brevity of the tax office's reasoning.

Fundamentação extraída

The court exercised its discretion on costs and considered that the initial decision’s terse reasoning may have prompted an avoidable appeal.

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