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Numero d'incarto:
80.1996.3
Data decisione, Autorità:
21.03.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00003
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 4 gennaio 1996
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
__________, __________ ,
rappr.
da: Fiduciaria __________ SA, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Con tempestivo
ricorso del 4 gennaio 1996 __________, cittadina italiana, domiciliata
all'estero, proprietaria di un immobile nel Comune di __________, contestava la
tassazione IC/IFD 1993-94, la sostanza e il reddito all'estero presunto dall'UT
per determinare le aliquote d'imposta applicabili (cfr. notifica della
tassazione del 17 ottobre 1994, confermata con decisione su reclamo dell' 11 dicembre
1995), producendo, per la prima volta in questa sede, i doc. 740/92 e 740/93
relativi alla dichiarazione dei redditi italiana.
-
Preso atto delle
prove prodotte con il ricorso, questa Camera invitava l'UT di __________ a
prendere posizione sul ricorso, autorizzandolo, se del caso, a chiedere
ulteriori informazioni alla ricorrente.
In data 14 febbraio 1996
l'UT, dopo aver chiesto ulteriori ragguagli al rappresentante della ricorrente,
proponeva, trovando il suo consenso, di determinare per l'IC l'aliquota
d'imposta sul reddito nella misura dell' 11,559 per cento e quella dell'imposta
sulla sostanza nella misura del 1,885 per mille e per l'IFD l'aliquota
d'imposta sul reddito nella misura del 3,626 per cento.
- Questa Camera non
può che aderire a detta soluzione, in quanto conforme alla legge. Essa tiene
infatti conto delle prove prodotte per la prima volta in questa sede.
Tassa di giustizia e spese
del presente giudizio devono comunque essere caricate alla ricorrente, giusta l'art.
185 cpv. 2 LT-1976 e l'art. 231 cpv. 2 LT-1994. Il presente ricorso è infatti
stato causato dalla mancata produzione davanti all' Ufficio di tassazione dei mod.
740 relativi agli anni 1992 e 1993.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994, 111 DIFD e 185
LT 1976
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto a'sensi
dei considerandi.
§ Di conseguenza, gli atti
del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di
nuovi conteggi (consid. 2).
-
Le spese e la tassa di
giustizia in complessivi fr. 100.-- sono posti a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994 e art. 184 cpv. 3 LT 1976).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD e art.
112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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